Corte di Cassazione n° 13431/2010 – sinistro stradale – lesioni micropermanenti -danno patrimoniale -danno non patrimoniali – 01.06.2010. –
La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, dopo aver precisato che, alla luce della rilettura in chiave costituzionale del disposto dell’art. 2059 c.c., lo stesso va interpretato, non già come disciplina di un’autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c. – bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, intesa come categoria omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie, sul presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c.., ha poi ribadito che i postumi di invalidità personale di piccola entità – in quanto non superiori al 10% – non incidendo sulla capacità di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma, riguardando la menomazione del bene salute, possono essere valutati soltanto sotto l’aspetto del danno biologico, salva prova contraria.
CORTE DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA N° 13431 DELL’ 1.6.2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso affidato a sei motivi l’avv. A.C. e il coniuge I.P. impugnano la sentenza del Tribunale di Parma in data 21-4-2005 che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città in data 15-3-2003 di rigetto delle domande da essi proposte rispettivamente con citazione notificata il 3-10-2000 e con atto di intervento del 19-1-2001 nei confronti di G.P. e di G..M. per il risarcimento di danni materiali e fisici conseguenti all’incidente stradale verificatosi in omissis il omissis.
Entrambi i giudici di merito hanno ritenute più che congrue sia la somma di L. 11.000.000 riscossa dalla C. in data 7-10-2000 dalla s.p.a. AURORA per il risarcimento dei danni, relativi all’autovettura di sua proprietà, sia quella di L. 9.497.000 ricevuta dal P. in data 18-10-2000 ad opera della medesima compagnia di assicurazione per il risarcimento delle conseguenze delle lesioni subite nell’incidente.
1.2. In questa sede gli intimati G. e M. hanno depositato procura speciale, ma non hanno svolto alcuna attività difensiva.
1.3. I ricorrenti hanno, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi quattro motivi di ricorso riguardano la posizione di P.I..
A tale riguardo il Tribunale – precisato che la consulenza tecnica medico legale, chiara, esaustiva e adeguatamente motivata, aveva determinato il danno alla persona subito dal P. in gg. 12 di I.T.T., gg. 20 di I.T.P. al 50%; gg. 20 di I.T.P. al 25% e nella percentuale del 2,5% il danno biologico permanente – ha determinato (con riferimento alle tabelle del 2000) in L. 1.890.000 il danno da temporanea, in L. 3.226.000 il danno biologico permanente, in L. 1.705.000 (pari a 1/3 delle precedenti voci) il danno morale e in L. 830.000 le spese mediche, per un totale di L. 7.651.000; in base a ciò ha ritenuto che l’importo di L. 9.497.000, percepito dal P. in data antecedente all’intervento, fosse, come rilevato già dal Giudice di pace, “generosamente congruo” e la differenza in eccesso di L. 1.846.000 più che sufficiente a coprire interessi, rivalutazione e spese legali stragiudiziali.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa incidenza del grado di colpa sul danno morale (violazione dell’art. 2059 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Al riguardo parte ricorrente – premesso che i giudici del merito hanno tralasciato qualsiasi indagine sull’an debeatur (ancorché i convenuti avessero dedotto il concorso di colpa del P.) e precisato di non avere interesse a impugnare l’implicita decisione relativa alla totale responsabilità dell’altra parte – lamenta che la mancanza di qualsiasi indagine sulla gravità della colpa della G. (per la violazione del duplice obbligo di precedenza a destra e da segnale di stop) si sia riflessa in una inadeguata valutazione del danno morale; la liquidazione della somma di L. 1.705.000 a tale titolo risulterebbe – a parere del ricorrente – solo simbolica, in violazione del principio, secondo cui la liquidazione del danno morale deve avvenire con criteri equitativi, tenendo conto tra l’altro della gravità del reato, desunta da una serie di elementi, tra i quali l’intensità del dolo o il grado della colpa; nella specie la gravità della condotta di guida della G. avrebbe comportato per il P. – secondo quanto dedotto in ricorso – non solo le lesioni personali, ma anche uno shock, paragonabile al danno “tanatologico”.
