Corte Costituzionale Ordinanza n. 35 – opposizione a decreto ingiuntivo – termini di costituzione in giudizio – 6.03.2013

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Procedimento civile – Opposizione al decreto ingiuntivo – Termine di costituzione in giudizio dell’opponente – Riduzione automatica a cinque giorni (in base all’interpretazione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) per effetto della dimidiazione legislativamente prevista dei termini di comparizione – Conseguente onere per l’opponente, a pena di improcedibilita’, di costituirsi nel termine ridotto, anche se non abbia optato per l’abbreviazione dei termini di comparizione – Ius superveniens che modifica il quadro normativo – Necessita’ della valutazione della persistente rilevanza della questione – Restituzione degli atti al giudice rimettente. – Codice di procedura civile, artt. 165, 645, secondo comma, 647. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma. (GU n.11 del 13-3-2013)
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Franco GALLO;
Giudici :Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio
MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 165,
primo comma, 645, secondo comma, e 647 del codice di procedura
civile, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento
vertente tra l’Asl Napoli 1 e l’Istituto Diagnostico V.P. s.r.l., con
ordinanza del 4 gennaio 2011, iscritta al n. 169 del registro
ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza del
21 dicembre 2010, depositata il 4 gennaio 2011 (r.o. n. 169 del
2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111,
secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimita’
costituzionale degli articoli 165, 645, secondo comma, e 647 del
codice di procedura civile «nella parte in cui fanno gravare
sull’opponente a decreto ingiuntivo l’onere di costituirsi in un
termine eccessivamente breve, che sarebbe irragionevole dal momento
che all’osservanza di tale onere non consegue la celere definizione
della controversia, tenuto conto dei maggiori termini minimi di
comparizione introdotti con l’art. 21 lett. g) l. 28 dicembre 2005,
n. 263, nonche’ del fatto che solo nel caso di assegnazione del
termine minimo a comparire sussiste la necessita’ di coordinare i
tempi di costituzione dell’opponente e dell’opposto, e che i soggetti
del processo (opponente e opposto) sarebbero, irrazionalmente, posti
in una posizione di disuguaglianza processuale»;
che – come il rimettente riferisce – 1) con atto di citazione
notificato in data 20 gennaio 2006 la Asl Napoli 1 aveva proposto
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8306/05 emesso in favore
dell’Istituto Diagnostico V.P. s.r.l.; 2) che l’opponente si era
costituita in giudizio il 27 gennaio 2006 (entro sette giorni dalla
notifica), indicando quale data dell’udienza il 4 luglio 2006; 3)
che, all’udienza del 7 dicembre 2010, l’opposta aveva eccepito
l’improcedibilita’ dell’opposizione alla luce della sentenza della
Corte di cassazione, resa a sezioni unite, in data 9 settembre 2010,
n. 19246;
che, nell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo richiama la
sentenza ora citata, nella quale si ribadisce il legame tra i termini
di comparizione e i termini di costituzione, sancito dall’art. 165,
primo comma, cod. proc. civ., si afferma che nell’opposizione a
decreto ingiuntivo i termini di costituzione dell’opponente e
dell’opposto sono automaticamente ridotti alla meta’ in caso di
effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire
inferiore a quello legale, ma si precisa pure che tale effetto
automatico e’ conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata
proposta, in quanto l’art. 645 cod. proc. civ. prevede che, in ogni
caso di opposizione, i termini a comparire siano ridotti a meta’;
che, pertanto, il rimettente dubita della legittimita’
costituzionale degli artt. 165, 645, secondo comma, e 647 cod. proc.
civ., come interpretati dal «diritto vivente», costituito dalla
menzionata sentenza delle sezioni unite, in riferimento agli artt. 3,
24 e 111 Cost., sotto il profilo del diritto di difesa, del principio
del contraddittorio, del principio di uguaglianza e del giusto
processo, correlati alla riduzione a meta’ del termine di
costituzione dell’opponente e alla improcedibilita’ in caso di omessa
o tardiva costituzione di quest’ultimo;
che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva come
dall’accoglimento della sollevata questione dipenda l’accoglimento
della domanda nel giudizio principale;
che, in punto di non manifesta infondatezza, ad avviso del
giudice a quo gli artt. 165, 645, secondo comma, e 647 cod. proc.
