Corte Costituzionale Ordinanza n° 172 – sanzioni amministrative – patente a punti – obbligo di comunicare i dati del trasgressore – sopravvenuta modifica legislativa della norma impugnata – 23.05.07.

Sanzioni Amministrative

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Patente a punti – Obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del trasgressore non identificato al momento dell’infrazione – Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza Denunciata violazione delle liberta’ di autodeterminazione e del diritto di difesa nonche’ disparita’ di trattamento fra cittadini in base alle condizioni economiche – Sopravvenuta modifica legislativa della norma impugnata – Necessita’ di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione Restituzione degli atti al giudice a quo. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, introdotto dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 2, 3 e 24. (GU n. 21 del 30-5-2007

                                                     
                                                      LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;  
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 4 aprile 2006 dal Giudice di pace di Bra nel procedimento civile vertente tra la Nuova Poliedrica di Marocco Livio & c. e il Comune di Cervere, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell’anno 2006. Udito nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il giudice di pace di Bra, con ordinanza del 4 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
che il rimettente censura la norma suddetta limitatamente alla parole “Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 180, comma 8”, e cioe’ nella parte in cui sanziona, sul piano pecuniario, la mancata comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell’accertamento di un’infrazione stradale comportante l’applicazione, a carico del trasgressore, della misura della decurtazione del punteggio dalla sua patente di guida;
che la disposizione censurata, a dire del giudice a quo, risulta viziata da illegittimita’ costituzionale, ponendosi innanzitutto in contrasto “con l’art. 2 della Costituzione perche’ limita il diritto di liberta’ e di autodeterminazione”;
che essa, inoltre, violerebbe l’art. 3 Cost. “perche’ introduce una vistosa discriminazione tra soggetti abbienti e meno abbienti”, atteso che questi ultimi “si troveranno in seria difficolta’, se non addirittura nella impossibilita’ di pagare la sanzione”, e dunque nella necessita’ di “fornire il nominativo del trasgressore, anche in maniera mendace”; che, infine, la norma in questione violerebbe anche l’art. 24 Cost., “perche’, in conseguenza di quanto sopra, indebitamente comprime il ricorso alla tutela giurisdizionale, e quindi il diritto di difesa”;
che, inoltre, alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, che ha “riconosciuto il principio di personalita’ della responsabilita’ anche per le sanzioni amministrative personali”, occorrerebbe – secondo il rimettente – “fare una distinzione tra la posizione di colui che e’ il proprietario del veicolo e che omette del tutto di comunicare i dati del trasgressore e la posizione del proprietario che confessa di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vuoi perche’ non ricorda vuoi perche’ non e’ a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo”;
che, su tali basi, il rimettente chiede dichiararsi l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, non senza rilevare come l’iniziativa assunta tenda “a censurare l’equiparazione, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, del contegno di chi abbia omesso di comunicare del tutto i dati del trasgressore e della condotta di chi confessi di non essere in grado di fornire i dati richiesti vuoi perche’ non ricorda, vuoi perche’ non e’ a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo”.
Considerato che il Giudice di pace di Bra (con ordinanza del 4 aprile 2006), dubita della legittimita’ costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 ;
che, successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, il comma 164 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato il testo dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada;
che, in forza di tale ius superveniens, le conseguenze della mancata comunicazione “dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione” risultano oggetto di una nuova disciplina, atteso che in base al novellato testo dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada il “proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000”; che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione dallo stesso sollevata. 
 

Per questi motivi 

                                                  
                                                        LA CORTE COSTITUZIONALE 

Ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Bra.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2007.
Il Presidente: Bile Il redattore: Quaranta
 Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 maggio 2007.
 Il cancelliere: Fruscella  

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