Corte di Cassazione n° 11328- sanzioni amministrative – autovelox – omologazione delle apparecchiature – 16.05.07. –

Sanzioni Amministrative

Con sentenza del 24.05.05 il Giudice di Pace di Lecce accoglieva il ricorso di un automobilista, annullando la sanzione amministrativa irrogata per violazione dall’art. 146 comma 3 codice della strada. A seguito del ricorso proposto dal Comune di Cavallino la Corte ha ribadito: “Questa Corte ha già da tempo chiarito che la necessità di omologazione delle apparecchiature di accertamento automatico delle infrazioni va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume sui piano logico e letterale dall’art. 345, comma 2, reg. esec. codice della strada (Cass. n. 8649 del 2006 – Cass. n. 5889 del 2004) e che, ai fini dell’accoglimento della opposizione una volta che il dispositivo utilizzato appartenga al modello omologato, è l’opponente a dover dimostrare, nel caso concreto il malfunzionamento del dispositivo utilizzato, per inconveniente tecnico o altra causa (Cass. n. 9441 del 2001; Cass. n. 287 del 2005)”.                                                             

                                                                     CORTE DI CASSAZIONE 

                                                                            
Fatto e diritto 

Con atto notificato il 19.7.2005, il Comune di Cavallino ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Lecce del 24.5.2005, che, in accoglimento del ricorso avanzato da …….., aveva annullato la sanzione amministrativa a questi irrogata per violazione dall’art. 146 comma 3 cod. della strada (per avere proseguita la marcia con semaforo che segnalava luce rossa), ritenendo il verbale di contestazione illegittimo in quanto l’accertamento era avvenuto mediante apparecchiatura elettronica del tipo Photored F17/A che era risultata utilizzata senza essere stata la stessa tarata ai sensi di legge.
L’intimato non si è costituito.
Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ. – gli atti sono stati trasmessi al procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza.Con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 146 (comma 3) e 201 (commi bis e 1 ter) codice della strada e degli artt. 384 e 385 del relativo regolamento di esecuzione e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimo l’accertamento della violazione in quanto effettuato tramite un apparecchio di rilevazione non soggetto a taratura da parte di un Centro SIT autorizzato, operazione che invece non è prescritta dalla legge né da disposizioni amministrative, che invece si limitano richiedere la mera omologazione del modello utilizzato.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già da tempo chiarito che la necessità di omologazione delle apparecchiature di accertamento automatico delle infrazioni va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume sui piano logico e letterale dall’art. 345, comma 2, reg. esec. codice della strada (Cass. n. 8649 del 2006 – Cass. n. 5889 del 2004) e che, ai fini dell’accoglimento della opposizione una volta che il dispositivo utilizzato appartenga al modello omologato, è l’opponente a dover dimostrare, nel caso concreto il malfunzionamento del dispositivo utilizzato, per inconveniente tecnico o altra causa (Cass. n. 9441 del 2001; Cass. n. 287 del 2005).

Ciò posto, l’affermazione che si legge nella sentenza impugnata, secondo cui l’accertamento compiuto con apparecchio non sottoposto a taratura è inattendibile, appare priva di fondamento normativo, dal momento che nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell’uso delle apparecchiature di rilevazione automatica dell’infrazione di cui all’art. 146 codice della strada.

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice di pace di Lecce che si atterrà, nel decidere, al principio di diritto sopra esposto e provvederà anche sulle spese di giudizio.
 

                                                                                    P.Q.M.     
          

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro giudice di pace di Lecce, che provvederà anche sulle spese di giudizio.
(omissis) 

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