Corte di Cassazione n° 1480/2012 – compravendita auto – mentire su effettivi chilometri auto è causa di annullamento del contratto -02.02.2012. –

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso proposto dall’acquirente di una autovettura che aveva agito per ottenere l’annullamento del contratto di compravendita per dolo del venditore il quale ha taciuto o mentito in merito agli effettivi chilometri percorsi dalla autovettura oggetto di vendita. A tal uopo, la Suprema Corte ha precisato: “Il dolo quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell’art. 1439 cod.civ.) può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo) quanto nel nascondere alla conoscenza altri, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo)”.

                                             LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                                                    SEZIONE SECONDA CIVILE

                                       sentenzan° 1480/2012 del 02 febbraio 2012

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA,…. 9, presso lo studio dell’avvocato…, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato.. ; – ricorrente –
contro
Z.E…, FLLI M…. …. & C SAS…..,elettivamente domiciliati inROMA,….…,pressolostudiodell’avvocato…., rappresentati e difesi dall’avvocato …..; – controricorrenti –

avversolasentenza n. 1175/2005 della CORTE D’APPELLO diBOLOGNA, depositata il 25/10/2005; uditalarelazionedella causa svolta nella pubblicaudienzadel 12/01/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
uditol’Avvocato ….., con delega depositatainudienza dell’Avvocato……, difensore del resistentecheha chiesto il rigetto;
uditoilP.M.in persona del Sostituto Procuratore GeneraleDott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

                                                 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’officina F.M. ed Z.E., quale socio della stessa officina, con atto di citazione del 17 febbraio del 2003, proponevano appello avverso la sentenza n. 1402 del 2003 con la quale, il Tribunale di Ravenna, accogliendo la domanda di S., annullava il contratto di compravendita intercorso tra S. e l’officina F.M., avente ad oggetto un’autovettura usata Opel Astra, per il prezzo di lire 25.000.000, oltre il valore del veicolo dato in permuta dall’acquirente.S.G. aveva chiesto al Tribunale di Ravenna (intervenuto in sostituzione del Pretore, in conseguenza della soppressione della Pretura) l’annullamento del contratto di compravendita di cui si dice per dolo del venditore.
Si costituivano l’Officina F.M. ed Z.E., eccependo di non aver mai taciuto o mentito sulla provenienza dell’auto, di aver consegnato l’originale della carta di circolazione pochi giorni dopo l’acquisto; negavano di avere manomesso il contachilometri e che il veicolo era stato venduto in ottimo stato d’uso e al prezzo suggerito dalle riviste specializzate.
Chiedevano che la domanda venisse rigettata e, in via riconvenzionale, che il S. fosse condannato al risarcimento danni per lite temeraria.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1175 del 2005, accoglieva l’appello e riformava totalmente la sentenza del Tribunale di Ravenna.Secondo la Corte bolognese, il concreto svolgimento dei fatti (consegna dopo pochi giorni dell’acquisto dell’originale carta di circolazione da cui risultava l’identità del precedente proprietario, che il S., molti mesi dopo l’acquisto del veicolo, si limitò a contestare l’esistenza dell’alterazione del contachilometri senza fare alcuna menzione della menzogna dello Z. sull’identità del proprietario del veicolo) escludeva l’esistenza del raggiro. A sua volta, la prova testimoniale e i documenti acquisiti dimostravano che l’alterazione del contachilometri non fosse imputabile ai convenuti. E di più, il S. aveva sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava di aver visitato e di aver trovato l’automobile in perfetto ordine e funzionamento e in tutto conforme a quanto convenuto.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata chiesta da S. per due motivi, illustrato da memoria.La società F.M. di B.C. e C. sas, e Z. E. hanno resistito con controricorso.

