Corte Costituzionale Ordinanza n. 47 – Giudici onorari – Eta’ pensionabile – 20.03.2013
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Magistrati – Giudici onorari – Eta’ pensionabile – Diversa determinazione rispetto ai giudici di pace e ai giudici tributari – Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione – Manifesta infondatezza della questione. – Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 42-sexies, primo comma, lettera a). – Costituzione, artt. 3 e 97. (GU n.13 del 27-3-2013)
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Franco GALLO;
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO,
Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente tra L. G. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 6 giugno 2012, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che con ordinanza depositata il 6 giugno 2012, R.O. n.190 del 2012, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che il rimettente, in punto di fatto, espone che l’attore nel giudizio principale, giudice onorario (GOT) del Tribunale di Verona, ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di proroga dell’incarico relativo alle esecuzioni immobiliari sino al 31 dicembre 2012, fondata sull’art. 15 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile), convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10;
che detta istanza e’ stata respinta sulla base dell’art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941, che statuisce la cessazione dal servizio di giudice onorario al compimento del settantaduesimo anno di eta’;
che il GOT chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di eta’, richiamando, tra l’altro, l’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita’ di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), nonche’ la legislazione europea basata sul Trattato di Amsterdam e sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione e la direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parita’ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro);
che il TAR, rilevando che il ricorrente avrebbe raggiunto il limite di eta’ previsto dalla legge per la cessazione dal relativo incarico in data anteriore al termine di proroga fissato dal citato art. 15 del d.l. n. 212 del 2011 e ritenendo di non poter procedere alla disapplicazione dell’art. 42-sexies, comma 1, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941, in quanto non esisterebbe una disciplina self-executing applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 42-sexies del r.d. n.12 del 1941, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;
che ad avviso del TAR, stante la discrezionalita’ del legislatore nell’individuazione del termine di cessazione dalle funzioni giurisdizionali, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale in esame sussisterebbe in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparita’ di trattamento;
che secondo il rimettente la situazione dei giudici onorari di tribunale sarebbe del tutto omogenea a quella di altri giudici onorari, quali i giudici di pace ed i giudici tributari, per i quali e’ prevista la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta’;
che, anche in riferimento ai principi di efficienza e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., il TAR dubita della legittimita’ della norma, la quale precluderebbe all’amministrazione di giovarsi dell’opera di un giudice gia’
formato;
che nell’atto di intervento depositato in cancelleria il 16 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione sollevata dal TAR per il Veneto;
che, quanto al profilo di illegittimita’ costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., il Presidente del Consiglio osserva che rientrerebbe nella discrezionalita’ del legislatore trattare diversamente situazioni non omogenee;
che nell’ordinamento giudiziario la disciplina inerente ai magistrati onorari appare estremamente differenziata quanto ai suddetti limiti di eta’.
Considerato che il TAR rimettente censura l’art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che la figura del giudice onorario trova il proprio fondamento nell’art. 106, secondo comma, Cost., che rimette al legislatore la facolta’ di istituire tale categoria di magistrati;
che in piu’ occasioni questa Corte ha affermato che «l’invocato art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facolta’ evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate» (in tal senso le ordinanze n. 132 del 1989 e n. 1055 del 1988);
che ancora piu’ recentemente la Corte ha chiarito che «nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, puo’ essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralita’ di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalita’ ben puo’ stabilire trattamenti economici differenziati» e «che, come questa Corte ha gia’ affermato, non rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalita’ del legislatore stabilire se e quale indennita’ sia dovuta ai funzionari onorari per l’opera da essi prestata» (ordinanze n. 479 del 2000 e n. 377 del 1987);
che per altri magistrati onorari appartenenti all’ordine giudiziario, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941, e’ previsto un limite di eta’ per la cessazione dal servizio maggiore rispetto a quello stabilito per i GOT, come nel caso dei giudici di pace (art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del giudice di pace»), ovvero coincidente con il suddetto limite come per i vice procuratori (art. 71, secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941), ovvero ancora non e’ previsto alcun limite, come per gli esperti che compongono il tribunale per i minorenni, previsti all’art. 50 del r.d. n. 12 del 1941;
che sono definiti giudici onorari, sebbene non siano disciplinati nella legge sull’ordinamento giudiziario, i giudici onorari aggregati (GOA), per i quali il suddetto limite coincide con il compimento del settantaduesimo anno di eta’ (art. 4 della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari») e che per figure assimilabili ai giudici onorari, quali gli esperti che compongono le sezioni specializzate agrarie (art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 320, recante «Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie»), e il Tribunale di sorveglianza (art. 70, commi 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta’»), non e’ stabilito alcun limite di eta’ per la durata dell’ufficio; mentre i componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico al compimento del settantacinquesimo anno di eta’ (art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»);
che nell’ambito del comparto unitariamente considerato dei giudici onorari e delle figure ad essi assimilabili, in quanto distinto da quello dei giudici di carriera, nel rispetto dell’esigenza costituzionale di assicurare l’indipendenza e l’imparzialita’ nell’esercizio della funzione giurisdizionale, e’ presente una pluralita’ di figure tra loro differenti quanto alla ratio ispiratrice della loro istituzione e correlativamente alla posizione assunta nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, sia per i profili amministrativi che per quelli retributivi, e che tali diversita’ non possono ritenersi indifferenti ai fini della determinazione dei limiti di eta’ per la cessazione dell’incarico;
che relativamente al prolungamento dell’eta’ pensionabile si deve riconoscere un’ampia discrezionalita’ al legislatore con il solo limite della manifesta arbitrarieta’ (ordinanza n. 380 del 1994 e sentenza n. 422 del 1994);
che deve dunque escludersi l’esistenza di un limite unico di eta’ generale per l’intero settore pubblico, essendo previsti limiti diversi a seconda delle categorie di personale (sentenze n. 162 del 1997, n. 238 del 1988 e n. 422 del 1994);
che da quanto argomentato emerge che la disciplina assunta come tertium comparationis dal giudice rimettente e’ eterogenea e che il legislatore ha differenziato l’eta’ pensionabile delle diverse figure di giudice onorario nell’esercizio non irragionevole della sua discrezionalita’;
che pertanto non e’ ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza e le censure riferite all’art. 3 Cost. sono manifestamente infondate;
che e’ altresi’ manifestamente infondata la censura riferita all’art. 97 Cost;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non puo’ essere invocata se non per l’arbitrarieta’ e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata;
combinandosi, sotto questo profilo, con il riferimento all’art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (sentenze n. 243 del 2005, n. 63 e n. 306 del 1995; n. 250 del 1993);
che tale manifesta irragionevolezza non ricorre nel caso di specie, non essendo la diversa determinazione dell’eta’ pensionabile in grado di incidere sul buon andamento, poiche’ l’avvicendarsi del personale per il raggiungimento di limiti di eta’ costituisce un evento fisiologico nella dinamica organizzativa della pubblica amministrazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2013.