Corte Costituzionale – Ordinanza – 2 marzo 2007 n ° 63 –

Corte Costituzionale, Ordinanza depositata in data 02.03.07 n° 63 – Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Processo penale – Procedimento dinanzi al Giudice di Pace – Dibattimento – Pronuncia di esclusione della procedibilita’ nei casi di particolare tenuita’ del fatto – Consenso dell’imputato e della parte offesa – Necessita’ – Lamentata lesione del principio di soggezione del giudice solo alla legge ed eccesso di delega – Dedotta ingiustificata disparita’ di trattamento tra imputati maggiorenni e imputati minorenni, con violazione del diritto di difesa nonche’ dei principi del giusto processo e dei principi della meritevolezza e proporzionalita’ della pena – Erroneita’ del presupposto interpretativo e conseguente inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza della questione – Manifesta inammissibilita’. – D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34, comma 3. – Costituzione, artt. 3, 24, 27, 76, 101 e 111. (GU n. 10 del 7-3-2007 )      
LA CORTE COSTITUZIONALE
Presidente: Franco BILE;
         
ha pronunciato la seguente  
                              Ordinanza
 
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 3,
del  decreto  legislativo  28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza  penale  del  giudice  di pace, a norma dell'art. 14 della
legge   24 novembre   1999,   n. 468),  promosso  con  ordinanza  del
14 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento penale
a  carico  di F. V., iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di
pace di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 76,
101   e   111   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 34,   comma 3,   del  decreto  legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468),  nella  parte  in  cui,  nel  procedimento penale davanti al
giudice  di  pace, "subordina al consenso dell'imputato e della parte
offesa  la  pronunzia,  all'esito del dibattimento, della sentenza di
esclusione  della procedibilita' nei casi di particolare tenuita' del
fatto";  ovvero  "non  precisa che il consenso delle parti private e'
richiesto  solo  per  la  sentenza  predibattimentale  all'esito  del
tentativo di conciliazione da esperire obbligatoriamente da parte del
giudice di pace nell'udienza di comparizione";
        che  il  giudice a quo premette di procedere nei confronti di
persona  imputata - a seguito di duplice querela della persona offesa
-  dei  reati  continuati di cui agli artt. 594, 612 e 582 del codice
penale,  per avere ingiuriato, minacciato e colpito con una bottiglia
di  plastica  piena  d'acqua  il querelante, provocandogli lesioni al
viso guarite in dieci giorni;
        che  i  fatti  si  erano verificati dopo che l'imputato aveva
inutilmente  invitato  il  querelante,  che stava eseguendo lavori di
ristrutturazione   nell'appartamento  soprastante,  a  non  provocare
eccessivi  rumori,  i  quali  recavano  disturbo alla propria moglie,
malata di cancro in fase terminale e deceduta poco tempo dopo;
        che  il  querelante  non  si  era costituito parte civile, ma
aveva,  anzi, "di fatto abbandonato il giudizio": comportamento che -
secondo  il  rimettente  -  nella  fase  processuale, non configurava
remissione  tacita della querela; e nessun tentativo di conciliazione
delle  parti  aveva  potuto  essere  inoltre  esperito,  in quanto la
persona  offesa si era allontanata dal luogo di residenza anagrafica,
rendendosi irreperibile;
        che,   cio'   premesso,   il   giudice   a  quo  rileva  come
sussisterebbero,   nella   specie,   tutte   le  condizioni  previste
dall'art. 34,  comma 1,  del  d.lgs.  n. 274  del 2000, ai fini della
pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per la particolare
tenuita' del fatto;
        che  il  danno provocato all'interesse protetto risulterebbe,
infatti,  assai  limitato,  stante  la  ridotta entita' delle lesioni
riportate  dal soggettivo passivo; cosi' come esiguo sarebbe il grado
della   colpevolezza,   trattandosi   di   dolo  d'impeto,  originato
dall'ingiusto  rifiuto dell'offeso di eseguire i lavori in forma meno
rumorosa e dall'affectio coniugalis; mentre ricorrerebbero, altresi',
le  ulteriori  condizioni  dell'occasionalita'  del  comportamento  e
dell'attitudine  della  eventuale  condanna,  ancorche'  a  mera pena
pecuniaria,   a   recare   pregiudizio   alla   vita   di   relazione
dell'imputato, "cittadino dalla condotta normale";
        che  alla  pronuncia dell'anzidetta sentenza sarebbe tuttavia