1.2. Il motivo è infondato, per la parte in cui postula la rilevanza della gravità delle violazioni amministrative ascritte all’altra parte ai fini della determinazione del danno morale, mentre è generico, per la parte in cui prefigura tra le conseguenze del sinistro, oltre alle lesioni fisiche accertate in sede di merito, una trauma psicologico di particolare importanza.
Sotto il primo profilo si osserva che la risarcibilità del danno non patrimoniale è ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (tra le quali non rientrano le indicate contravvenzioni amministrative), nei casi in cui il fatto illecito altrui vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti.
Sotto il secondo profilo si osserva che la censura del ricorrente rinvia a dati extratestuali, del tutto incontrollabili come tali in questa sede, e presenta inammissibili caratteri di novità, non risultando prospettata innanzi al giudice di appello.
Si rammenta, a tal riguardo, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevatali d’ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025, nonché da ultimo, Cass. 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione).
In definitiva, nella fattispecie, l’unico dato certo, siccome acclarato con efficacia di giudicato in sede di merito, è che il ricorrente subì, nell’incidente di cui trattasi, lesioni fisiche, peraltro di modesta entità; ed è in relazione a detto fatto, costituente reato, che è stato correttamente riconosciuto il risarcimento del danno morale, con una valutazione che non risulta infirmata dalle censure svolte con il motivo all’esame.
Il motivo stesso va, dunque, rigettato.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia l’erronea liquidazione del danno morale e l’esclusione del danno esistenziale (violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c.). Al riguardo parte ricorrente deduce che la somma di L. 1.705.000, imputata al risarcimento del danno morale, è stata determinata in misura automatica in ragione di un terzo del danno biologico, laddove la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata in via equitativa, tenendo conto della forte emozione subita, del dolore fisico e del lungo periodo di inabilità (pari a 88 gg. secondo la certificazione del medico curante) e avrebbe dovuto comprendere anche il danno esistenziale, per le vacanze rovinate (per l’impaccio del collare, imposto dal colpo di frusta subito) e per tutti gli ulteriori pregiudizi anche sulla vita sessuale e in termini di “minor apporti ai servizi svolti dal P.” per sé e la famiglia.
2.1. Il motivo è, come il precedente, inammissibilmente ridondante di richiami extratestuali ed è, comunque, infondato, alla luce dei principi di recente ribaditi dalle SS.UU. che – come è noto – con quattro sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11-11-2008), hanno proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell’art. 2059 c.c., riguardato non già come occasione di incremento delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), bensì come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona. La disposizione di cui al cit. art. 2059 va, dunque, letta, non già come disciplina di un’autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c. – bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, intesa come categoria omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie, sul presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c..
In altri termini il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, senza dar luogo a duplicazioni; il che significa che non è prefigurabile la parcellizzazione delle varie forme di danno non patrimoniale, prefigurate da parte ricorrente (con riferimento, peraltro, a dati del tutto incontrollabili in questa sede).
Val la pena di precisare che le SS.UU. – nell’escludere che il turbamento dell’animo o dolore intimo sofferti senza lamentare degenerazioni patologiche (tradizionalmente identificato come danno morale soggettivo) possa essere liquidato in una percentuale del danno biologico – hanno precisato che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei termini suindicato.
Orbene – valutata in questa prospettiva – il Collegio, pur confermando l’erroneità del ricorso al metodo di calcolo percentuale, ritiene che, nella specie, la liquidazione della somma di L. 6.821.000, imputata al danno biologico e morale, complessivamente considerato come danno non patrimoniale, non appaia palesemente incongrua rispetto all’effettiva consistenza (e all’interezza) delle sofferenze fisiche e psichiche subite dal soggetto, quali desumibili dalle modeste conseguenze lesive descritte in sentenza.
