Corte di Cassazione n° 18746 – sanzioni amministrative – targhetta con i dati indicativi del telaio – contestazione a soggetto diverso da quello che ha commesso la contestazione – 17.07.08. –

Sanzioni Amministrative

Nella sentenza in oggetto la Corte ha stabilito: “Il G.d.P. infatti, nel ritenere legittimamente elevata al G. la contravvenzione per la violazione dell’art. 74 del C.d.S., ha errato applicando la norma ad un soggetto diverso da quello cui essa attribuisce il comportamento sanzionato. Ai sensi dell’art. 74 del C.d.S., il soggetto al quale viene imputata la manomissione della targhetta o del numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è chi circola con dati di identificazione del telaio alterati; ma chi materialmente li contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile. Nella specie, poiché il G. è stato contravvenzionato per il solo fatto della circolazione: né in alcun modo è stato contestato o messo in dubbio quanto dallo stesso dichiarato circa l’essergli stato il veicolo restituito con quella targhetta  dalla carrozzeria, cui lo aveva consegnato per le riparazione”.    

                                                                    REPUBBLICA ITALIANA

                                                            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                        LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONESEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  Dott. Rafaele CORONA  – PresidenteDott. Vittorio Glauco EBNER  – Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO  – Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA – Rel. ConsigliereDott. Umberto ATRIPALDI  – Consigliere  ha pronunciato la seguente SENTENZA 

sul ricorso proposto da:
 G. GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Roma via Delle Grazie 3, presso lo studio dell’avvocato Renato Lioi, difeso dall’avvocato Giulio Ripani, giusta delega in atti;  – ricorrente – 

contro
 PREFETTURA AREZZO, in persona del Prefetto protempore; – intimato
 avverso la sentenza n. 112/03 dei Giudice di pace di Sansepolcro, depositata il 17/05/03;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/06 dal Consigliere Dott. Francesca Trombetta;udito l’Avvocato MENGHINI con delega dell’Avvocato RIPANI depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore: Generale Dott. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato.  

                                                               SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con ricorso al G.d.P. di Sansepolcro depositato il 27.2.03, G. Giancarlo proprietario dell’auto Fiat tipo tg. PI 50XX13 proponeva opposizione avverso il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 74 commi 1 e 6 del C.d.S. perché circolava alla guida del suddetto veicolo che risultava avere la targhetta del costruttore portante un numero diverso da quello di identificazione del telaio.
Assumeva il G., pur non contestando la contravvenzione, di nulla sapere del fatto, spiegando di avere portato, circa un anno prima dell’accertamento, la propria autovettura dal carrozziere Tinti Moreno per eseguire riparazione e dove furono montati pezzi di ricambio recuperati da altra auto poi rottamata.
Costituitasi, la prefettura di Arezzo contestava l’assunto dell’opponente facendo presente che era stata disposta la restituzione del mezzo per consentire la regolarizzazione.
Il G.d.P. con sentenza del 17.5.2003 rilevato: che la contravvenzione era stata elevata legittimamente e che per 17attribuibilità della stessa è sufficiente la colpa; che per la corte di legittimità è sufficiente la coscienza volontà dell’azione e cioè la condotta volontaria e cosciente da parte dell’autore del fatto (CIRCOLAVA);
che, con riferimento alla buona fede, nessuno può invocare la propria ignoranza della legge; accertato che il veicolo de quo non era stato oggetto di furto, respingeva il ricorso applicando la sanzione nel minimo edittale. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione G. Giancarlo. Nessuna difesa ha svolto la controparte. 

                                                                  MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione: la violazione e falsa applicazione dell’art. 74 C.d.P.
Per avere il G.d.P. erroneamente applicato la norma e la relativa sanzione ad un soggetto diverso da quello che poneva in essere il comportamento incriminato, per essere invece il carrozziere l’autore dell’infrazione.Il ricorso è fondato.
Il G.d.P. infatti, nel ritenere legittimamente elevata al G. la contravvenzione per la violazione dell’art. 74 del C.d.S., ha errato applicando la norma ad un soggetto diverso da quello cui essa attribuisce il comportamento sanzionato.
Ai sensi dell’art. 74 del C.d.S., il soggetto al quale viene imputata la manomissione della targhetta o del numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è chi circola con dati di identificazione del telaio alterati; ma chi materialmente li contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile.
Nella specie, poiché il G. è stato contravvenzionato per il solo fatto della circolazione: né in alcun modo è stato contestato o messo in dubbio quanto dallo stesso dichiarato circa l’essergli stato il veicolo restituito con quella targhetta (il cui numero non corrispondeva a quello del telaio) dalla carrozzeria (specificatamente da lui indicata), cui lo aveva consegnato per le riparazione (tant’è che dopo gli accertamenti, il veicolo, prima sequestratogli, gli è stato restituito non risultando denunciato per furto il veicolo cui rispondevano i dati della targhetta applicata sul ciclomotore del G.); il ricorso va accolto per essere stata la norma erroneamente applicata.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio e stante la soccombenza l’intimata Prefettura di Arezzo va condannata al pagamento, in favore del G., delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in dispositivo. 

                                                                                P.Q.M.
 

La corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
condanna l’intimata Prefettura di Arezzo al pagamento in favore del G., delle spese del presente giudizio liquidate in € 1.100,00 di cui € 100,00 per spese vive.
Così deciso in Roma il 4.5.2006. 
Depositato in cancelleria il 13 luglio 2007 

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