Corte di Cassazione Civile n° 15774/09 – rilevamento della velocità con apparecchiatura elettronica “autovelox” –03.07.2009 –

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l’accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle contestuali constatazioni personali degli agenti – constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono “percezioni sensoriali” implicanti margini d’apprezzamento individuali – facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto    

                                                            CORTE CASSAZIONE 

                                                        SECONDA SEZIONE CIVILE  

                                                        SENTENZA N. 15774/2009     

                                                                FATTO E DIRITTO 

Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano per cassazione la sentenza 7.3.05 n. ………../05 con la quale il G.d.P. di Cecina, su ricorso in opposizione proposto da P. G., ha annullato il verbale di contestazione n. ……….. redatto dalla Polstrada a carico del detto opponente per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9. 
Parte intimata non svolge attività difensiva. 
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato ed il rigetto nel merito dell’originaria opposizione. 
Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto sono senza dubbio da condividere. Alle ore 13.07 del ……….., il P., percorrendo la ……….., è transitato con la propria BMW in prossimità d’un’apparecchiatura elettronica “Autovelox 104 C 2” gestita da una pattuglia della Polstrada che ha rilevato la velocità del veicolo in 188 Kmh; il rilevamento è stato comunicato ad altra pattuglia della Polstrada in servizio a 6 Km di distanza nella stessa direzione che ha fermato il P. e gli ha contestato l’illecito redigendo il relativo verbale. Questo, opposto da P., è stato annullato per “violazione di legge” dall’adito G.d.P. con la seguente “testuale” motivazione: “il verbale impugnato risulta oggettivamente mancante dell’ora esatta in cui era stata commessa l’infrazione contestata, che, a parere di questo giudicante, riveste rilievo assenziale per la validità della contestazione, atteso che essa è avvenuta non dell’immediatezza, data l’alta velocità del veicolo interessato, ma in tempo successivo. Risulta pertanto violato il diritto di difesa dell’opponente che non ha potuto verificare neanche la velocità tenuta dal proprio autoveicolo ed apparsa sul display dell’apparecchio di misurazione.
Considerato inoltre che di fatto la contestazione e avvenuta non immediatamente, il verbale impugnato è illegittimo per mancata concreta motivazione della impossibilità di fermare l’autoveicolo, ai sensi dell’art. 385 Reg. Esec. C.d.S. (Cass. Civ. N. 6634/02 e Cass. Civ. N. 11971/03)”. 
I ricorrenti censurano siffatta decisione con un unico motivo nel quale denunziano “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 200 e 201 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 383, 384 e 385 in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 –
Motivazione illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1. n. 5″.
 
