Corte Costituzionale Ordinanza n° 60 – obbligo di indossare casco protettivo – mancata previsione di esenzione per soggetti affetti da patologia – 13.03.08 –

Sanzioni Amministrative

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Obbligo per i conducenti di ciclomotori di indossare il casco protettivo – Esenzione per chi sia affetto da patologia che sarebbe aggravata dall’uso del casco – Omessa previsione – Denunciata violazione del principio di eguaglianza – Omessa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi principali, con conseguente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni – Manifesta inammissibilita’. – Codice della strada, art. 171, comma 1-bis  e art. 172, comma 8, lettera e). – Costituzione, art. 3. (GU n. 13 del 19-3-2008  

                                                        LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente  Ordinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 171, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma aggiunto dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito dall’art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promossi, con n. 2 ordinanze del 18 agosto 2006, dal Giudice di pace di Chiaravalle Centrale nei procedimenti civili vertenti tra C. V., D.N. V. e la Prefettura di Catanzaro, iscritte ai nn. 535 e 536 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell’anno 2007;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta;
Ritenuto che il Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 171, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma aggiunto dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito dall’art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
che il rimettente – senza nulla precisare, in entrambi i casi, in merito alla fattispecie oggetto del giudizio principale (e alla natura di quest’ultimo) – si limita ad evidenziare come, «tra i motivi di opposizione», il ricorrente avrebbe allegato di non aver indossato il casco protettivo, «al momento della contestazione», in quanto «affetto da una patologia» che sarebbe stata aggravata dall’uso di quel dispositivo di protezione;
che il giudice a quo – nel rilevare che l’evenienza da ultimo indicata «non e’ ricompresa» tra quelle indicate dall’art. 171, comma 1-bis, del codice della strada, laddove, invece, il successivo art. 172, comma 8, lettera f) (recte : e) «indica, tra le persone esentate dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza», quelle che risultino, «sulla base di certificazione rilasciata dalla unita’ sanitaria locale o dalle competenti autorita’ di altro Stato membro delle Comunita’ europee», o affette «da patologie particolari», ovvero in «condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso» delle cinture – censura «la disparita’ di trattamento che le norme sopra richiamate hanno creato tra i conducenti (e gli eventuali passeggeri) di ciclomotori e motoveicoli»;
che, lamentando una «evidente violazione dell’art. 3 della Costituzione», il Giudice di pace di Chiaravalle Centrale ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale «per quanto di sua competenza»;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.
Considerato che il Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 171, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma aggiunto dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito dall’art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992; che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi, atteso che la loro identita’ di oggetto ne giustifica l’unitaria trattazione ai fini di un’unica decisione;
che entrambe le ordinanze di rimessione non contengono una descrizione delle fattispecie oggetto dei due giudizi principali;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, e’ manifestamente inammissibile la questione sollevata ove, come nella ipotesi di omessa descrizione della fattispecie, sia impedito di vagliare l’effettiva applicabilita’ della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione (ex plurimis, ordinanze n. 426 e n. 421 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi

                                                         LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 171, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma aggiunto dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Ecologia) e poi sostituito dall’art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – dal Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Quaranta
Il cancelliere: Di Paola  

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