civ. violerebbero gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. in
quanto, secondo l’interpretazione suddetta, farebbero gravare
sull’opponente l’onere di costituirsi in un termine: 1) in se’
eccessivamente breve (contrasto con l’art. 24 Cost.); 2)
irragionevole, dato che, anche assolvendo a tale obbligo, non ne
conseguirebbe la celere definizione della controversia o, quanto
meno, della fase iniziale della stessa, tenuto conto dei maggiori
termini di comparizione introdotti dall’art. 21, lettera g) [recte:
art. 2, comma 1, lettera g)] della legge 28 dicembre 2005, n. 263
(Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile
introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche’ ulteriori
modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni
di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907,
n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e
disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita’ del
coniuge divorziato) (contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.); 3)
irragionevole, in quanto solo in caso di assegnazione di un termine
minimo a comparire sussisterebbe la necessita’ di coordinare i tempi
di costituzione dell’opponente e dell’opposto (contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost.); 4) eccessivamente breve rispetto a quello di
controparte, ponendo irrazionalmente i soggetti del processo in una
posizione di disuguaglianza processuale (contrasto con l’art. 111,
secondo comma, Cost.);
che, ulteriormente argomentando su quest’ultimo profilo, il
rimettente osserva come, nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, l’automatica riduzione a meta’ del termine di
costituzione dell’opponente, correlata all’abbreviazione (volontaria
o conseguenza di un mero errore) dei termini di comparizione,
costituirebbe un onere processuale, a carico del medesimo opponente,
sproporzionato rispetto alle facolta’ concesse all’opposto e non
garantirebbe la spedita definizione dell’intera lite o, quanto meno,
della fase iniziale di essa, che e’ gia’ garantita dalla facolta’ di
emettere, ai sensi dell’art. 648 cod. proc. civ., l’ordinanza di
provvisoria esecuzione non modificabile e non impugnabile neanche con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Corte di
cassazione, sentenza sezione terza civile, 10 luglio 1990, n. 7200;
sentenza sezione prima, 2 marzo 1990, n. 1645);
che il Tribunale rimettente rileva, altresi’, come, mentre la
facolta’ dell’opponente di avvalersi del termine dimidiato a
comparire trova la sua ratio nell’interesse dell’intimato di
conseguire alla prima udienza la revoca della provvisoria esecuzione,
gia’ concessa, ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ., l’imposizione,
per legge, del termine di costituzione entro cinque giorni dalla
notificazione dell’atto di opposizione (dies a quo decorrente dalla
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) non garantirebbe il
bilanciamento degli interessi delle parti, avendo l’opposto gia’
impostato la propria difesa nella fase monitoria ed essendo tenuto
soltanto a resistere ai motivi di opposizione, senza poter proporre
domande riconvenzionali (proponibili solo dall’opponente, per la sua
veste di convenuto sostanziale: Corte di cassazione, sentenza sezione
terza civile, 5 giugno 2007, n. 13086);
che, ad avviso del giudice a quo, l’onere processuale
dell’opponente, di costituirsi, a pena di improcedibilita’, entro
cinque giorni dalla notifica della citazione, risulterebbe ridotto ad
una mera formalita’, priva di qualsiasi ragione processuale, non
valendo ne’ a coordinare il termine di costituzione dell’opponente
con quello dell’opposto, ne’ a dare al processo un impulso
particolare, quanto meno nella sua fase iniziale (in considerazione
dell’ulteriore nuovo termine minimo a comparire introdotto dall’art.
21, lettera g) [recte: art. 2, comma 1, lettera g)] della legge n.