di  ostacolo la previsione del comma 3 dell'art. 34 del d.lgs. n. 274
del  2000, in forza della quale, dopo l'esercizio dell'azione penale,
"la  particolare  tenuita'  del  fatto  puo'  essere  dichiarata  con
sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono";
        che   -   ad   avviso  del  rimettente  -  tale  disposizione
sembrerebbe  riferita, prima facie, ad un preciso stadio del processo
davanti  al  giudice di pace, in rapporto al quale "la volonta' delle
parti  private  e'  decisiva" (donde la mancata menzione del pubblico
ministero):  vale a dire all'udienza di comparizione, nel corso della
quale   il,   prima   dell'apertura  del  dibattimento,  promuove  la
conciliazione tra le parti (art. 29 del d.lgs. n. 274 del 2000);
        che,  tuttavia,  dalla relazione governativa al d.lgs. n. 274
del  2000  emergerebbe  chiaramente che il legislatore ha configurato
l'istituto    previsto    dall'art. 34   come   una   condizione   di
procedibilita',  considerando la non opposizione della persona offesa
come  "il  pendant  del  suo  interesse  ad  ottenere una sentenza" -
interesse  che  non  potrebbe "essere estromesso una volta che vi sia
stato  l'esercizio  dell'azione  penale"  -  e  riconoscendo altresi'
all'imputato  il  potere di rinunciare alla causa di improcedibilita'
in vista di un esito piu' favorevole nel merito;
        che  risulterebbe dunque certo - sempre secondo il rimettente
-  che,  nel  giudizio,  il mancato consenso dei soggetti privati sia
ostativo  alla  definizione del procedimento ai sensi dell'art. 34; e
che, inoltre, il predetto consenso non possa essere desunto per facta
concludentia  - come invece nella fase delle indagini preliminari, in
rapporto  alla diversa previsione del comma 2 dello stesso articolo -
ma debba essere manifestato in forma espressa;
        che  tale  soluzione normativa si paleserebbe peraltro lesiva
di plurimi parametri costituzionali;
        che  la  scelta  di  configurare l'istituto della particolare
tenuita' del fatto come una condizione di procedibilita' risulterebbe
difatti  irragionevole,  trasformandolo  in un inutile doppione della
remissione  della querela: detto istituto avrebbe, in realta', natura
sostanziale  e  non processuale, costituendo "una formula definitoria
autonoma",   dichiarativa   dell'estinzione   del   reato   o   della
punibilita';
        che,  in  tale  ottica,  la  subordinazione  della  pronuncia
prevista   dall'art. 34  del  d.lgs.  n. 274  del  2000  al  consenso
dell'imputato   e   della   persona   offesa,   dopo  l'apertura  del
dibattimento,  violerebbe  l'art. 101  Cost.,  in  forza del quale il
giudice  e' soggetto soltanto alla legge: il parametro costituzionale
evocato impedirebbe, infatti, di riconoscere all'imputato - una volta
aperto  il  dibattimento  - il potere di opporsi alla definizione del
processo  ritenuta  idonea  dal  giudice,  la  quale  dovrebbe essere
autonomamente  adottata  sulla  base delle risultanze processuali, in
ossequio  al  principio  del libero convincimento, potendo l'imputato
dolersi  della  declaratoria  della  particolare tenuita' del fatto -
nella  prospettiva  di  ottenere  una  pronuncia  piu' favorevole nel
merito - unicamente tramite l'esercizio del diritto di impugnazione;
        che  altrettanto  irrazionale  risulterebbe la previsione del
necessario  consenso della persona offesa, giacche' quest'ultima e la
parte  civile  sarebbero  titolari,  nel  processo penale, della sola
pretesa  civilistica  al  risarcimento  del  danno:  pretesa  che non
verrebbe  pregiudicata dalla sentenza di non luogo a procedere per la
particolare tenuita' del fatto, in quanto non preclusiva - al pari di
tutte   le   sentenze   che   dichiarano  l'estinzione  del  reato  -
dell'esercizio dell'azione risarcitoria;
        che non varrebbe evocare, in senso contrario, il potere della
persona  offesa  di  rimettere  la  querela  in  qualunque  stato del
processo,  con  il solo limite dell'irrevocabilita' della sentenza, e
quello dell'imputato di accettare la remissione: giacche' - posto che
i  reati  perseguibili  a  querela costituiscono comunque un "numerus
clausus" - nell'esercizio degli anzidetti poteri, la persona offesa e
l'imputato  operano  esclusivamente "una valutazione di opportunita',
sulla base dei loro interessi";
        che  la  norma censurata, per converso, demanderebbe "in modo
abnorme" alla persona offesa la valutazione dello stesso fatto-reato,
riconoscendo,  altresi',  all'imputato un altrettanto abnorme diritto
di  "veto"  della  decisione  del  giudice: decisione che, nel nostro
