Corte Costituzionale – Ordinanza n°101 -07.03.07 –
Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’annullamento di un provvedimento del Prefetto, il Giudice di pace di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), “in quanto prevede che allo straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per la violazione di legge contestata, venga revocato il permesso di soggiorno” -Straniero – Condanna definitiva per taluni reati – Revoca del permesso di soggiorno – Denunciata lesione del principio della funzione rieducativa della pena, disparita’ di trattamento rispetto ai cittadini italiani e tra gli stranieri con carta di soggiorno e quelli con permesso di soggiorno, nonche’ lamentata lesione della liberta’ di iniziativa economica privata – Questione priva di motivazione sulla rilevanza e di adeguata descrizione sui fatti di causa – Manifesta inammissibilita’. (GU n. 13 del 28-3-2007 ) LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 26,comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testounico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazionee norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Giudice dipace di Lecce, sul ricorso proposto da G. M. contro il Prefetto diLecce, con ordinanza del 16 febbraio 2006, iscritta al n. 225 delregistro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell’anno 2006. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio deiministri; Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudicerelatore Francesco Amirante. Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggettol’annullamento di un provvedimento del Prefetto di Lecce in data10 gennaio 2006, il Giudice di pace locale ha sollevato, inriferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 dellaCostituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26,comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testounico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazionee norme sulla condizione dello straniero), “in quanto prevede cheallo straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per laviolazione di legge contestata, venga revocato il permesso disoggiorno”; che il remittente premette come, nella specie, il competenteTribunale amministrativo regionale, con decreto del 7 febbraio 2006,abbia disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento delQuestore di Lecce, notificato il 10 gennaio 2006, con il quale e’stata respinta l’istanza del ricorrente di rinnovo del permesso disoggiorno per motivi di lavoro autonomo; che, quanto al merito della questione, il Giudice di pace,dopo aver sottolineato la palese incongruita’ della sanzione previstadalla disposizione censurata rispetto al complessivo assetto dellanormativa riguardante i cittadini extracomunitari, fa derivare ildenunciato contrasto con gli invocati parametri, in primo luogo,dall’assenza nella sanzione stessa di qualsiasi finalita’ diprevenzione o di rieducazione; che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, l’applicabilita’della revoca del permesso di soggiorno e dell’automatica espulsione –prevista come aggiuntiva rispetto alla pena principale – sitradurrebbe, da un lato, in una irragionevole discriminazione deicittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non solorispetto ai cittadini italiani o dei Paesi dell’Unione europea, maanche rispetto agli stranieri extracomunitari titolari di carta disoggiorno (che sono tutti esclusi dall’ambito applicativo della normadi cui si tratta) e comporterebbe, d’altra parte, un altrettantoillogico inasprimento del trattamento sanzionatorio degli stranieriextracomunitari che abbiano commesso qualcuno dei reati previstidalla disposizione censurata rispetto agli stranieri extracomunitaricondannati per i gravi reati previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309 e dall’art. 15 del d.lgs. n. 286 del 1998 (per i qualil’espulsione non e’ automatica, ma subordinata al previo accertamentogiudiziale della pericolosita’ sociale del soggetto); che, infine, la disposizione stessa violerebbe gli artt. 2 e41 Cost. in quanto espone la condizione dello straniero, comepersona, ad un sacrificio “assoluto” al fine di “apprestare unatutela centrale e sproporzionata al diritto di autore”, da collegarea quella del patrimonio e del mercato; che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consigliodei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale delloStato, concludendo per la manifesta inammissibilita’ e infondatezzadella questione. Considerato che il Giudice di pace di Lecce dubita, inriferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 dellaCostituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 26,comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testounico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazionee norme sulla condizione dello straniero), “in quanto prevede cheallo straniero, condannato con provvedimento irrevocabile per laviolazione di legge contestata, venga revocato il permesso disoggiorno”; che il giudice remittente non solo omette qualsiasimotivazione sulla rilevanza della questione, ma, dopo aver riferitoche il locale Tribunale amministrativo regionale ha disposto lasospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore di diniegodell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno – il quale,presumibilmente, rappresenta l’atto presupposto rispetto alprovvedimento prefettizio, oggetto del giudizio a quo – non offre unaadeguata descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame nonprecisando, in particolare, l’oggetto del provvedimento impugnato ela situazione del ricorrente (se clandestino, titolare di permesso disoggiorno o di carta di soggiorno), nonche’ il reato per il quale e’stata pronunciata la condanna e se il relativo provvedimento siadivenuto irrevocabile; che, pertanto, la questione e’ da ritenere manifestamenteinammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davantialla Corte costituzionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione dilegittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis, del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4,27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace diLecce con l’ordinanza indicata in epigrafe. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007. Il Presidente: BileIl redattore: AmiranteIl cancelliere:FruscellaDepositata in cancelleria il 21 marzo 2007.Il cancelliere:Fruscella |