Corte di Cassazione n° 13020/2011 – in caso di compensazione delle spese il Giudice deve sempre ben motivare -14.06.2011. –

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha ribadito che: “L’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice puo’ compensare le spese, in tutto o in parte, se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, poi, i giusti motivi di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92 cod. proc. civ. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione del comma 2 di detta norma per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, e succ. modif. ed integr.) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessita’ sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l’esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione”.

 

 

 

 

 

                                                                    CORTE DI CASSAZIONE


                                                                        I I SEZIONE CIVILE

 

                                                        SENTENZA N° 13020 DEL 14 GIUGNO 2011

 

(PRES./REL. PETITTI)

 

 

 

 

 

                                                                         RITENUTO IN FATTO

 

che E.M. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 6 marzo 2008, che, pur accogliendo il gravame che egli aveva proposto avverso la sentenza del Giudice di pace con cui era stata rigettata la sua opposizione a cartella esattoriale relativa a somme dovute a titolo di sanzioni per violazioni del codice della strada, con compensazione delle spese processuali, ha, “attesa la particolarita’ del riesame giuridico in appello”, ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione della spese del grado;

che il ricorrente propone due motivi di ricorso;

che il Comune non ha svolto attivita’ difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che e’ stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

 

                                                                    CONSIDERATO IN DIRITTO

 

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

(…) Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. cod. proc. civ., comma 2 e art. 111 Cost., formulando il seguente quesito di diritto: puo’ essere considerato legittimo, pur in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il provvedimento con cui il Giudice compensi arbitrariamente le spese affermando che sussistono giustificati motivi, attesa la particolarita’ del riesame giuridico in appello per compensare le spese di lite, senza esporre, nemmeno implicitamente, quali sarebbero stati tali motivi?. Il motivo e’ manifestamente fondato, in quanto l’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice puo’ compensare le spese, in tutto o in parte, se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione (Cass., n. 14563 del 2008; Cass., n. 23265 del 2009). Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, poi, i giusti motivi di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92 cod. proc. civ. (da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione del comma 2 di detta norma per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, e succ. modif. ed integr.) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessita’ sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l’esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass., n. 7766 del 2010).

Nella specie, risulta evidente che il motivo di compensazione addotto non appare in alcun modo idoneo ad esplicitare le ragioni che hanno indotto il giudice del merito a non disciplinare, in applicazione del principio della soccombenza, le spese dell’intero giudizio, essendosi esso limitato a disporre la compensazione delle spese di lite del solo giudizio di appello per la ritenuta particolarita’ del riesame giuridico in appello; riesame che, occorre rilevare, costituiva peraltro l’oggetto specifico dell’originario ricorso in opposizione avverso cartella esattoriale, rigettata in primo grado e accolta invece in appello.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, quindi, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perche’ proceda alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello;

che al giudice di rinvio e’ demandata altresi’ la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

                                                                                  P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in diversa composizione

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