Corte Costituzionale Ordinanza n°155 – reato di guida in stato di ebbrezza – 19.05.09.-
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Reato di guida in stato di ebbrezza – Attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica – Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto al reato della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di competenza del giudice di pace – Sopravvenuto mutamento del quadro normativo – Inapplicabilita’ della nuova disciplina processuale alla fattispecie di cui al giudizio a quo – Necessita’ di restituire gli atti al rimettente – Esclusione. – Petitum indeterminato e mancata verifica della possibilita’ di un’interpretazione conforme a Costituzione – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 2, come sostituito dall’art. 5 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, art. 3. (GU n. 21 del 27-5-2009 ) LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 186 del codice del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di P.P. con ordinanza del 9 giugno 2006, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che con ordinanza del 9 giugno 2006, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) – come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada); che, riferisce il rimettente, P.P. e’ stato citato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, emesso per il reato di cui all’art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, accertato in data 31 gennaio 2004 e ascrittogli per avere circolato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche; che, secondo il giudice a quo, la norma censurata, stabilendo al primo comma la competenza del Tribunale, con conseguente preclusione all’accesso all’oblazione (gli artt. 162 e 162-bis del codice penale prevedono la possibilita’ di oblazionare le sole contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda, ovvero con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda), determina una ingiustificata disparita’ di trattamento di situazioni identiche, a tutto vantaggio di chi sia incorso nella violazione, di egual contenuto e disvalore, prevista dall’art. 187, commi 7 e 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (relativa alla guida in stato di alterazione psico-fisica, per uso di sostanze stupefacenti), di contro ammessa all’oblazione, stante la competenza ratione materiae del giudice di pace; che quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo osserva che, nell’ambito del codice della strada, le disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 avevano in precedenza sempre costituito un sistema unitario, attenendo allo stesso tipo di comportamento illecito, cioe’ la guida in stato di alterazione psico-fisica indotta dall’uso di sostanze «attive», quali l’alcool o gli stupefacenti, ed erano, quindi, in tal senso, entrambe preposte a garantire la sicurezza della circolazione stradale; che successivamente, con la normativa istitutiva della competenza penale del giudice di pace, le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada sono state attribuite a tale organo giudicante e sottoposte a regime sanzionatorio differenziato; che tale «nuovo regime» e’ stato modificato ulteriormente dal d.l. n. 151 del 2003, convertito dalla legge n. 214 del 2003, che ha conferito ai predetti reati una maggiore efficacia sanzionatoria, attraverso il ripristino delle originarie sanzioni penali (arresto e ammenda, da applicarsi congiuntamente); che da tale scelta avrebbe dovuto discendere, quale logico corollario, l’attribuzione della competenza al giudice togato per entrambe le fattispecie, anche in considerazione della peculiarita’ del procedimento penale in materia, caratterizzato da significative difficolta’ di accertamento dei fatti; che, secondo il rimettente, nell’intervento del 2003 il legislatore, collocando la disposizione attributiva della competenza all’interno del solo art. 186 del codice della strada, avrebbe legittimato l’interpretazione in base alla quale sarebbe prevista, per il futuro, una diversa ripartizione della competenza; che tale ripartizione della competenza determinerebbe diversi dubbi di illegittimita’ costituzionale, perche’ irragionevolmente sottrarrebbe al Tribunale la fattispecie (guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope) in astratto piu’ grave, determinando al contempo una ingiustificata disparita’ di trattamento in relazione a due fattispecie omogenee; che, intervenuto nel giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilita’ o, comunque l’infondatezza della questione, avvertendo che, successivamente al deposito dell’ordinanza di rimessione, l’asserita disparita’ di trattamento e’ venuta meno, per effetto della legge 20 ottobre 2007, n. 160 (di conversione del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), la quale ha devoluto espressamente al Tribunale, in composizione monocratica, la competenza a conoscere del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, cosi’ escludendolo dall’oblazione al pari del reato di guida in stato di ebbrezza; che l’interventore ha pure auspicato la restituzione degli atti al giudice rimettente, per ius superveniens costituito dalla normativa del 2007. Considerato che il giudice monocratico del Tribunale di Torino dubita, in riferimento all’art. 3 Cost. della legittimita’ costituzionale dell’articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, nonostante l’omogeneita’ di questa fattispecie con l’altra, di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, disciplinata dall’art. 187, e successive modificazioni, della medesima legge n. 285 del 1992; che, successivamente al deposito dell’ordinanza di rimessione e’ entrata in vigore la legge 2 ottobre 2007, n. 160, di conversione del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) la quale ha devoluto al Tribunale, in composizione monocratica, anche la competenza a conoscere del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, escluso, pertanto, dall’oblazione, al pari del reato di guida in stato di ebbrezza per uso di bevande alcoliche; che, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell’atto di intervento, la nuova disciplina processuale e’ inapplicabile alla fattispecie, per effetto del principio tempus regit actum, in base al quale, per stabilire la competenza a giudicare in ordine ad un determinato reato, ha rilievo il tempus commissi delicti, oppure la data di promovimento dell’azione penale da parte del P.M.; che, pertanto, non si deve disporre la restituzione degli atti al rimettente; che, in ogni caso, l’ordinanza di rimessione si caratterizza per l’indeterminatezza del petitum (da ultimo, ordinanze nn. 35 e 279 del 2007), non essendo chiaro quale sia l’intervento richiesto tra i due astrattamente ipotizzabili, e tra loro diametralmente opposti (cfr. ordinanza n. 54 del 2008); che il rimettente non fornisce inoltre alcuna motivazione sulle ragioni che lo inducono a scartare l’interpretazione alternativa – che pure era stata espressa dalla giurisprudenza di legittimita’ – secondo cui il riferimento all’art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel comma 7 del novellato art. 187 riguarda, nell’intenzione del legislatore, sia il trattamento sanzionatorio, sia la disciplina sulla competenza; che, in tal modo, il rimettente si e’ sottratto all’obbligo di interpretare la norma, ove possibile, in senso conforme a Costituzione (si vedano, in tal senso, con riferimento a fattispecie identica, le ordinanze nn. 133 e 47 del 2007); che dunque, la questione, cosi’ come proposta, e’ manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe. |