La censura è manifestamente fondata. 
Anzi tutto, è assorbente rilevare come la contestazione immediata non fosse affatto necessaria, vertendosi in ipotesi – quella del rilevamento mediante apparecchiatura elettronica, direttamente gestita da agenti abilitati ex lege all’accertamento, che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari – nella quale, per espressa disposizione dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), l’agente accertatore è esonerato dall’obbligo della contestazione immediata. Tant’è che, in tali ipotesi, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come dell’omessa contestazione immediata non necessiti specifica motivazione a verbale, essendone la ragione in re ipsa laddove vi si indichi il rilevamento mediante le apparecchiature elettroniche di cui alla richiamata norma; ed ha anche disatteso le tesi difensive con le quali si sosteneva la necessità che, “a valle” della pattuglia incaricata del rilevamento dovesse trovarsene altra incaricata della contestazione; tesi, peraltro, disattesa anche sul rilievo che il posizionamento di due pattuglie in luogo d’una soltanto fosse scelta demandata al potere organizzativo del servizio, sull’esercizio del quale, in quanto espressione della discrezionalità tecnica della P.A., è esclusa la cognizione del giudice ordinario. 
Nel caso in esame, peraltro, vertevasi proprio nell’ipotesi di predisposizione del servizio mediante due pattuglie onde consentire la contestazione immediata, che è tale non nel senso di contestazione in tempo reale id est contestuale all’accertamento dell’illecito, bensì nel senso di contestazione immediatamente successiva al detto accertamento, di guisa che tra questo e quella non vi sia soluzione di continuità temporale di entità tale da menomare le possibilità di difesa del contravventore. 
Per il che, sempre nel caso in esame, atteso che il verbale, fidefacente al riguardo ex art. 2700 c.c. e non impugnato con querela di falso, attesta come la seconda pattuglia, quella che ebbe ad effettuare la contestazione dell’illecito, fosse posizionata a 6 km di distanza dalla prima, quella che ebbe a rilevare l’infrazione, appare evidente che la contestazione, anche se il conducente avesse nel frattempo ridotto la velocità del veicolo, avvenne nel giro di pochi minuti e, quindi, in tempo tale da consentire al contravventore d’esercitare a pieno i propri diritti di difesa. Facoltà della quale, giova notare, il P. non si avvalse, come risulta dal verbale che, non impugnato con querela di falso, ostava, comunque, alla valutazione dell’asserito, in opposizione, impedimento alla possibilità di contraddittorio e di inserimento di dichiarazioni nel verbale stesso. 
Nè è rilevante, come erroneamente ritenuto dal G.d.P., che il contravventore non abbia potuto visualizzare di persona il dato risultante dal display dell’apparecchiatura di rilevamento: ciò non soltanto perchè, come già evidenziato, nella situazioni quali quella de qua la contestazione immediata non è obbligatoria eppertanto tale possibilità di controllo è esclusa a priori dalla stessa norma; ma anche perchè della veridicità dell’accertamento fa, comunque, fede la verbalizzazione. 
Al qual proposito, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il già richiamato art. 201 C.d.S., comma 1 bis, disponga: “Fermo restando quanto indicato dal comma 1 nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1… e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità”, mentre l’art. 142 C.d.S., comma 6, dispone che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”. L’art. 345 reg. esec., sotto la rubrica “Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”, a sua volta, dispone, al comma 1, che “Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell’utente”; al comma 2, che “le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”; al comma 4, che “per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice e devono essere nella disponibilità degli stessi”. 
Le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità devono, dunque, essere omologate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S. (comma 1: “L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all’Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto”). Non è, invece, richiesto da alcuna delle norme esaminate che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d’assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell’immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino), dell’accertamento dell’infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate. 
La norma regolamentare, alla quale rinvia l’art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l’omologazione delle apparecchiature elettroniche, tra i quali l’idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità del veicolo, ben potendo poi l’individuazione di questo e la trascrizione della velocità rilevata essere demandate all’agente di polizia addetto al rilevamento, come prescritto dal surrichiamato art. 345 reg., e ciò fa senza alcun esplicito riferimento ad una documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell’accertamento operato dal detto agente mediante l’apparecchiatura stessa. Nè potrebbe arguirsi l’indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l’accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell’utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l’altro a diverso fine, d’una modalità d’accertamento, riferibile all’eventuale documentazione fotografica dell’infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza ch’essa costituisca l’unica modalità d’individuazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria. 
In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro e accertabile, e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l’omologazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all’epoca esistenti. 
