Corte di Cassazione n° 13718/2012 – Condominio –distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato – necessaria l’unanimità del consenso – 31.07.2012. –

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito l’oramai consolidato principio, secondo il quale: “perché il condomino possa staccarsi dall’impianto centralizzato senza l’unanimità di consenso dei altri condomini, è necessaria la duplice condizione che dal distacco non derivino né uno squilibrio termico pregiudizievole all’impianto né un aggravio di spese per coloro che continuino ad usufruire dell’impianto (Cass. 30.6.2006, n. 15079; Cass. 25.3.2004, n. 5974; Cass. 14.3.2001, 3777; Cass.)”.

                                                       CORTE DI CASSAZIONE

                                                           II SEZIONE CIVILE

                                             SENTENZA N. 13718 DEL 31 LUGLIO 2012

                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C…. , E. ed A. quali condomini dissenzienti, con atto di citazione notif. il 14.3.97 impugnavano dinnanzi al tribunale di Milano, la delibera assembleare in data 12.2.97 del Condominio di via …. con la quale era stato autorizzato a maggioranza il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato dell’appartamento di proprietà del condomino V..M. .
Deducevano gli attori che il distacco in parola doveva essere deciso all’unanimità in quanto lo stesso comportava pregiudizio per la cosa comune.
Con ulteriore atto di citazione notif. in data 18.12.1997 gli stessi attori impugnavano anche la successiva delibera condominiale del 18.11.97 con la quale era stato deciso ancora a maggioranza il distacco dell’unita immobiliare del M. dall’impianto di riscaldamento centralizzato ed inoltre la trasformazione di quest’ultimo in singoli impianti autonomi.
Nella prima causa si costituivano M.V. , Z.E. e F..A. , nella seconda il Condominio di via….. I convenuti deducevano che il distacco autorizzato dall’assemblea non poteva portare a squilibri nel funzionamento dell’impianto centralizzato, in considerazione della particolare sistemazione delle porzioni immobiliari, e per i precedenti storici che avevano visto numerose altre unità immobiliari, anche di proprietà degli attori staccarsi dalla centrale termica.
Previa riunione delle due cause, l’adito tribunale di Milano, con sentenza n. 12555 del 15.11.2001, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla prima delibera, in quanto superata dalla seconda. Accoglieva quindi l’impugnazione relativa alla 2 delibera del 18.11.97 che annullava, ritenendo che l’autorizzazione del condomino a distaccarsi dall’impianto centralizzato avrebbe dovuto essere approvata all’unanimità e non a maggioranza, in quanto all’esito dell’espletate CTU era emerso che tale distacco avrebbe comportato per gli altri condomini un incremento del costo di conduzione per millesimo del 42%; condannava pertanto il M. a risarcire il danno nella misura del 42 % di quanto gli attori avevano speso oltre quanto da essi dovuto.Il tribunale riteneva altresì illegittima anche la delibera in relazione alla disposta abolizione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e all’introduzione d’impianti autonomi perché esulante dall’ordine del giorno.Avverso la predetta pronuncia, ricorrevano in appello con due distinti atti da una parte il M. , lo Z. , l’A. ed il Condominio, dall’altra, Ca.Em. , E. ed A. .
I primi insistevano per la riforma della sentenza ribadendo in specie che il distacco nessun pregiudizio poteva provocare all’impianto di riscaldamento centralizzato; contestavano le risultanze della CTU e la mancata ammissione delle prove orali richieste, nonché la condanna del M. al risarcimento del danno in realtà non sopportato perché relativo a costi non pagati. I C. insistevano perché fosse riconosciuta la nullità della delibera, di cui era stato disposto solo l’annullamento e perché il M. fosse condannato a ripristinare l’allacciamento del suo impianto a quello centralizzato.
L’adita Corte d’Appello di Milano, previa riunione degli appelli, con la sentenza n. 2560/04, depos. in data 1-10.2004, rigettava l’appello proposto da M. , Z. , A. ed il Condominio ed in parziale accoglimento di quello formulato dai C. , dichiarava la nullità anziché l’annullamento della delibera condominiale impugnata di approvazione del distacco dal riscaldamento centrale da parte del M. , che condannava a ripristinare l’allacciamento all’unità immobiliare distaccata all’impianto centralizzato, condannando i soccombenti alle spese del grado.
La Corte condivideva le risultanze della CTU come già ritenuto dal giudice di 1 grado.Avverso la predetta pronuncia, ricorrono per cassazione M. , Z. , A. ed il Condominio sulla base di una 4 mezzi; resistono con controricorso gli intimati e propongono a loro volta ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. e il C. anche documenti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. La causa è pervenuta all’odierna udienza per la produzione in giudizio della delibera dell’assemblea condominiale autorizzante l’amministratore a stare in giudizio con riferimento della sentenza delle S.U. n. 18131/2010. È stata prodotta altra memoria ex art. 378 c.p.c. dai ricorrenti.

