Corte Costituzionale Ordinanza n° 266 – Denunciata irragionevole limitazione del principio della retroattività della legge penale più mite nonchè violazione dei principi di uguaglianza- 06.07.07 –

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Vari Tribunali ed il Giudice di Pace di Pisa, hanno sollevato questioni di legittimita’ costituzionale – Reati e pene – Prescrizione – Termine – Modifiche normative comportanti un regime piu’ favorevole al reo Inapplicabilita’ ai processi gia’ pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento – Denunciata irragionevole limitazione del principio della retroattivita’ della legge penale piu’ mite nonche’ violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo – Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita’ della norma censurata – Necessita’ di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni – Restituzione degli atti ai rimettenti. – Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3. – Costituzione, artt. 3, 10, 11, 25, comma secondo, 27, comma secondo, 111 e 117, primo comma. (GU n. 27 del 11-7-2007 )       


                                                                    LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;  

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze dell’8 febbraio 2006 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), del 5 luglio 2006 dal Tribunale di Perugia, del 10 maggio 2006 dal Tribunale di Roma, del 21 marzo 2006 dalla Corte di appello di Genova e dell’8 maggio 2006 dal giudice di pace di Pisa, rispettivamente iscritte al n. 510 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 45, 108, 133 e 170 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, dell’anno 2006 e nn. 9, 12, 13 e 14, 1ª serie speciale, dell’anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
Ritenuto che i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), Perugia e Roma, la Corte di appello di Genova ed il Giudice di pace di Pisa, hanno sollevato questioni di legittimita’ costituzionale – in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 10, 11, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione – dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);
che tutti i rimettenti censurano tale norma nella parte in cui prevede che l’applicazione delle piu’ favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell’art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado gia’ in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della stessa legge, a quelli per i quali non “sia stata dichiarata l’apertura del dibattimento”;
che, in particolare, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese (r.o. n. 510 del 2006), nel premettere che il delitto ex art. 349 del codice penale sottoposto al suo giudizio risulterebbe ormai prescritto, se l’applicazione della nuova disciplina sulla prescrizione del reato – introdotta dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005 – non fosse preclusa, nella specie, dalla gia’ avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, e dunque dalla previsione di cui all’art. 10, comma 3, della stessa legge, ipotizza il contrasto tra la disposizione da ultimo menzionata e l’art. 3 Cost.;
che, difatti, la norma censurata introdurrebbe “un regime differente a fronte di situazioni identiche”, e cioe’ “un trattamento soggettivamente diverso tra soggetti indagati e soggetti imputati, ma ancora peggio tra stessi imputati nel giudizio di primo grado”, e cio’ sulla base della mera circostanza che “il processo abbia o non varcato una certa soglia”, costituita, oltretutto, da un adempimento – l’apertura del dibattimento – assolutamente “neutro” ai fini della prescrizione, “posto che non e’ assimilabile alla pronuncia di una sentenza in primo grado”, ne’ e’ – come invece l’esercizio dell’azione penale – “espressione della pretesa punitiva dello Stato”;
che inoltre, piu’ in generale, se la scelta compiuta “a regime” dal legislatore e’ quella di ridimensionare i termini di prescrizione del reato, non si vede come la sua efficacia nel tempo possa essere condizionata – sempre a dire del rimettente – “dalla qualita’ e dalla quantita’ degli avanzamenti processuali”;
che, infine, la norma censurata sarebbe “in contrasto con il principio della retroattivita’ della norma piu’ favorevole al reo costituzionalizzato ai sensi dell’art. 25 Cost.”, nonche’ violerebbe il principio del giusto processo, il quale esige che si addivenga ad una “sentenza giusta”, evenienza ipotizzabile solamente quando la differenziazione del trattamento normativo si fondi – diversamente da quanto sarebbe accaduto nel caso in esame – su ragioni logiche e razionali;
che, per parte sua, il Tribunale di Perugia (r.o. n. 45 del 2007) ipotizza che l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 – sempre nella parte in cui esclude, ratione temporis, l’applicazione della lex mitior in tema di prescrizione del reato, qualora il dibattimento di primo grado sia gia’ stato dichiarato aperto – violi il solo art. 3 della Carta fondamentale;
che dal momento, infatti, che l’art. 25, secondo comma, Cost. “non impone la retroattivita’ di norme penali piu’ favorevoli” (ricavabile semmai – osserva il rimettente – “da una valutazione complessiva del sistema”, il quale la farebbe dipendere, in particolare, “da un mutamento della valutazione sociale del fatto tipico”), la contestata disciplina risulterebbe censurabile esclusivamente sotto il profilo della irragionevole disparita’ di trattamento cui darebbe vita;