Il motivo va, dunque, rigettato.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia illegittima esclusione del danno lavorativo del P.. Al riguardo parte ricorrente osserva che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad escludere il danno economico “futuro” con una motivazione laconica senza neppure esprimersi sul danno economico conseguente all’inabilità temporanea; tale danno si desumerebbe dalla circostanza che trattasi di lavoratore autonomo e sarebbe confermato dalla deposizione del commercialista, anche se il giudice di pace non avrebbe consentito la verbalizzazione di quanto risultava dalle dichiarazioni dei redditi esibite dal commercialista.
3.1. Anche il presente motivo non merita accoglimento.
La decisione impugnata non è suscettibile di censure sotto il profilo della violazione di legge, posto che il diniego del danno patrimoniale risulta motivato in termini sia pure succinti (“la ridottissima percentuale di biologico (cd. micropermanente) porta ad escludere il danno alla capacità lavorativa specifica”), in aderenza a principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte in tema di risarcimento danni, secondo cui i postumi di invalidità personale di piccola entità (cd. micropermanente) – in quanto non superiori al 10% – non incidendo sulla capacità di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma, riguardando la menomazione del bene salute, possono essere valutati soltanto sotto l’aspetto del danno biologico (Cass. n. 23293/2004), salva prova contraria, fondata su specifiche circostanze, che essi abbiano prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica e, quindi, anche un danno patrimoniale: danno che, quindi, non può essere allegato con argomentazioni apodittiche e astratte e, come tali, inammissibili (Cass. n. 3428/2003).
Val la pena di aggiungere che, nel caso di specie, lo stesso tenore delle deduzioni di parte ricorrente circa il preteso danno patrimoniale “da temporanea”, conferma che la doglianza non è stata supportata in sede di merito da alcuna produzione documentale che (inammissibilmente) si sarebbe voluto riversare in atti tramite un testimone.
4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia illogica carente motivazione circa la liquidazione del danno biologico in base alle stesse tabelle utilizzate ed esclusione degli accessori. A tal riguardo parte ricorrente deduce che non è chiaro a quali tabelle abbia fatto riferimento il Tribunale di Parma: ciò in quanto il giudice di pace avrebbe fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano anno 2002, mentre il Tribunale di Parma ha affermato di avere utilizzato le tabelle dell’anno 2000, senza specificare di quale città. Osserva che, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano dell’anno 2000, a parità di parametri, la somma di L. 9.497.000, corrisposta dalla compagnia di assicurazione AURORA in data 18-10-2000, non risulterebbe affatto eccedente, ma perfettamente aderente ai parametri qui contestati.
4.1. Anche il presente motivo va rigettato.
Va innanzitutto osservato che la decisione impugnata, al fine del riscontro dell’adeguatezza della somma versata dalla s.p.a. AURORA e nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa e adeguatamente personalizzata, ha fatto chiaro riferimento alle “tabelle” dell’anno 2000; e cioè dello stesso anno in cui è avvenuto il pagamento in favore del P. da parte della predetta compagnia di assicurazione.
È evidente, poi, che le “tabelle” in questione erano quelle in uso presso lo stesso Tribunale di Parma, perché costituenti il cd. “notorio locale”.
Ne consegue che è improprio il richiamo da parte ricorrente alle “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano; in ogni caso è la stessa parte che riconosce che, pur applicate dette “tabelle”, la somma che si otterrebbe corrisponderebbe a quella ricevuta.
Vero è che il motivo in questione non ha alcuna specifica autonomia, risolvendosi nella sostanza nella reiterazione delle censure, già ritenute immeritevoli di accoglimento, circa l’inadeguata liquidazione del danno morale e la mancata liquidazione del danno “esistenziale”.
5. Il quinto motivo riguarda la posizione della C., proprietaria dell’autovettura, condotta dal P., la cui riparazione è stata ritenuta antieconomica. A tal riguardo il Tribunale ha condiviso la valutazione del giudice di pace che aveva determinato il valore antesinistro del veicolo in L. 7.500.000, secondo la valutazione peritale informata, sia pure di parte, escludendo “l’eventualità valutativa” formulata da un teste di parte attrice in merito alla classificazione del veicolo come “auto d’epoca”. A tale somma il Tribunale ha aggiunto L. 190.000 + L. 120.000 per spese traino, L. 319.000 per bollo annuale, L. 99.000 radiazione, L. 726.500 per immatricolazione, L. 480.000 per fermo tecnico e smontaggio accessori (come da documentazione in atti), nonché, in via equitativa, L. 400.000 per rilevazioni fotografiche, taxi (per quanto ritenuto riferibile al sinistro) e spese telefoniche, ritenendo non risarcibili altre pretese voci di danno; ottenendo così un totale di L. 9.834.500.