                                                       MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi, il Collegio da atto, in via preliminare, che l’assemblea dei condomini del 3.10.2011 non ha autorizzato l’amministratore alla proposizione del presente ricorso per cassazione (mancando la prescritta maggioranza di cui all’art. 1136, 4 co. c.c.), né ha ratificato il suo operato, di talché il relativo ricorso deve dichiararsi inammissibile (v. Cass. S.U. n. 18131/2010).
Passando all’esame del ricorso principale, proposto dai condomini M. , A. e Z. (con il primo motivo i ricorrenti denunziano l’erronea interpretazione dell’art. 26, 2 comma della L. 10/1991 che la corte d’appello ha ritenuto consentire il distacco del singolo condominio. Invece secondo i ricorrenti, tale normativa non attiene al distacco, concernendo invece la diversa ipotesi della trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti autonomi funzionanti a gas.
Osserva il Collegio che la Corte milanese ha in effetti fatto un improprio riferimento alla legge 10/1991 totalmente estranea alla fattispecie oggetto di cognizione; ciò tuttavia non ha avuto alcun rilevo ai fini della soluzione della controversia.
Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano l’erronea attribuzione ad essi dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. che incombeva invece agli attori che avevano impugnato le delibere assunte dall’assemblea condominiale nell’ambito delle proprie attribuzioni.La censura non ha fondamento.La Corte d’Appello infatti ha compiutamente affermato in diritto il principio secondo il quale perché il condomino possa staccarsi dall’impianto centralizzato senza l’unanimità di consenso dei altri condomini, è necessaria la duplice condizione che dal distacco non derivino né uno squilibrio termico pregiudizievole all’impianto né un aggravio di spese per coloro che continuino ad usufruire dell’impianto (Cass. 30.6.2006, n. 15079; Cass. 25.3.2004, n. 5974; Cass. 14.3.2001, 3777; Cass. 20.02.1998, n. 1775).Ha quindi accertato in fatto che nel caso di specie il distacco dell’unità immobiliare in questione, comportava per i restanti condomini un notevole incremento di spese, cosicché il condomino non aveva diritto a distaccarsi dall’impianto, senza il consenso dell’unanimità degli altri condomini, con conseguente nullità delle delibere condominiali che avevano diversamente stabilito.
Essendo stata raggiunta tale prova, il motivo attinente al relativo onere risulta inconferente.
Con il 3 motivo gli esponenti denunziano: “L’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto prospettato dalle parti e confortato da documenti, da istanze di prove orali, e dal riconoscimento delle controparti in relazione alla statuizione sull’incremento dei consumi che il CTU ha asserito senza alcun riscontro e contraddicendo il prospetto dei consumi di sette anni prodotto dal condominio – Omessa considerazione ovvero incongruo rigetto delle istanze di prova”.Secondo i ricorrenti la tesi del CTU secondo cui il distacco dell’impianto di riscaldamento singolo avrebbe comportato per gli altri condomini un incremento del costo di conduzione per millesimo del 42%, era errato poiché in realtà i consumi erano scesi di oltre il 60% a seguito del distacco.
Essi deducono infatti che non dev’essere confrontato il rendimento teorico della caldaia come ha fatto il CTU, ma bensì quanto si consumava prima del distacco, rispetto a quanto si è effettivamente consumato dopo.La doglianza non ha pregio. Il motivo palesa evidenti profili d’inammissibilità volto com’è a contrastare le conclusioni cui la corte è pervenuta sulla scia dei risultati della disposta ctu la quale aveva evidenziato il pregiudizio sotto forma di aggravio di consumi, derivato al sovradimensionamento dell’impianto centralizzato a seguito dell’avvenuto distacco da esso da parte di alcuni condomini. Le motivazione della sentenza sul punto appare congrua e ampia, oltre che immune da vizi logici e giuridici.Con il 4 motivo l’esponente denunzia il mancato esame del motivo d’appello relativo alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti dei singoli condomini, nonostante la mancanza di prova che essi avrebbero corrisposto al condominio le maggiori spese di riscaldamento riportandone dei danni.Il motivo è infondato poiché l’an ed il quantum del pregiudizio sofferto dagli odierni controricorrenti è stato riconosciuto dalla corte territoriale sulla base degli accertamenti del CTU secondo il quale il distacco del M. comportava per i restanti condomini un incremento del costo di conduzione per millesimo e quindi una spesa aggiuntiva, per quanto da essi dovuto per spese di riscaldamento al condominio dell’ordine del 42%.
Le critiche rivolte alla metodologia seguita dal CTU si risolvono in una quaestio facti inammissibile in questa sede, stante la congrua, diffusa ed esaustiva motivazione sul punto resa dalla corte di merito, che ha aderito al metodo seguito dall’ausiliare; essa invero che ha preso nella dovuta considerazione l’obiezione degli attuali ricorrenti relativa all’effettuazione dei calcoli teorici senza considerare i consumi effettivi, rilevando che, in buona sostanza, non era possibile procedere diversamente, essendo impossibile un confronto tra la situazione antecedente al distacco e quella successiva (v. sentenza pagg.16-17).Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo, i contro ricorrenti denunciano l’omessa o contraddittoria motivazione, mentre con il 2 motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di cui all’art. 2043 c.c. nella parte in cui, la corte, accertato il danno ingiusto, non ha condannato il M. al risarcimento del danno per gli esercizi successivi al 1997/998 (si tratta degli esercizi relativi alla delibera impugnata).Le censure sono infondate, avendo la Corte Appello esattamente provveduto alla condanna al risarcimento dei danni in relazione ai periodi relativi alle delibere dichiarate nulle, essendo restato fermo, per le annualità successive, l’obbligo di pagare secondo i millesimi.In conformità di quanto richiesto dalle parti, va dato atto della cessazione della materia del contendere limitatamente all’obbligo del M. di riallacciarsi dell’impianto centralizzato, in conformità a quanto deliberato dall’assemblea condominiale, all’unanimità in data 25.1.2006.
Si ravvisano giusti motivi, in relazione all’esito complessivo del giudizio per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti.

                                                                  P.Q.M.

la Corte, previa riunione dei ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere in ordine a M.V. , limitatamente all’obbligo di riallacciarsi all’impianto centralizzato; dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Condominio; e per il resto rigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese di questo giudizio per tutte le parti.

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