Corte Costituzionale Ordinanza n° 155 – autovelox – mancata contestazione immediata – 04.05.07. –

Il Giudice di pace di San Pietro Vernotico, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale  nel procedimento civile vertente tra R. C. e l’Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi – Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Violazioni del codice della strada – Rilevamento mediante l’uso di apparecchiature elettroniche (autovelox) – Obbligo di contestazione immediata – Esclusione – Denunciata lesione del diritto di difesa e disparita’ di trattamento “del cittadino-utente” – Questione gia’ dichiarata manifestamente infondata – Manifesta infondatezza. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 201, comma 1-bis, lettera e), introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 18 del 9-5-2007 )  

                                                     LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;   

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 marzo 2006 dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico, nel procedimento civile vertente tra Roberto Conte e l’Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 18 aprile 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell’opposizione proposta avverso ordinanza ingiunzione, emessa dal Prefetto della Provincia di Brindisi in forza dell’avvenuta contestazione dell’infrazione stradale di cui all’art. 142, comma 8, del medesimo codice della strada, infrazione accertata “a mezzo dell’apparecchiatura elettronica Velomatic mod. 512”; che il giudice a quo – nell’evidenziare che il ricorso devoluto al suo esame “e’ motivato dalla omessa contestazione immediata dell’infrazione”, cio’ che precluderebbe “all’opponente di svolgere le sue difese ed accertare direttamente quanto contestato nell’immediatezza del fatto” (come disposto, invece, dagli artt. 200 e 201 del codice della strada) – reputa di dover condividere il dubbio di costituzionalita’, prospettato dall’opponente nel giudizio principale, relativo al predetto art. 201, comma 1-bis, lettera e), del codice della strada;
che, osserva il rimettente, se gli artt. 200 e 201 del codice della strada enunciano, in via generale, “il principio della contestazione immediata dell’infrazione”, la disposizione censurata consente, viceversa, di derogarvi, allorche’ l’accertamento della violazione avvenga “per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita”, apparecchi che consentono “la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiche’ il veicolo oggetto del rilievo e’ a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilita’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”;
che, in tal modo, l’amministrazione sarebbe legittimata a “precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio della contestazione immediata attraverso la scelta di uno strumento” che, “per come e’ fatto e per come funziona”, esclude “il principio della contestazione immediata”;
che, conseguentemente, l’art. 201, comma 1-bis, lettera e), del codice della strada violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, “perche’ lesivo del diritto di difesa da parte del cittadino-utente per disparita’ di trattamento”, e, inoltre, in quanto “impedisce il diritto di agire immediatamente” e dunque di esercitare il “diritto di difesa”;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione sollevata;
che la dedotta violazione del diritto alla difesa, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, non sussiste, in quanto l’art. 200 del codice della strada prevede l’obbligo della contestazione immediata non in termini assoluti, stabilendo che si proceda in tal senso solo “quando sia possibile”;
che le ipotesi contemplate dalla disposizione impugnata integrano, appunto, “situazioni operative” le quali, “per la natura della violazione, per le circostanze di luogo e di tempo, non consentono la contestazione immediata se non a prezzo di rischi elevatissimi per la sicurezza del personale accertatore, degli altri utenti e dello stesso contravventore”;
 che, d’altra parte, per tratti stradali diversi “dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali”, la possibilita’ di omettere la contestazione immediata dell’infrazione stradale non risulta rimessa all’arbitrio dell’amministrazione, dipendendo da una “ponderata valutazione del Prefetto”, il quale “accerta l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza”;
che su tali basi, pertanto, la difesa erariale ha concluso affinche’ la Corte costituzionale – in conformita’ con il precedente costituito dall’ordinanza n. 307 del 2006 – dichiari l’infondatezza della questione sollevata.
Considerato che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
che questa Corte – con ordinanza n. 307 del 2006 – ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione di costituzionalita’, sollevata in riferimento ai medesimi parametri evocati dall’odierno rimettente; che la citata pronuncia, oltre a ribadire in termini generali che “l’omissione della contestazione immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per se’ una violazione del diritto di difesa” (principio gia’ affermato nell’ordinanza n. 150 del 2006 e nella sentenza n. 27 del 2005), ha pure precisato che, in occasione della redazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo, “la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilita’ di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell’amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che e’ normalmente l’atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l’irrogazione della sanzione” (cosi’ la citata ordinanza n. 307 del 2006, che richiama l’ordinanza n. 160 del 2002);
che quanto, poi, alla pretesa disparita’ di trattamento “del cittadino-utente”, che il rimettente sembrerebbe ricollegare ad una (arbitraria) facolta’ per l’amministrazione di “precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio della contestazione immediata”, facendo ricorso alle apparecchiature di rilevamento a distanza della velocita’ dei veicoli, e’ sufficiente ribadire come “l’uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all’arbitrio dell’amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati dall’utilizzazione degli strumenti de quibus, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168” (ordinanza n. 307 del 2006);
che, pertanto, la questione sollevata dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico e’ manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

                              Per questi motivi 

                                                     LA CORTE COSTITUZIONALE 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Quaranta
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 4 maggio 2007.
Il cancelliere: Milana

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