Corte Costituzionale Ordinanza n. 47 – Giudici onorari – Eta’ pensionabile – 20.03.2013

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Magistrati – Giudici onorari – Eta’ pensionabile – Diversa determinazione rispetto ai giudici di pace e ai giudici tributari – Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione – Manifesta infondatezza della questione. – Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 42-sexies, primo comma, lettera a). – Costituzione, artt. 3 e 97. (GU n.13 del 27-3-2013) 

 

                                   LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente:Franco GALLO;

Giudici :Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo  Maria  NAPOLITANO,

  Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,  Marta

  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente 

 

                                               ORDINANZA

 

    nel  giudizio  di   legittimita’   costituzionale   dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a),  del  regio  decreto  30  gennaio 1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  promosso  dal   Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nel procedimento vertente  tra L. G. e il Ministero della giustizia,  con  ordinanza  del  6  giugno 2012, iscritta al n. 190 del registro  ordinanze  2012  e  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  38,  prima   serie speciale, dell’anno 2012.

    Visto l’atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 16 gennaio  2013  il  Giudice relatore Aldo Carosi.

    Ritenuto che con ordinanza depositata il 6 giugno 2012,  R.O.  n.190 del 2012, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto  ha sollevato  questione  di  legittimita’  costituzionale  dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a),  del  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento agli artt. 3  e 97 della Costituzione;

    che il rimettente, in punto di fatto,  espone  che  l’attore  nel giudizio principale, giudice onorario (GOT) del Tribunale di  Verona, ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di proroga dell’incarico  relativo  alle  esecuzioni  immobiliari  sino  al   31 dicembre 2012, fondata sull’art. 15  del  decreto-legge  22  dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l’efficienza  della  giustizia civile), convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10;

    che  detta  istanza  e’  stata  respinta  sulla  base   dell’art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d.  n.  12  del  1941,  che statuisce  la  cessazione  dal  servizio  di  giudice   onorario   al compimento del settantaduesimo anno di eta’;

    che  il  GOT  chiede  che  gli  venga  applicato  il  limite   di settantacinque anni di eta’,  richiamando,  tra  l’altro,  l’art.  2, commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita’ di  trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine  etnica), nonche’ la legislazione europea basata sul Trattato  di  Amsterdam  e sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione  europea,  la  quale avrebbe sancito espressamente il  principio  di  uguaglianza  davanti alla  legge  (art.  20)  e  il  divieto   di   qualsiasi   forma   di discriminazione e  la  direttiva  27  novembre  2000,  n.  2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un  quadro  generale  per  la parita’ di trattamento in materia di occupazione e di  condizioni  di lavoro);

    che il TAR, rilevando che  il  ricorrente  avrebbe  raggiunto  il limite di eta’ previsto dalla legge per la  cessazione  dal  relativo incarico in data anteriore al termine di proroga fissato  dal  citato art. 15 del d.l. n. 212 del 2011 e ritenendo di non  poter  procedere alla disapplicazione dell’art. 42-sexies, comma 1,  lettera  a),  del r.d. n. 12  del  1941,  in  quanto  non  esisterebbe  una  disciplina self-executing applicabile alla  fattispecie  oggetto  del  giudizio, dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 42-sexies del r.d. n.12 del 1941, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;

    che ad avviso del TAR, stante la discrezionalita’ del legislatore nell’individuazione  del  termine  di   cessazione   dalle   funzioni giurisdizionali, la non manifesta  infondatezza  della  questione  di legittimita’ costituzionale in  esame  sussisterebbe  in  riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparita’  di trattamento;

    che secondo il rimettente la situazione dei  giudici  onorari  di tribunale sarebbe del  tutto  omogenea  a  quella  di  altri  giudici onorari, quali i giudici di pace ed i giudici tributari, per i  quali e’  prevista  la  cessazione  dalle  funzioni   al   compimento   del settantacinquesimo anno di eta’;

