Corte di Cassazione n° 14273/09 – sanzioni amministrative – sospensione della patente – termini -18.06.2009_

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La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione ad ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, ha precisato che: “non è ammissibile un provvedimento di sospensione che intervenga a distanza di molti mesi dal fatto, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato, a meno che il lasso di tempo trascorso non possa essere giustificato dalla obiettiva necessità per l’Amministrazione di valutare i dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell’infrazione, tenendo conto della complessità dell’indagine in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto”.  

                                                  CORTE CASSAZIONE SEZIONE

                                                            SECONDA CIVILE   

                                                      Sentenza n. 14273/2009   
  

                                                            FATTO E DIRITTO 

L’Ufficio territoriale del Governo di Chieti e il Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione proposta da M. C. avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto dal Prefetto ai sensi dell’art. 223 C.d.S., comma 2. 
Il Giudice di Pace riteneva che il provvedimento, essendo stato disposto a un mese di distanza dalla data del sinistro, era stato emesso quando erano ormai venute meno le esigenze cautelari. Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. 
Il ricorso è manifestamente fondato. 
Deve, infatti, accogliersi l’unico motivo con cui il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 223 C.d.S., comma 2 rilevando che, non essendo previsti termini decadenziali per l’emissione del provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida, non poteva ritenersi che il decorso di un mese dall’infrazione potesse fare venir meno il giudizio di pericolosità posto a base della funzione cautelare della sospensione della patente di guida. 
Occorre considerare che,secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13226 del 2007, il provvedimento di sospensione della patente di guida a norma dell’art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. 
Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all’art. 223 C.d.S., comma 1 (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C.) e secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C.). 
Peraltro, non è ammissibile un provvedimento di sospensione che intervenga a distanza di molti mesi dal fatto, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato, a meno che il lasso di tempo trascorso non possa essere giustificato dalla obiettiva necessità per l’Amministrazione di valutare i dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell’infrazione, tenendo conto della complessità dell’indagine in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto. Nella specie, deve ritenersi erronea la decisione impugnata che, nell’accogliere l’opposizione, aveva accertato che il provvedimento di sospensione della patente di guida era stato emesso a un mese di distanza dalla data di verificazione del sinistro, non potendo certo considerarsi che, in relazione al breve lasso di tempo trascorso, fossero venute meno le esigenze cautelari alle quali è preordinato il provvedimento medesimo. 
La sentenza va cassata. 
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; l’originaria opposizione va rigettata. 
Le spese della presente fase vanno poste a carico dell’intimato, risultato soccombente. 

                                                                    P.Q.M.
 

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione.
 Condanna l’intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 400,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito ed agli accessori di legge 

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