263 del 2005);
che il rimettente esclude l’applicazione della disciplina della
rimessione in termini, ai sensi dell’art. 184-bis, cod. proc. civ. –
abrogato, ma ancora applicabile alle controversie incardinate ante
riforma del 2009 e sostituito dalla norma di portata piu’ generale di
cui all’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. riguardante tutti i
termini processuali – in quanto, ai sensi della norma speciale di cui
all’art. 647 cod. proc. civ., e’ previsto espressamente che il
giudice debba concedere l’esecutivita’ al decreto quando manca la
costituzione dell’opponente (essendo, peraltro, il caso dell’errore
scusabile gia’ disciplinato dall’art. 650 cod. proc. civ.);
che il giudice a quo deduce anche il contrasto della attuale
disciplina con i principi enucleabili dalla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali,
nella parte in cui stabilisce che ogni persona abbia diritto
all’esame equo della propria causa;
che il rimettente sottolinea come la Corte di cassazione, nella
sentenza, resa a sezioni unite, n.19246 del 2010, abbia non solo
affermato il principio – confermando in cio’ la precedente
giurisprudenza – che il termine di costituzione dell’opponente e’
ridotto alla meta’ nel caso di assegnazione – voluta o conseguenza di
un errore – del termine di comparizione in misura inferiore a quello
ordinario, ma, altresi’, che, per il semplice fatto di avere proposto
una opposizione a decreto ingiuntivo, il termine di costituzione
dell’opponente e’ ope legis dimezzato anche nel caso di assegnazione
del termine ordinario di comparizione;
che il Tribunale dubita della ragionevolezza di tale affermazione
e ne sospetta il contrasto con i suddetti principi costituzionali;
che, in particolare, il giudice a quo ritiene che – diversamente
da quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione,
secondo cui l’effetto legale del dimezzamento dei termini di
costituzione dell’opponente dipende pur sempre dalla scelta del
debitore che non puo’ non conoscere quali siano le conseguenze
processuali ricollegate dalla legge alla sua iniziativa – il ricorso
alla procedura monitoria sia frutto della scelta del ricorrente
creditore (futuro opposto) e non dell’intimato (futuro opponente) che
«se vuole difendersi, puo’ solo citare in opposizione»;
che, ad avviso del rimettente, l’unica scelta possibile per
l’opponente sarebbe il termine a comparire, ordinario e dimezzato, e
le uniche conseguenze processuali ricollegate dalla legge alla sua
iniziativa sarebbero quelle in ordine al termine di costituzione;
che, secondo il Tribunale, suscita dubbi di costituzionalita’ il
ritenere – come affermano le S.S.U.U. della Corte di cassazione – che
il termine di costituzione dell’opponente sia sempre dimezzato, anche
nel caso di assegnazione di un termine ordinario di comparizione;
che, come ricordato dal rimettente, la Corte di cassazione, a
sezioni unite, ha affermato che, sebbene l’art. 645 cod. proc. civ.
disponga soltanto la riduzione a meta’ dei termini a comparire e non
dei termini di costituzione, l’art. 165, primo comma, cod. proc.
civ., sancisce il principio dello stretto legame tra termini di
comparizione e di costituzione, sicche’ l’espresso richiamo di tale
principio, nell’art. 645 cod. proc. civ., sarebbe stato superfluo;
che, sul punto, il rimettente rileva come il principio della
correlazione tra termini a comparire e termini di costituzione, di
cui all’art. 165 cod. proc. civ., sia da coordinare con il meccanismo
di abbreviazione dei termini a comparire di cui all’art. 163-bis cod.