Le riportate considerazioni costituiscono insegnamento ormai consolidato di questa Corte: vedansi, e pluribus, nel tempo, Cass. 28.1.08 n. 1889, 21.8.07 n. 17754, 29.3.06 n. 7126, 28.3.06 n. 7013, 22.7.05 n. 15366, 20.1.05 n. 1234, 24.3.04 n. 5873). Al qual riguardo sono inconferenti le argomentazioni volte a sostenere, sul piano tecnico, l’inidoneità allo scopo delle singole apparecchiature, dacchè, come già evidenziato da questa Corte, esorbita, comunque, dall’ambito delle competenze della giurisdizione, tanto ordinaria quanto amministrativa, qualsiasi apprezzamento sull’omologabilità o meno delle apparecchiature elettroniche de quibus, trattandosi di questione attinente alla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione, onde l’errore che si volesse imputare al Ministero dei Lavori Pubblici nell’esercizio del potere di classificazione e valutazione degli apparecchi di rilevazione della velocità, potrebbe essere fatto valere dall’interessato solo per il tramite della denunzia d’un vizio di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma non direttamente, domandando al giudice che, eventualmente anche a mezzo di consulente tecnico, operi un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A. (Cass. 2.8.05 n. 1614 3 e richiami giurisprudenziali ivi; sui limiti del potere di disapplicazione del G.O. in materia, vedansi anche, recentemente, Cass. 30.10.07 n. 22894 e 19.11.07 n, 23978 in motivaz.). Nè rileva la sopravvenuta normativa del 2002. 
Alle esaminate disposizioni di carattere generale, in vero, si è successivamente aggiunta – ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate – la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4, come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico… finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al comma 3, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che… consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonchè i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell’art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti. 
Un’interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il comma 3, evidenzia come la previsione d’apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalità della violazione e l’identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l’accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione; diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, e sia accertata con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione fotografica dell’infrazione e, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l’applicazione della normativa generale, per la quale, come si è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all’identificazione del veicolo (Cass. 10.1.08 n. 376). 
Al qual riguardo, è noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (e pluribus, nel tempo, da S.U. 25.11.90, n. 12545; 5.12.95, n. 12846; 22.3.95, n. 3316, 5.2.99 n. 1006, 8.3.01 n. 3350, 3.12.02 n. 17106, alle recenti 21.9.06 n. 20441, 28.8.06 n. 18630, 29.3.06 n. 7126), nel giudizio d’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d’accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini d’apprezzamento, nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l’efficacia probatoria privilegiata attribuita all’atto pubblico dall’art. 2700 c.c. in ragione della cui ratio debbono, per converso, ritenersi prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante. 
Ne consegue che l’accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle contestuali constatazioni personali degli agenti – constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono “percezioni sensoriali” implicanti margini d’apprezzamento individuali – facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (Cass. 21.8.07 n. 17754, 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106). 
Per il che, in tema d’apparecchiatura debitamente omologata – circostanza nella specie non posta in discussione – è ingiustificata qualsiasi tesi intesa ad escludere che l’accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, possa essere idoneamente documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito da efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale; ed altrettanto ingiustificata è la tesi per cui la dizione dell’art. 345 reg. esec. “in modo chiaro e accertabile” implichi la necessità che l’apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale, visiva (fotografia) od altrimenti meccanica automatica (scontrino), dell’individuazione del veicolo e non solo la visualizzazione sul display della velocità dello stesso. D’altra parte, all’esame della sentenza de qua – salvo il giudice avesse ritenuto implicitamente assorbita la questione, del che non è dato trame alcun elemento indicativo e l’intimato non ha proposto impugnazione incidentale per omessa pronunzia sul punto – non risulta che l’opponente avesse dedotto e provato, o chiesto invano di provare, specifici elementi dai quali desumere un cattivo funzionamento dell’apparecchio utilizzato nella circostanza, donde dovesse essere tratta la conclusione che le risultanze dell’accertamento compiuto con l’apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria (Cass. 5.7.06 n. 16458, 16.5.05 n. 10212). 
In difetto della qual allegazione e dimostrazione risultante dalla sentenza, ripetesi non impugnata sul punto, devesi concludere che l’accertamento dell’infrazione è valido e legittimo, dacchè, da un lato, l’apparecchiatura utilizzata consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall’altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall’operazione di puntamento e, quindi, d’identificazione del veicolo stesso effettuata dall’agente di polizia stradale che ha in uso l’apparecchiatura in questione. 
A tali principi e considerazioni il giudice a quo non si è conformato, onde l’impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.Poichè, infatti, dalla sentenza stessa risulta che le questioni esaminate rappresentavano gli unici motivi d’opposizione, questi essendo risultati infondati per le ragioni sopra esposte, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ex art. 384 c.p.c., con rigetto dell’originaria opposizione. 
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità mentre, per quello di merito, non v’ha luogo a provvedere essendosi l’Amministrazione costituita a mezzo di funzionario e non avendo depositato la nota delle spese vive liquidabili. 

                                                                        P.Q.M.
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l’originaria opposizione. 
Condanna P. G. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 per onorari oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge. 

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