Corte Costituzionale Ordinanza n° 133 – guida in stato di ebbrezza – guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – diversa attribuzione di competenza – 19.04.07. –
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Reato di guida in stato di ebbrezza – Attribuzione della competenza al Tribunale in composizione monocratica – Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto al piu’ grave reato della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di competenza del giudice di pace, e lamentato contrasto con la finalita’ rieducativa della pena – Omessa considerazione di interpretazione alternativa fornita dalla Cassazione con conseguente mancata sperimentazione di interpretazione secundum constitutionem – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, sostituito dall’art. 5 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 3 e 27. (GU ed. str. del 26-4-2007 ) LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 26 maggio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di R. F., iscritta al n. 548 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale dell’anno 2006; Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella; Ritenuto che, con ordinanza del 26 maggio 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, nell’ambito di un procedimento penale a carico di F.R., imputata del reato di guida in stato di ebbrezza derivante dall’uso di alcool, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comesostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui ha trasferito al tribunale la cognizione del reato, ivi previsto, di guida in stato di ebbrezza, in precedenza attribuita al giudice di pace, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera q) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); che, riferisce il rimettente, tali modifiche del regime della competenza non hanno interessato la fattispecie di cui all’art. 187 del codice della strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), con la conseguenza che la competenza a giudicare tale reato e’ rimasta al giudice di pace, alla luce dell’univoca interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimita’ e dagli organi amministrativi competenti; che, secondo il rimettente, tale disparita’ comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art 3, Cost., dato che le fattispecie sanzionate rispettivamente dagli artt. 186 e 187 cod. strada sarebbero sostanzialmente identiche; che, invero, l’unica differenza tra di esse risiederebbe nel fatto che per la configurazione dell’alterazione da alcool, nella fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada, si richiede il superamento del tasso alcoolemico previsto dalla legge, mentre per la configurazione dell’alterazione da sostanze stupefacenti nel reato di cui all’art. 187 dello stesso codice, il Legislatore non richiede alcun accertamento sulla quantita’ di sostanza presente nel sangue del reo; che, ad avviso del rimettente, a causa della diversa competenza a giudicare, per la fattispecie di cui all’art. 187 cod. strada potrebbe essere applicata la causa di improcedibilita’ di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 e sarebbe consentita la definizione del procedimento mediante l’oblazione a norma dell’art. 162-bis del codice penale possibilita’ invece irragionevolmente preclusa per la fattispecie di cui all’art. 186 dello stesso codice; che la maggiore severita’ del trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi di cui all’art. 186 cod. strada, rispetto a quello previsto dall’art. 187 dello stesso codice, sarebbe anch’essa palesemente irragionevole, posto che il comportamento sanzionato dall’art. 187 e’ ritenuto dallo stesso Legislatore piu’ grave, avendo quest’ultimo attribuito rilevanza penale alla condotta di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti a prescindere dal superamento di parametri prefissati; che, secondo il rimettente, il descritto regime differenziato contrasterebbe anche con la finalita’ rieducativa della pena, evidenziata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 1994, ponendosi in contrasto con l’art. 27, secondo comma (recte: terzo comma), della Costituzione; che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilita’ della questione, trattandosi di due fattispecie distinte per le quali la facolta’ di scegliere il regime della competenza e il trattamento sanzionatorio rientrerebbe nella discrezionalita’ del Legislatore; e ha invocato la precedente pronuncia di manifesta inammissibilita’ della Corte costituzionale n. 264 del 2006. Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui ha attribuito al tribunale la cognizione del reato di guida in stato di ebbrezza, in precedenza attribuita al giudice di pace; che, secondo il rimettente, la norma censurata presenta profili di illegittimita’ costituzionale, dato che il regime differenziato della competenza previsto per il reato in esame rispetto a quello di cui all’art. 187 dello stesso codice della strada non troverebbe giustificazione ne’ in una minore gravita’ del reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti rispetto a quello di guida in stato di ebbrezza alcoolica, ne’ in altri criteri relativi all’attivita’ istruttoria; che il rimettente, pero’, non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scartare l’interpretazione alternativa, espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il richiamo dell’art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel comma 7 del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell’intenzione del Legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessita’ di motivare sull’impossibilita’ di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione (si vedano, in tal senso, con riferimento a fattispecie analoga in tema di guida in stato di ebbrezza, l’ordinanza n. 47 del 2007 e, con riguardo a fattispecie diverse, le ordinanze n. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005, la sentenza n. 188 del 1995 e l’ordinanza n. 63 del 1989); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Mazzella Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 19 aprile 2007. Il cancelliere: Fruscella |