In esito a tale conteggio il Tribunale è pervenuto al convincimento che la somma di L. 11.000.000, corrisposta dalla s.p.a. AURORA in data 7-10-2000, fosse sufficiente a coprire danni, rivalutazioni e interessi subiti dalla C..
5.1. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia contraddittoria motivazione in ordine ai danni materiali, travisamento delle prove, omessa considerazione di alcune voci di danno (violazione degli artt. 2043, 2056, 1224 e 1474 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5). Al riguardo parte ricorrente deduce che: a) il danno rappresentato dalla perdita dell’autovettura è stato determinato in maniera inadeguata, trattandosi di auto d’epoca; a parere della ricorrente la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo la regola di cui all’art. 1474 c.c., individuando il prezzo di mercato dalla deposizione del teste Pe. (che aveva riferito di avere nel proprio autosalone un’autovettura del medesimo modello, anche se di due anni più vecchia, del valore di L. 17.000.000) e non già sulla base delle dichiarazioni dell’altro testimone, perito dell’assicurazione, la cui deposizione esprimerebbe una valutazione di parte priva di riscontri; b) alcune voci (come le spese fotografiche, di taxi e telefoniche) non potevano essere ridotte, riferendosi all’incidente; c) altre voci (assistenza alla radiazione della vettura, sopralluoghi vari, telefonate e tentativo di conciliazione presso l’AURORA) sono state ritenute immotivatamente “irrisarcibili”.
5.2. Le censure, al di là dell’apparenza dei vizi denunziati, costituiscono, con evidenza, reiterazione delle difese di merito, già adeguatamente disattese dai giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente precisato le ragioni dell’adesione alla valutazione del c.t.p. dell’assicurazione (“trattandosi di autovettura vecchia di tredici anni che ebbe scarsissimo successo sul mercato”) e ha, altresì, correttamente orientato la liquidazione dei danni diretti e indiretti conseguenti al sinistro, riconoscendo quelli che si presentano come “effetto normale”, secondo il principio della cd. regolarità causale.
Le censure stesse, peraltro, sono anche carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, atteso che i ripetuti richiami extratestuali, del tutto incontrollabili come tali, non consentono a questa Corte di verificare la “decisività” delle prove orali e documentali cui di volta in volta fa riferimento la ricorrente, riportandone solo alcuni stralci o un mero sunto. Viene, infatti, in rilievo, il principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte anche in riferimento al regime processuale anteriore al d.Lgs. n. 40 del 2006 (che ha codificato il principio nel n. 6 dell’art. 366 c.p.c.) secondo cui, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. concernente la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione deve essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), occorre non solo ritrascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. civ., Sez. III, 25/08/2006, n. 18506). Siffatte indicazioni, in funzione dell’autosufficienza, si giustificavano al lume della previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, vecchio n. 4, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1.
In definitiva questo Collegio deve limitarsi ad osservare che la valutazione delle risultanze probatorie, quali emergenti dalla sentenza impugnata, si basa su un percorso argomentativo coerente e privo di vizi logici; il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta evidenti aporie di ragionamento che, sole, possono indurre a ritenere sussistente il vizio di assenza, contraddittorietà o illogicità di motivazione; né le deduzioni della ricorrente rivelano alcun errore nell’interpretazione della normativa rilevante in materia.
Il motivo va rigettato.