                                                    MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- S. denuncia: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c., artt. 1337, 1375 e 1429 c.c. nonchè, omessa e contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo il ricorrente la Corte bolognese non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all’ art. 1439 cod. civ. art. 1439 cod. civ. perchè era pacifico che il contachilometri dell’automezzo, oggetto di causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto all’acquisto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di circa 25.000 Km., mentre, in realtà, l’autovettura aveva percorso circa 64.000 Km. In particolare, il ricorrente riferisce che gli odierni resistenti lo avevano dolosamente tratto in inganno cedendogli un’autovettura la cui provenienza era difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella indicata dal contachilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano non sapere della provenienza del veicolo e della manomissione del contachilometri e pertanto, non avrebbero assolto, ai sensi dell’ art. 1337 cod. civ., neppure il dovere di informare l’attuale ricorrente delle circostanze a lui disconosciute ma determinanti del suo consenso.
b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’ art. 1439 cod. civ., nonchè omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La Corte di Appello di Bologna, secondo il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processuali che avevano indotto il Giudice di prime cure ad accogliere pienamente la domanda formulata dal S..
In particolare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione delle prove assunte, la Corte bolognese avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta agli atti: A) non avrebbe tenuto conto che S. ha sempre lamentato l’inganno subito in ordine all’informazione sul precedente proprietario dell’auto, che anzichè essere un privato era un autonoleggio. B) non avrebbe tratto tutte le conseguenze dello svolgimento dei fatti relativi alla manomissione del contachilometri. Specifica il ricorrente che se A.M. acquistò l’autovettura, oggetto di causa, utilizzandola per circa un anno e accumulando una percorrenza di circa 60.000 Km., se successivamente in data 27 febbraio 1996 l’auto fu consegnata al M. che nello stesso giorno la affidò in conto deposito all’Officina M., se il sig. Z. percorse ulteriori 4.000 Km., è chiaro che l’autovettura prima di essere venduta al S. fosse rimasta nella disponibilità di tre soggetti:
A. M., sig. M. e sig. Z..
Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso il contachilometri ?
Secondo il ricorrente va escluso che il contachilometri possa essere stato manomesso dal A.M. perchè, trattandosi di un’impresa di livello nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini.
Allora quella manomissione può essere stata effettuate o da M. o da Z. o da entrambi in concorso tra loro o, come sembra agevole pensare, gli unici che possono aver manomesso il contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i responsabili della società F.M.. C) Apodittica, altresì sarebbe, secondo il ricorrente, l’affermazione della Corte bolognese, secondo cui il prezzo praticato fosse grosso modo conforme alle quotazioni, all’epoca vigente, per quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica, oltre alla qualità del precedente proprietario, sono elementi essenziali nell’acquisto di un’autovettura usata.
1.1.- Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, considerato che il secondo altro non è che una specificazione del primo, ed, entrambi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.1.1.a).- A ben vedere, la Corte bolognese, pur avendo accertato che il contachilometri dell’automobile, oggetto di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che, nel caso in esame, quell’alterazione integrasse gli estremi di un raggiro, determinando un vizio della volontà contrattuale dell’acquirente perchè: a) quell’alterazione non era imputabile ai venditori; b) il prezzo praticato, indipendentemente dai chilometri percorsi dall’autovettura, era grosso modo conforme alle quotazioni all’epoca vigente per quel modello. Epperò, la Corte bolognese ha omesso – e avrebbe dovuto farlo – di verificare se il venditore, ammesso pure che non sia stato l’autore dell’alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato l’automobile da un Autonoleggio, avrebbe potuto ragionevolmente dubitare che una società di Autonoleggio quale la M. spa. potesse dimettere un’autovettura dopo un anno con soli 21.000 KM, e considerato pure che il venditore essendo un’autofficina, ragionevolmente, era in grado di effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione dell’autovettura stessa.E di più, la Corte bolognese non chiarisce – e lo avrebbe dovuto fare – le ragioni che consentono di ritenere che due autovetture di cui l’ima abbia percorso una quantità di chilometri doppia rispetto all’altra possono avere entrambe una stessa quotazione sia pure “grosso modo”.
1.1.b).- A sua volta, il “dolo” quale causa di annullamento del contratto (ai sensi dell’ art. 1439 cod. civ.), può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore fosse a conoscenza della manomissione del contachilometri dell’autovettura e non l’avesse reso noto all’acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente.In definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motivazione, la sentenza impugnata cassata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, la quale provvederà a determinare le spese giudiziali anche del presente giudizio di cassazione.

                                                               P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2012.Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2012

Potrebbero interessarti anche...