Corte Costituzionale Ordinanza n° 311 – patente a punti – violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio patente – raddoppio punteggio da decurtare – 20.07.07. –

Sanzioni Amministrative

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale – promosso con ordinanza del 21 giugno 2006 dal giudice di pace di Lecce –  Circolazione stradale – Codice della strada – Patente a punti – Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente – Raddoppio del punteggio da decurtare – Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza, con disparita’ di trattamento, a parita’ di infrazione, in danno dei cittadini neopatentati – Questione meramente ipotetica ed astratta – Manifesta inammissibilita’. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, tabella dei punteggi, ultima parte, introdotto dall’art. 7, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, art. 3. (GU n. 29 del 25-7-2007        

                                           

                                                            LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 21 giugno 2006 dal giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra Coppola Daniela e il comune di Lecce, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ordinanza del 21 giugno 2006, il giudice di pace di Lecce ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 126-bis, “comma 1 Tabella A” (recte: Tabella dei punteggi, ultima parte), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modifica-zioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 – nella parte in cui dispone che “Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano gia’ titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio”;
che l’incidente di costituzionalita’ e’ sorto nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Lecce in data 3 dicembre 2004 per la contestata “violazione degli artt. 41, 146 e 126-bis c.d.s.”;
che il giudice a quo, nel precisare di aver acquisito agli atti la “documentazione comprovante il rilascio della patente di guida della ricorrente testimoniante il periodo di abilitazione alla guida della stessa”, sostiene che “alla fattispecie in esame e’ applicabile il disposto dell’art. 126-bis, comma 1, (tabella allegata) del c.d.s. secondo il quale l’infrazione comporta, per i soggetti patentati dopo il 1° ottobre 2003, il raddoppio dei punti decurtati sulla patente di guida se non siano trascorsi piu’ di tre anni dal rilascio”;
che il rimettente afferma, altresi’, che la sollevata questione sarebbe rilevante nel giudizio principale, giacche’ egli, ove “intendesse superare le eccezioni preliminari di nullita’ del verbale provvedimento impugnato entrando, quindi, nel merito, sarebbe tenuto ad applicare la normativa in esame confermando, eventualmente, la sanzione accessoria applicata” alla ricorrente;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo sostiene che la disposizione denunciata contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione, in quanto “la giovane eta’ e l’anno di conseguimento della patente di guida” costituirebbero “elemento discriminatorio ai fini della applicazione della sanzione accessoria creando una irragionevole disparita’ di trattamento tra colpevoli delle medesime infrazioni”; che, ad avviso del rimettente – il quale all’uopo richiama talune decisioni della Corte costituzionale (e, segnatamente, le sentenze n. 218 del 1974, n. 26 del 1979, n. 103 del 1982 e n. 409 del 1989) – “l’eta’ e l’anno di conseguimento dello status di patentato non possono costituire elemento discriminatorio tale da creare ingiustificate, illogiche e conclamate disuguaglianze tra colpevoli delle medesime infrazioni, nonche’ irrazionali scelte sanzionatorie tra categorie di persone”;
che la norma censurata, si argomenta ancora nell’ordinanza di rimessione, introdurrebbe, invece, una siffatta discriminazione, varcando cosi’ il “limite indefettibile tracciato” dalla giurisprudenza costituzionale innanzi richiamata, secondo la quale “il principio d’uguaglianza, di cui all’art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali”, e che le relative valutazioni “rientrano nell’ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo’ essere censurato, sotto il profilo della legittimita’ costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza” (viene richiamata la sentenza n. 409 del 1989);
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
che, quanto all’eccepita inammissibilita’, il rimettente porrebbe, secondo la difesa erariale, “come solo eventuale l’applicabilita’ al caso di specie della norma” censurata, mancando, altresi’, di indicare un “parametro che consenta di valutare il comportamento” della ricorrente nel giudizio principale “in funzione della (maggiore o minore gravita) della sanzione applicabile”;
che, nel merito della questione, l’Avvocatura generale, oltre a rilevare che l’elemento dell’eta’, al quale il rimettente riconnette specifica importanza ai fini dell’irragionevolezza della norma denunciata, non sarebbe “previsto dalla fattispecie ne’ preso in considerazione dal legislatore come presupposto di applicazione”, sostiene che la disciplina oggetto di censura e’ frutto di “scelte di politica amministrativa” riservate alla ragionevole discrezionalita’ del legislatore, dovendosi tener conto, in un regime di patente a punti, della differenza che esiste tra la “posizione dei “neopatentati””, dotati di minore esperienza, e quella di chi “da lunghi anni e’ alla guida di un veicolo”.
Considerato che il giudice di pace di Lecce dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 – nella parte in cui dispone che “Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano gia’ titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio”;
che la disposizione censurata violerebbe, secondo il giudice a quo, l’art. 3 della Costituzione, giacche’ “prevede che la giovane eta’ e l’anno di conseguimento della patente di guida costituiscano elemento discriminatorio al fini della applicazione della sanzione accessoria creando una irragionevole disparita’ di trattamento tra colpevoli delle medesime infrazioni”;
che, in via preliminare, occorre osservare che il rimettente, nel motivare sulla rilevanza del proposto incidente di costituzionalita’, afferma che egli sarebbe tenuto ad applicare la disposizione denunciata soltanto ove “intendesse superare le eccezioni preliminari di nullita’ del verbale provvedimento impugnato entrando, quindi, nel merito”;
che, pertanto, risulta evidente che il giudice a quo non scioglie affatto il dubbio concernente la dovuta applicazione, nella controversia oggetto di sua cognizione, della disposizione denunciata, lasciando appunto irrisolta la portata delle eccezioni preliminari di nullita’ del provvedimento impugnato, che, se fondate, non consentirebbero di delibare il merito della vicenda sanzionatoria; che, pertanto, la sollevata questione e’ meramente ipotetica ed astratta e, come tale, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ex plurimis, ordinanza n. 56 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 – sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.
Il Presidente: Bile Il redattore: Maddalena
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2007.
Il direttore della cancelleria: Di paola
 

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