6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia – da parte di entrambi i ricorrenti – la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare si deduce: a) con riguardo alla posizione della C., che – anche a volere ritenere adeguata la somma versata dall’assicurazione – non potevano essere poste a carico dell’originaria attrice le spese di primo grado, giacché l’assegno di L. 11.000.000 pervenne “in corso di causa” e, precisamente, in data 2-10-2000, e cioè dopo che la citazione, redatta nei giorni precedenti, era stata inoltrata per la notifica in quello stesso giorno; l’assegno, inoltre, era stato riscosso il 7-10-2000, dopo che l’atto era stato notificato in data 3-10-2000; di conseguenza la somma avrebbe dovuto comprendere anche le spese giudiziali; b) nell’interesse di entrambi i ricorrenti, che i giudici del merito non hanno tenuto conto del principio di causalità, dal momento che la massima parte dell’attività istruttoria sarebbe stata spesa nell’accertamento dell’an debeatur; c) sempre nell’interesse di entrambi i ricorrenti, che le spese del primo e del secondo grado (in totale Euro 8.359.89) non siano state liquidate nel rispetto dell’art. 5 del D.M. n. 585 del 1994, tenuto conto della somma di Euro 10.839,00 richiesta originariamente dalla C. , poi ridotta a Euro 5.214,92 e considerato che il P. aveva ricevuto Euro 4.904,00 prima dell’atto di intervento (con il quale aveva richiesto la somma di Euro 15.493,00); in particolare quest’ultimo vedrebbe, per effetto dell’“indebita” applicazione del criterio della solidarietà, privato del risarcimento; d) che, in ogni caso, non si è tenuto conto della natura della controversia e dell’opinabilità della stima del danno.
6.1. Nessuna delle suesposte censure coglie nel segno, considerato che:
a) dalle stesse deduzioni di parte ricorrente risulta che l’assegno (verosimilmente assegno circolare) venne ricevuto dalla C. prima della notificazione della citazione, ancorché contestualmente (o subito dopo) l’inoltro dello stesso atto per la notifica; orbene – a prescindere dal rilievo che, con riguardo alla posizione dei notificandi, il pagamento non risulterebbe intempestivo – il Tribunale, ritenendo corretta la decisione del giudice di pace di porre le spese di lite a carico degli odierni ricorrenti, ne ha condiviso la valutazione in ordine alla “esorbitante differenza fra quanto preteso dai danneggiati e quanto loro effettivamente dovuto e già dalla compagnia assicuratrice corrisposto”; in tal modo ha mostrato di ritenere più che adeguata la differenza in eccesso versata dalla compagnia di assicurazione e idonea a coprire anche le spese e competenze legali sino alla notificazione (risultando quelle successive non necessaria);
b) non risulta che in appello gli odierni ricorrenti avessero formulato specifiche censure in ordine alla riferibilità causale delle spese di primo grado con riguardo all’attività (eventualmente) occorsa in punto di accertamento dell’an debeatur, mentre nel giudizio di appello non risulta svolta alcuna attività sullo stesso punto; ne consegue che la censura proposta per la prima volta in questa sede è inammissibile relativamente alla pronuncia sulle spese del primo grado e inconferente relativamente alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di secondo grado;
c) la censura relativa alla conformità alle tariffe legali e alla pretesa “indebita” applicazione della solidarietà nei confronti del P. , se è riferita alla statuizione di primo grado, incorre nel medesimo rilievo di inammissibilità formulato sub b); mentre, se è riferita alla sentenza di secondo grado, è, per una parte, generica e, per altra, infondata; invero parte ricorrente si limita a raffrontare il complesso delle spese con le somme ad essa addebitate, senza peraltro sviluppare il motivo di ricorso in modo da fare emergere la violazione delle tariffe, né precisare quale diverso esito avrebbe comportato per la C. o per il P. la pronuncia di una duplice condanna con riferimento all’attività distintamente svolta (dall’altra parte) con riguardo alle specifiche posizioni; peraltro occorre rammentare che la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, costituendo una siffatta pronuncia esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito, secondo un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 24757/2007);
d) le deduzioni circa la “natura” della controversia e la pretesa “opinabilità” della liquidazione sono estranee al disposto dell’art. 91 c.p.c., potendo eventualmente rilevare agli effetti del potere discrezionalmente affidato al giudice del merito di cui all’art. 92 c.p.c..
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.