che, invero, la norma censurata, lungi dal correlare il regime della prescrizione alla “considerazione del tipo di reato”, risulta aver attribuito rilievo a “fattori del tutto estrinseci, estranei alla logica del trattamento sanzionatorio, e, piu’ in generale della disciplina di carattere sostanziale”, quali quelli legati all’andamento del processo;
che cio’ premesso, e non senza rilevare che “in base alla nuova disciplina il reato oggetto dell’imputazione sarebbe estinto per prescrizione”, il Tribunale di Perugia ha chiesto dichiararsi l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005;
che il Tribunale di Roma (r.o. n. 108 del 2007) assume, invece, che il predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 – sempre nella parte in cui esclude, dall’ambito di operativita’ del nuovo e piu’ favorevole regime sulla prescrizione del reato, le fattispecie criminose oggetto di giudizi di primo grado in relazione ai quali risulti gia’ espletato l’adempimento processuale ex art. 492 del codice di procedura penale – violi gli artt. 3, 10, 11 e 117, primo comma, Cost.;
che il rimettente capitolino – nell’evidenziare, preliminarmente, che i delitti di cui agli artt. 319 e 319-bis cod. pen. (contestati a taluni degli imputati nel giudizio a quo) risulterebbero prescritti, se l’applicazione della nuova disciplina sulla prescrizione del reato non fosse preclusa dalla gia’ avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado – sottolinea che secondo la Corte costituzionale (e’ menzionata, in particolare, la sentenza n. 80 del 1995) la garanzia ex art. 25, secondo comma, Cost. deve intendersi limitata al “divieto di retroattivita’ della norma penale incriminatrice”, non investendo “anche il principio della retroattivita’ della norma penale piu’ favorevole”;
che tuttavia, secondo il giudice a quo, le deroghe a tale ultimo principio (sancito in via generale dall’art. 2, quarto comma, cod. pen.) debbono comunque essere “sorrette da valutazioni e giustificazioni non irragionevoli”;
che cio’, pero’, non si sarebbe verificato nel caso di specie, atteso che la scelta compiuta dalla censurata disposizione – individuare, quale discrimine temporale per l’applicazione retroattiva della lex mitior, il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, e non quello della pronuncia della sentenza da parte del giudice di prime cure – non appare giustificata dalla “necessita’ di “neutralizzare” un accertamento giurisdizionale gia’ effettuato sotto il vigore della precedente disciplina”;
che la descritta opzione legislativa, per contro, “determina una selezione tra le due normative” (in tema di prescrizione) “collegata a profili di aleatorieta’, non dipendenti da un atto di impulso processuale avente obiettiva rilevanza”, donde la sua irrazionalita’, ed il conseguente contrasto con l’art. 3 Cost.; che e’ ipotizzata, inoltre, la violazione anche dei parametri costituzionali di cui agli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost.;
che il rimettente sottolinea, innanzitutto, come “il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale piu’ favorevole” sia enunciato dall’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881), trovando – non casualmente – quale solo limite quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che “rappresenta un principio anch’esso recepito a livello internazionale, quale idonea garanzia della certezza del diritto” (e’ richiamata, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 1980);
che analogo principio e’ ribadito – sottolinea sempre il rimettente – dall’art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, riprodotto nell’art. II-109, comma 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (ratificato in Italia con la legge 7 aprile 2005, n. 57);
che tale principio, inoltre, e’ stato qualificato dalla Corte di giustizia delle comunita’ europee (sentenza 3 maggio 2005, C-387/2002, C-391/2002 e C-403/2002) come appartenente “alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”, e dunque “parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare”;
che costituendo, pertanto, detto principio sia una “norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta” (alla quale “l’ordinamento interno deve conformarsi, ai sensi dell’art. 10 Cost.”), sia un “principio generale del diritto comunitario” (rilevante come tale “ai sensi dell’art. 11 Cost.”), il giudice a quo evoca, oltre a tali parametri costituzionali, anche l’art. 117, primo comma, Cost., il quale esige che la potesta’ legislativa venga esercitata “nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”;
che, infine, in senso contrario neppure potrebbe addursi la possibilita’ di “disapplicare direttamente la norma interna per contrasto con la disciplina comunitaria”, non essendo questa soluzione prospettabile – secondo il Tribunale di Roma – rispetto “a principi di carattere generale”, cioe’ a dire “non consacrati” in “strumenti legislativi dell’Unione europea dotati di efficacia diretta ed immediata”;
che anche la Corte di appello di Genova (r.o. n. 133 del 2007) assume, del pari, l’illegittimita’ costituzionale del comma 3 dell’art. 10 della legge n. 251 del 2005, “nella parte in cui esclude dai nuovi termini di prescrizione i processi gia’ pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento”;