    che, anche in riferimento ai principi di  efficienza  e  di  buon andamento dell’amministrazione di  cui  all’art.  97  Cost.,  il  TAR dubita  della  legittimita’  della  norma,  la  quale   precluderebbe all’amministrazione  di  giovarsi  dell’opera  di  un  giudice   gia’

formato;

    che nell’atto di  intervento  depositato  in  cancelleria  il  16 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  sostenuto la manifesta infondatezza della questione sollevata dal  TAR  per  il Veneto;

    che, quanto  al  profilo  di  illegittimita’  costituzionale  per violazione dell’art. 3 Cost., il Presidente del Consiglio osserva che rientrerebbe  nella   discrezionalita’   del   legislatore   trattare diversamente situazioni non omogenee;

    che  nell’ordinamento  giudiziario  la  disciplina  inerente   ai magistrati  onorari  appare  estremamente  differenziata  quanto   ai suddetti limiti di eta’.

    Considerato che il TAR rimettente censura l’art. 42-sexies, primo comma,  lettera  a),  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12 (Ordinamento giudiziario), per violazione degli artt. 3  e  97  della Costituzione;

    che la figura del giudice onorario trova  il  proprio  fondamento nell’art. 106, secondo comma, Cost., che rimette  al  legislatore  la facolta’ di istituire tale categoria di magistrati;

    che in piu’ occasioni questa Corte ha affermato  che  «l’invocato art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del  legislatore  ordinario  se  ammettere,  o  meno,  la  nomina  di magistrati  onorari,   con   la   conseguenza   che   tale   facolta’ evidentemente comprende anche  quella  di  stabilire,  con  norme  di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza  di  quali presupposti  detti  magistrati  debbano  in  concreto  esercitare  le funzioni loro affidate» (in tal senso le ordinanze n. 132 del 1989  e n. 1055 del 1988);

    che ancora piu’ recentemente la Corte  ha  chiarito  che  «nessun raffronto, ai fini del  prospettato  giudizio  di  eguaglianza,  puo’ essere fatto tra le posizioni delle  varie  categorie  di  magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in  diversi  uffici  funzioni giurisdizionali,  trattandosi  di  una  pluralita’   di   situazioni, differenti  tra  loro,  per  le  quali  il  legislatore   nella   sua discrezionalita’   ben   puo’   stabilire    trattamenti    economici differenziati» e «che, come  questa  Corte  ha  gia’  affermato,  non rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalita’ del  legislatore stabilire se e quale indennita’ sia dovuta ai funzionari onorari  per l’opera da essi prestata» (ordinanze n. 479 del 2000  e  n.  377  del 1987);

    che  per  altri  magistrati   onorari   appartenenti   all’ordine giudiziario, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, del r.d. n. 12  del 1941, e’ previsto un limite di eta’ per la  cessazione  dal  servizio maggiore rispetto a quello stabilito per i GOT,  come  nel  caso  dei giudici di pace (art. 7, comma 2, della legge 21  novembre  1991,  n. 374, recante «Istituzione del giudice di pace»),  ovvero  coincidente con il suddetto limite come per i vice procuratori (art. 71,  secondo comma, del r.d. n. 12 del 1941), ovvero ancora non e’ previsto  alcun limite, come per gli  esperti  che  compongono  il  tribunale  per  i minorenni, previsti all’art. 50 del r.d. n. 12 del 1941;

