Corte di Cassazione n° 15601 – pagamento somma di denaro da parte di P.A. – competenza per territorio – proposizione dell’eccezione di incompetenza – 12.07.07. –

La competenza per territorio, in ipotesi di domanda di pagamento di somma di danaro proposta nei confronti di una pubblica amministrazione, è attribuita in virtù del combinato disposto degli art. 1182, comma 4 c.c., 54 r.d. n. 2440 del 1923, 278 lett. d, 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924 all’autorità giudiziaria del luogo, in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato. Quindi, la competenza territoriale non può appartenersi al giudice di pace adito, solo perché la società attrice ha la sede legale in S. Marcellino, comune rientrante nel circondario di Trentola Ducenta, non essendo tale Comune, sede di tesoreria provinciale dello Stato. Per quanto riguarda la proposizione dell’eccezione di incompetenza, una volta che la parte ha correttamente e tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito sulla base dei vari criteri di collegamento ed ha esattamente individuato il criterio di collegamento da applicare per individuare tale competenza territoriale, l’erronea indicazione del giudice competente non rende irrituale l’eccezione, provvedendo il giudice della decisione ad individuare sulla base del criterio esatto di collegamento, indicato dal convenuto, il giudice esatto.     

                                                               Corte di Cassazione 

                                                             – Sezione terza civile –

sentenza 14 giugno – 12 luglio 2007, n. 15601
 Presidente Di Nanni – Relatore Segreto Pm Carestia – conforme –
Ricorrente Ministero della Difesa –
Controricorrente C. di C. Giuseppe Sas
 

                                                             Svolgimento del processo
 

Il giudice di pace di Trentola Ducenta, con sentenza n. 712/04 rigettava l’opposizione proposta dal Ministero della Difesa avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei limiti del giudizio equitativo, in favore della C. s.a.s., a titolo di compenso per spese di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.
 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il convenuto Ministero.  Resiste con controricorso la parte intimata.  

                                                                  Motivi della decisione  

l. Sul primo motivo di ricorso si sono già pronunziate le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 10979/06, affermando la giurisdizione dell’Ago. 
 
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 19, 20, 25 c.p.c. e dell’art. 360 n. 2 c.p.c..  
Assume il ricorrente che, per quanto fosse stata tempestivamente sollevata l’eccezione di incompetenza del giudice di pace adito, con riferimento sia all’art. 19 (foro generale delle persone fisiche) ed all’art. 20 c.p.c., in quanto il luogo di conclusione del contratto era Arzano (con conseguente competenza territoriale del giudice di pace di Casoria) ed il luogo di pagamento era Napoli, quale sede della tesoreria provinciale (con conseguente competenza del giudice di pace di Napoli), tale eccezione era stata implicitamente rigettata, avendo il giudice di pace di Trentola Ducenta pronunziato nel merito.  
3. Il motivo è fondato.  Quando non si applica il foro erariale, come nella fattispecie, trattandosi di causa di competenza del giudice di pace (art. 7 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611), la competenza va determinata sulla base dei criteri generali. Nella fattispecie non sussiste la competenza del giudice di pace adito, ai sensi dell’art. 19, non avendo sede in Trentola – Ducenta l’Amministrazione convenuta. Neppure tale competenza sussiste a norma dell’art. 20 c.p.c., in quanto l’obbligazione è sorta in Arzano, dove ha sede la depositeria e dove il mezzo è stato custodito (forum contractus). Il comune di Arzano rientra nel circondario del giudice di pace di Casoria.  
3.2. Neppure il giudice di pace adito è competente, quale giudice del luogo dove deve essere eseguito il pagamento. La competenza per territorio, in ipotesi di domanda di pagamento di somma di danaro proposta nei confronti di una pubblica amministrazione, è attribuita in virtù del combinato disposto degli art. 1182, comma 4 c.c., 54 r.d. n. 2440 del 1923, 278 lett. d, 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924 all’autorità giudiziaria del luogo, in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato (Cass. 01/03/1996, n. 1610; Cass. 10/07/2003, n. 10902; Cass. civ., Sez. III, 09/04/2001, n. 5270).
Correttamente, quindi, il ricorrente assume che la competenza territoriale non può appartenersi al giudice di pace adito, solo perché la società attrice ha la sede legale in S. Marcellino, comune rientrante nel circondario di Trentola Ducenta, non essendo tale Comune, sede di tesoreria provinciale dello Stato. 
 
4.1. Sennonché il ricorrente assume che la sede della tesoreria Provinciale competente sarebbe Napoli, avuto riguardo alla circostanza che il sequestro era stato effettuato dai Carabinieri di Arzano e che il deposito era avvenuto in quest’ultimo Comune. Come detto, ciò è errato, in quanto il pagamento di un debito pecuniario da parte dell’amministrazione dello Stato deve essere effettuato dalla sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato. Nella fattispecie trattasi della sezione di Tesoreria di Caserta, con conseguente competenza territoriale del giudice di pace di quest’ultima città.  
4.2. La resistente assume che, poiché il ricorrente ha erratamente indicato il giudice di pace di Napoli, quale quello competente in relazione al forum destinatae solutionis, in luogo di quello di Caserta, ciò renderebbe l’eccezione come non proposta.
Tale assunto è infondato. L’indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall’art. 38, secondo comma, c.p.c. in funzione dell’eventuale adesione dell’attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo.
Ne consegue che l’erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l’eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede all’individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge (Cass. civ., Sez. III, 15/01/2003, n. 468; Cass., 15 marzo 1994, n. 2444).
In altri termini, una volta che la parte ha correttamente e tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito sulla base dei vari criteri di collegamento ed ha esattamente individuato il criterio di collegamento da applicare per individuare tale competenza territoriale, l’erronea indicazione del giudice competente non rende irrituale l’eccezione, provvedendo il giudice della decisione ad individuare sulla base del criterio esatto di collegamento, indicato dal convenuto, il giudice esatto. 
 
5. Conseguentemente va accolto il secondo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.  Va cassata l’impugnata sentenza e va rinviata la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Casoria o a quello di Caserta, competenti per territorio.  

                                                                             PQM 
 

Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Casoria o a quello di Caserta, competenti per territorio.

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