Corte di Cassazione n° 1335/09 – inadempimento contrattuale –obbligo di fare –risarcimento danni –debito di valore -20.01.09. –

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La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, in un procedimento avente ad oggetto un inadempimento contrattuale ed in particolare l’inadempimento di una specifica obbligazione di fare,  ha ribadito : “il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 9517/2002), l’obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta”   

                                                           CORTE DI CASSAZIONE   

                                    SEZ. III CIVILE – SENTENZA 20 gennaio 2009, n° 1335 –
 

 
          
 
…omissis…  

                                                        MOTIVI DELLA DECISIONE  

Ricorso principale:  Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1218, 1223 e 1225 c.c. nonché falsa applicazione dell’art 1224, 2° comma, c.c..  
Si censura l’impugnata decisione nel punto in cui la Corte di merito ha escluso, in mancanza di una specifica richiesta, “la spettanza di qualsiasi rivalutazione dei risarcimento dovuto alla BNL”, erroneamente qualificandolo debito di valuta.  Si aggiunge che la fattispecie in esame riguarda non già un’obbligazione pecuniaria, ma l’inadempimento della specifica obbligazione di fare, che gravava sul notaio …, in dipendenza dell’incarico professionale a lui conferito.  Si fa presente, infine, che secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, l’obbligazione risarcitoria che nasce dalla responsabilità contrattuale, deve esser sempre qualificata come debito di valore, poiché, eccettuato il caso regolato dal capoverso dall’art. 1224 c.c., non ha un originario e ben precisato contenuto pecuniario e non può esser, correttamente, qualificata come “debito di valuta”.  
Con il secondo motivo si deduce mancanza assoluta di motivazione sull’asserita natura di obbligazione di valuta in relazione all’incarico professionale assunto dal ….  
Ricorso incidentale:  Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1176 e 1223 c.c. in ordine ai profili erroneamente considerati della diligenza nell’adempimento e della risarcibilità del solo danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, e relativo difetto di motivazione.  
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’omessa considerazione del concorso di colpa del creditore, e relativo difetto di motivazione.  
Con terzo motivo si deduce omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte dal notaio … a BNL in forza della sentenza, riformata in appello, di primo grado.  
Con il quarto motivo si deduce omissione di pronuncia su di una domanda prospettata dalla parte in giudizio, in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di dichiarazione di inefficacia e inopponibilità al notaio … delle clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative de La Nazionale s.p.a. e Allianz s.p.a.  
Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.  
Fondato è il ricorso principale, in relazione ad entrambe le censure aventi ad oggetto la natura di debito di valore e non di valuta del debito risarcitorio del ….  
Secondo, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 9517/2002), l’obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell’inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie.  
È indubbio che, nella vicenda in esame, il comportamento del … configura un evidente inadempimento di obbligazione (per quanto accertato, con relativa motivazione, in sede di merito), derivante dall’attività professionale di notaio avente ad oggetto un facere (con specifico riferimento all’accertamento della presenza o meno di iscrizioni pregiudizievoli); in proposito condivisibile è l’affermazione di questa Corte (Cass. n. 26663/2007) in base alla quale, con specifico riferimento alla vicenda in esame, il suddetto principio (secondo cui l’obbligazione risarcitoria è sempre debito di valore) opera anche quando si tratta di danni conseguenti ad inadempimento di obblighi che, sebbene nascenti da un contratto che comporta l’esecuzione di prestazioni pecuniarie, abbiano specificato contenuto ed autonoma valenza attinenti ad un diverso facere ed a cosa diversa dal denaro.  
Censurabile è, pertanto, l’impugnata decisione là dove afferma che l’obbligazione di risarcimento danno a carico del …, erroneamente rapportata, per quanto sopra esposto, a inadempimento contrattuale di un’obbligazione pecuniaria, configuri un debito di valuta.  
Non meritevole accoglimento è, poi, il ricorso incidentale.  
Inammissibili sono i primi due motivi e il quarto in quanto vertenti su un non consentito esame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto, quali la diligenza nell’adempimento, il nesso causale tra fatto e danno, la ricorribilità in concreto dei presupposti per la configurazione del concorso di colpa del creditore e l’interpretazione di clausole compromissorie contenute nelle polizze assicurative.  
Assorbito, infine, è il terzo motivo, a seguito dell’accoglimento del ricorso principale.  

                                                                     P.Q.M.
  

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale.
Cassa l’impugnata decisione in relazione al ricorso accolto, e rinvia anche per le spese della presente fase alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

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