che il rimettente genovese – sul presupposto che l’accoglimento della questione comporterebbe, nei riguardi di tutti gli imputati nel giudizio a quo, “la declaratoria di improcedibilita’ dell’azione penale per estinzione dei reati perche’ prescritti” gia’ in primo grado – deduce, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che la censurata disposizione violerebbe gli artt. 3 e 27 Cost.;
che essa, difatti, comporta “un trattamento ingiustificatamente differenziato tra imputati che si trovino nelle stesse condizioni processuali”, facendo dipendere l’applicazione della nuova disciplina sulla prescrizione, “non da un dato oggettivo predeterminato, ma da un riferimento temporale mobile e affidato al caso”; che, conseguentemente, “il dato giustificativo dell’estinzione che dovrebbe essere identico, a seconda delle categorie di reati, per tutti i cittadini, non e’ piu’ tale”, donde la violazione del principio di eguaglianza;
che, d’altra parte, tale evenienza neppure potrebbe ritenersi giustificata “attraverso i diversi presupposti razionali sottesi dal secondo comma dell’art. 27 della Costituzione, che conferisce rilevanza costituzionale al principio della definitivita’ del giudicato”;
che, infine, anche il giudice di pace di Pisa (r.o. n. 170 del 2007) censura – in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. – il predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005; che il rimettente pisano premette – quanto alla rilevanza della questione di costituzionalita’ – che per i reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen. (sui quali e’ chiamato a pronunciarsi) sarebbe maturata, in applicazione della nuova disciplina recata dalla legge n. 251 del 2005, “la prescrizione triennale”, e cio’ “anche a tener conto della interruzione” del corso della prescrizione, atteso che “il termine di tre anni e sei mesi” sarebbe, comunque, venuto a scadenza;
che, tuttavia, la scelta del legislatore di precludere l’applicazione della sopravvenuta lex mitior ai giudizi nei quali sia gia’ intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento, oltre “a ledere il principio della retroattivita’ della legge piu’ favorevole che per rango costituzionale si riferisce solo ai casi di leggi eccezionali o temporanee”, darebbe vita ad un sistema “del tutto immotivato ed esiziale perche’ viene ad evidenziare applicazioni privilegiate”, in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto nei giudizi che traggono origine dai provvedimenti di rimessione emessi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, e dalla Corte di appello di Genova;
che la difesa erariale, nel rilevare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 2006, ha medio tempore dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole “dei processi gia’ pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche” (espungendo, dunque, dall’ordinamento la norma censurata dagli odierni rimettenti), ha chiesto che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata.
Considerato che i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), Perugia e Roma, la Corte di appello di Genova ed il Giudice di pace di Pisa, hanno sollevato questioni di legittimita’ costituzionale – in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 10, 11, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione – dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);
che tutti i rimettenti censurano tale norma nella parte in cui prevede che l’applicazione delle piu’ favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell’art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non “sia stata dichiarata l’apertura del dibattimento”; che, data la connessione esistente tra i vari giudizi, se ne impone la riunione ai fini di un’unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione identica a quelle in esame, con sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole “dei processi gia’ pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche”; che, secondo la citata sentenza, la scelta “compiuta dal legislatore – in relazione ai processi di primo grado gia’ in corso – di subordinare l’efficacia, ratione temporis, della nuova disciplina sui termini di prescrizione dei reati (quando piu’ favorevole per il reo) all’espletamento dell’incombente ex art. 492 cod. proc. pen.” non si conforma “al canone della necessaria ragionevolezza”;
che, difatti, tale incombente processuale non e’ idoneo “a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento”, in quanto esso “non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi – e, tra essi, il giudizio abbreviato – che hanno la funzione di “deflazionare” il dibattimento)”, ne’ risulta “incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell’interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen., il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori”; che alla luce di tale sopravvenuta decisione (ed a prescindere da ogni rilievo in ordine all’ammissibilita’ della questione sollevata dal Giudice di pace di Pisa), vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti, ai fini di una rinnovata valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate. 

Per questi motivi

                                                                      LA CORTE COSTITUZIONALE
 

Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), Perugia e Roma, alla Corte di appello di Genova ed al Giudice di pace di Pisa.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
Il Presidente: Bile Il redattore: Quaranta
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2007.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
 

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