proc. civ.;
che tale meccanismo prevede che sia l’attore a richiedere
l’abbreviazione dei termini di comparizione, cioe’ colui che deve poi
subire l’onere di costituzione nel termine dimezzato, mentre, nel
caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’abbreviazione non e’
richiesta da colui che deve subirne le conseguenze, ma e’ imposta
dalla legge, a seguito della scelta del creditore di agire in via
monitoria invece che in via ordinaria;
che il Tribunale sottolinea come, mentre nel primo caso sia il
creditore a decidere di abbreviare i termini – pagando l’eventuale
insufficienza del termine a costituirsi al piu’ con la cancellazione
della causa dal ruolo – nel secondo caso la conseguenza
dell’insufficienza del termine di costituzione, ossia
l’improcedibilita’ della opposizione, non e’ scelta da chi la
subisce, ma imposta dalla legge, sulla base della determinazione del
creditore di agire in via monitoria;
che, ad avviso del giudice a quo, in considerazione della
diversita’ del meccanismo di riduzione dei termini, nonche’ degli
effetti derivanti dal mancato rispetto del termine, l’espresso
richiamo del suddetto principio nel corpo dell’art. 645 cod. proc.
civ. sarebbe stato superfluo;
che, infatti, mentre nel caso di rito ordinario (riduzione ai
sensi dell’art. 163 cod. proc. civ.), e’ l’attore a richiedere il
dimezzamento dei termini di comparizione, nel giudizio di opposizione
il termine di comparizione e’ dimidiato non per volonta’
dell’opponente, ma perche’ e’ «pacifica l’esigenza di accelerare la
trattazione dell’opposizione»;
che il rimettente sottolinea come l’esigenza, posta
nell’interesse dell’opponente, di trattare urgentemente l’opposizione
potrebbe portare a conseguenze nefaste proprio nei confronti dello
stesso opponente;
che, infine, il Tribunale rileva come le questioni gia’ poste
dinanzi alla Corte costituzionale abbiano avuto ad oggetto,
diversamente dal caso di specie, l’ipotesi della riduzione a meta’
del termine a comparire, ispirandosi al precedente consolidato
orientamento della Corte di cassazione (ex multis: Corte di
cassazione, sentenza sezione terza civile, 3 luglio 2008, n. 18203 e
sentenza 20 novembre 2002, n. 16332; sentenza sezione prima, 15 marzo
2001, n. 3752 e sentenza 30 marzo 1998, n. 3316, sentenza sezione
seconda 7 aprile 1987, n. 3355);
che, con atto depositato in data 24 settembre 2012, e’
intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che sia
disposta la restituzione degli atti al rimettente per una nuova
valutazione della rilevanza della questione, alla luce dello ius
superveniens di cui alla legge 29 dicembre 2011, n. 218 (Modifica
dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del
codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto
ingiuntivo), nonche’, in subordine, che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza, con riferimento ai parametri
indicati nell’ordinanza di rimessione.
Considerato che il Tribunale ordinario di Napoli, con l’ordinanza
indicata in epigrafe, dubita della legittimita’ costituzionale del
combinato disposto degli articoli 165, 645, secondo comma, e 647 del
codice di procedura civile, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111,
secondo comma, della Costituzione;
che, in epoca successiva all’ordinanza di rimessione, e’ entrata
in vigore la legge n. 218 del 2011;
che, in particolare, l’art. 1 della citata legge, intitolato
«Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile», ha
disposto la soppressione nel secondo comma del citato art. 645 delle
parole: «ma i termini di comparizione sono ridotti a meta’»;
che l’art. 2 della medesima legge, intitolato «Disposizione transitoria», ha previsto che «Nei procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma,
del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la
riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si
applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se
l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione
inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del
medesimo codice»;
che, stante l’intervenuta modifica del quadro normativo dal quale
l’ordinanza di rimessione aveva preso le mosse, deve essere ordinata
la restituzione degli atti al giudice rimettente affinche’ rivaluti,
alla luce del descritto ius superveniens (certamente applicabile al
giudizio a quo, sia per il tenore del menzionato art. 2, che fa
espresso riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore della legge che lo introduce, sia per la natura interpretativa
di esso), la persistente rilevanza delle questioni promosse.
Visto l’art. 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di
Napoli.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere