Corte di Cassazione – Giudice di Pace – competenza – limiti di valore – 19.12.06

La competenza dei Giudici di Pace subisce, in base all’articolo 7 del codice di procedura civile, una limitazione radicale solo con riguardo ai beni immobili e non alle azioni di risarcimento del danno rispetto alle quali si applicano due diversi limiti di valore, quello generale di euro 2. 582,28 e quello speciale di euro 15. 493,71, se i danni sono provocati dalla circolazione di veicoli e natanti. A tale pacifica interpretazione conduce in primo luogo il testo della norma che istituisce una competenza generale per le cause relative a beni mobili, e quindi anche per le cause di risarcimento del danno che comportano potenzialmente la condanna del danneggiante al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento. In secondo luogo, per quanto riguarda la ratio sottostante a tale riparto di competenza, la norma ha voluto riprodurre uno storico limite funzionale alla competenza del conciliatore (quello relativo ai beni immobili) e fissare per le cause risarcitorie connesse alla circolazione di veicoli e natanti un limite di valore più elevato.                          

                     

                                                           CORTE DI CASSAZIONE
                                                            SEZIONE III CIVILE                                                          
                                                           REPUBBLICA ITALIANA 

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                                                           SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli lll. mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano FIDUCCIA – Presidente

Dott. Michele VARRONE – Consigliere

Dott. Maurizio MASSERA – Consigliere

Dott. Angelo SPIRITO – Consigliere

Dott. Giacinto BISOGNI – Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

                                                                   SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Co. An., elettivamente domiciliata in Ro. Piazza Ma. (…), presso lo studio dell’avvocato Lu.Ni., che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Fr.Si., giusta delega in atti;

ricorrente

contro Al.Co.Ge. del dott.Fr. Al & C. s. a. s.,

intimata

avverso la sentenza n. 1230/03 del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 7. 7. 2003, depositata l’8. 7,2003, R. G. 266/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/06 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora An.Co. citava in giudizio davanti al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere la s. a. s. Al.Co.Ge. del dott. Fr.Al. & C. per il risarcimento dei danni alla sua persona procurati da una scheggia proveniente dal cantiere stradale dell’imprésa convenuta in Sa.Ma.Ca.Ve.

Si costituiva la società convenuta ed eccepiva il difetto dì legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda.

Il Giudice di pace con sentenza n. 1230/03 dichiarava la propria incompetenza per materia a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Ricorre per cassazione la signora An.Co. deducendo: a) la erronea interpretazione dell’articolo 7 in relazione all’articolo 14 del codice di procedura civile; b) la violazione dell’articolo 321 cod. proc. civ.

                                                       MOTIVI DELLE DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Co. contesta la interpretazione dell’articolo 7 del codice di procedura civile accolta dal Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere. Secondo tale interpretazione le disposizioni del codice di procedura civile, secondo cui i giudici di pace sono competenti per tutte le cause aventi ad oggetto beni mobili con valore non superiore a 5. 000. 000 di lire (attualmente 2. 582,28 euro) e per le cause aventi ad oggetto azioni di risarcimento danni prodotti dalla circolazione di veicoli e natanti con valore non superiore a 30. 000. 000 di lire (attualmente 15. 493,71 euro), vanno lette nel senso di escludere totalmente la competenza dei giudici di pace per le cause aventi ad oggetto azioni di risarcimento danni non provocati dalla circolazione di veicoli e natanti.

Sì tratta evidentemente di una interpretazione erronea perché la competenza dei giudici di pace subisce in base all’articolo 7 del codice di procedura civile una limitazione radicale solo con riguardo ai beni immobili e non alle azioni di risarcimento del danno rispetto alle quali si applicano due diversi limiti di valore, quello generale di euro 2. 582,28 e quello speciale di euro 15. 493,71 se i danni sono provocati dalla circolazione di veicoli e natanti. A tale pacifica interpretazione (cfr cassazione civile sezione III n. 11170 del 11 luglio 2003 secondo cui “in caso di domanda di risarcimento dei danni non cagionati dalla circolazione di veicoli o di natanti proposta davanti al giudice di pace il valore della causa non deve superare i limiti della competenza del giudice adito, pari a lire cinque milioni”) conduce in primo luogo il testo della norma che istituisce una competenza generale per le cause relative a beni mobili, e quindi anche per le cause di risarcimento del danno che comportano potenzialmente la condanna del danneggiante al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento. In secondo luogo, per quanto riguarda la ratio sottostante a tale riparto di competenza, la norma ha voluto riprodurre uno storico limite funzionale alla competenza del conciliatore (quello relativo ai beni immobili) e fissare per le cause risarcitorie connesse alla circolazione di veicoli e natanti un limite di valore più elevato. Quest’ultima opzione legislativa si giustifica con l’obiettivo della deflazione dei procedimenti pendenti presso i giudici civili ordinari e si basa sul presupposto di una frequente serialità delle questioni trattate nei procedimenti di risarcimento da circolazione stradale che li rende maggiormente compatibili con il rito previsto per le cause di competenza del giudice di pace. Queste considerazioni che emergono chiaramente dai lavori preparatori delle riforme in materia di competenza dei giudici civili e dal sistema complessivo del codice riformato sono chiaramente in contrasto con l’interpretazione del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace, la decisione della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa (cassazione civile III sezione n. 5225 del 10 marzo 2006). Va peraltro rilevato che la decisione del primo motivo comporta di per sé la cassazione della sentenza (che ha deciso la sola questione della competenza) e il rinvio della causa al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere per lo svolgimento del primo grado del giudizio.

                                                                    P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere.

Cosi deciso in Ro. nella camera di consiglio del 17 ottobre 2006

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