    che sono definiti giudici onorari, sebbene non siano disciplinati nella legge sull’ordinamento giudiziario, i giudici onorari aggregati (GOA), per i quali il suddetto limite coincide con il compimento  del settantaduesimo anno di eta’ (art. 4 della legge 22 luglio  1997,  n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del contenzioso  civile pendente: nomina di giudici onorari  aggregati  e  istituzione  delle sezioni  stralcio  nei  tribunali  ordinari»)  e   che   per   figure assimilabili ai giudici onorari, quali gli esperti che compongono  le sezioni specializzate agrarie (art. 2 della legge 2  marzo  1963,  n. 320, recante «Disciplina  delle  controversie  innanzi  alle  Sezioni specializzate agrarie»), e il Tribunale  di  sorveglianza  (art.  70, commi 3 e 4, della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  recante  «Norme sull’ordinamento  penitenziario  e   sull’esecuzione   delle   misure privative e limitative  della  liberta’»),  non  e’  stabilito  alcun limite di eta’ per la durata dell’ufficio; mentre i componenti  delle commissioni  tributarie  cessano  dall’incarico  al  compimento   del settantacinquesimo anno di  eta’  (art.  11,  comma  2,  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545,  recante  «Ordinamento  degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed  organizzazione  degli uffici di  collaborazione  in  attuazione  della  delega  al  Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»);

    che  nell’ambito  del  comparto  unitariamente  considerato   dei giudici onorari e  delle  figure  ad  essi  assimilabili,  in  quanto distinto  da  quello  dei   giudici   di   carriera,   nel   rispetto dell’esigenza   costituzionale   di   assicurare   l’indipendenza   e l’imparzialita’ nell’esercizio  della  funzione  giurisdizionale,  e’ presente una pluralita’ di figure tra  loro  differenti  quanto  alla ratio ispiratrice della  loro  istituzione  e  correlativamente  alla posizione assunta nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, sia per i profili  amministrativi  che  per  quelli  retributivi,  e  che  tali diversita’  non  possono  ritenersi  indifferenti   ai   fini   della determinazione dei limiti di eta’ per la cessazione dell’incarico;

    che relativamente al prolungamento dell’eta’ pensionabile si deve riconoscere un’ampia discrezionalita’  al  legislatore  con  il  solo limite della manifesta arbitrarieta’ (ordinanza n.  380  del  1994  e sentenza n. 422 del 1994);

    che deve dunque escludersi l’esistenza di un limite unico di eta’ generale per  l’intero  settore  pubblico,  essendo  previsti  limiti diversi a seconda delle categorie di personale (sentenze n.  162  del 1997, n. 238 del 1988 e n. 422 del 1994);

    che da quanto argomentato emerge che la disciplina  assunta  come tertium comparationis dal giudice rimettente e’ eterogenea e  che  il legislatore ha differenziato l’eta’ pensionabile delle diverse figure di  giudice  onorario  nell’esercizio  non  irragionevole  della  sua discrezionalita’;

    che pertanto non e’ ravvisabile alcuna violazione  del  principio di  eguaglianza  e  le  censure  riferite  all’art.  3   Cost.   sono manifestamente infondate;

    che e’ altresi’  manifestamente  infondata  la  censura  riferita all’art. 97 Cost;

    che,  secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte,  la violazione  del  principio   di   buon   andamento   della   pubblica amministrazione non puo’ essere invocata se non per l’arbitrarieta’ e la   manifesta   irragionevolezza   della   disciplina    denunciata;

combinandosi, sotto questo profilo, con  il  riferimento  all’art.  3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio  di  ragionevolezza sulla legge censurata (sentenze n. 243 del 2005, n. 63 e n.  306  del 1995; n. 250 del 1993);

    che tale manifesta  irragionevolezza  non  ricorre  nel  caso  di specie, non essendo la diversa determinazione dell’eta’  pensionabile in grado di incidere sul buon andamento, poiche’  l’avvicendarsi  del personale per il raggiungimento di  limiti  di  eta’  costituisce  un evento  fisiologico  nella  dinamica  organizzativa  della   pubblica amministrazione.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  avanti  alla Corte costituzionale.

per questi motivi

                                    LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di legittimita’ costituzionale  dell’articolo  42-sexies,  primo  comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3  e  97  della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per  il  Veneto, con l’ordinanza in epigrafe.

 

    Cosi’ deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2013.

 

Potrebbero interessarti anche...