ordinamento, non sarebbe mai condizionata dalla volonta' delle parti,
neppure  nel  caso  di applicazione della pena su richiesta (art. 444
del  codice di procedura penale), la quale lascia salvo il potere del
giudice  di  rigettare  la  richiesta  stessa  qualora  debba  essere
pronunciata  sentenza  di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
proc.  pen.,  nonche'  nel  caso in cui la pena concordata non appaia
congrua;
        che  sarebbe  inoltre  compromesso  l'art. 76 Cost., sotto il
profilo dell'eccesso di delega;
        che  l'art. 17,  comma 1, lettera f), della legge 24 novembre
1999,  n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante
istituzione  del  giudice  di  pace.  Delega al Governo in materia di
competenza  penale  del  giudice di pace e modifica dell'art. 593 del
codice  di  procedura  penale),  prevedeva, infatti - nell'ambito dei
principi  direttivi della delega legislativa al Governo in materia di
competenza  penale  del  giudice  di  pace  -  l'"introduzione  di un
meccanismo  di  definizione  del procedimento nei casi di particolare
tenuita'  del  fatto  e  di  occasionalita'  della  condotta,  quando
l'ulteriore  corso  del procedimento puo' pregiudicare le esigenze di
lavoro,  di  studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta
ad indagini o dell'imputato";
        che   la   norma  di  delega  non  conteneva,  dunque,  alcun
riferimento  al  requisito del consenso dell'imputato e della persona
offesa,  il quale sarebbe stato introdotto sua sponte dal legislatore
delegato,  con  scelta  la  cui irrazionalita' emergerebbe, peraltro,
anche  dal  confronto  con  l'art. 35  del d.lgs. n. 274 del 2000, il
quale  consente  al  giudice di pace di dichiarare estinto il reato a
seguito   di   condotte   riparatorie   dell'imputato,  valutando  la
congruita'   di   tali  condotte  a  prescindere  dalla  richiesta  o
dall'assenso delle parti;
        che  risulterebbe  violato,  ancora, l'art. 3 Cost., a fronte
dell'evidente  disparita'  di  trattamento tra imputati maggiorenni e
imputati   minorenni,  giacche'  ai  sensi  dell'art. 27  del  d.P.R.
22 settembre   1988,  n. 448  (Approvazione  delle  disposizioni  sul
processo  penale  a  carico  di  imputati minorenni) - costituente il
modello  ispiratore  della norma impugnata - nel processo minorile la
declaratoria  di  irrilevanza del fatto resta svincolata dal consenso
tanto della parte pubblica che della persona offesa;
        che,  sebbene  il  favor  minoris  costituisca  un  principio
fondamentale  dell'ordinamento, di rango costituzionale, non potrebbe
ammettersi  una  disparita'  di trattamento di tale portata a sfavore
dell'imputato  maggiorenne,  che  vede  subordinata  la decisione del
giudice  al  consenso della persona offesa: e cio' tenuto conto anche
del  fatto  che,  mentre  l'art. 27  del  d.P.R.  n. 448  del 1988 e'
applicabile  ad una vasta gamma di reati, sono invece suscettibili di
venir  definiti  ai  sensi  dell'art. 34  del  d.lgs. n. 274 del 2000
unicamente  i  processi  relativi alle limitate fattispecie criminose
devolute alla competenza del giudice di pace;
        che  la  norma  denunciata  lederebbe  anche l'art. 24 Cost.,
giacche'   i   poteri   difensivi  tanto  della  persona  offesa  che
dell'imputato  verrebbero  ad essere limitati "da reciproci consensi,
quasi   non   si   trattasse   di   un   processo   penale   tendente
all'accertamento  della verita' sul fatto-reato, ma di un contenzioso
civilistico da definire sulla base di accordi transattivi";
        che  sarebbe  vulnerato,  poi, l'art. 111 Cost., in quanto la
terzieta' del giudice - da intendere quale indipendenza dalle parti e
come discrezionalita' della decisione - rimarrebbe condizionata dalla
necessita' del consenso delle parti medesime;
        che  risulterebbe  violato, infine, l'art. 27 Cost., giacche'
il  giudice  di  pace  -  nel giudicare un fatto che, pur sussistendo
nella  sua  materialita',  ha  arrecato  un  danno  minimo  - sarebbe
costretto,  nel  caso di mancato consenso, a pronunciare una sentenza
di  condanna, sia pure a pena pecuniaria, in contrasto con i principi
"della  meritevolezza  e  della  proporzione  della  pena",  i  quali
costituiscono  i  presupposti essenziali affinche' quest'ultima possa
svolgere  la sua funzione rieducativa e non spinga viceversa l'autore
del  fatto  -  che  si  sente ingiustamente condannato - ad ulteriori
violazioni delle norme penali;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
        che   la  difesa  erariale  rileva,  in  particolare,  che  -
contrariamente  a quanto ritenuto dal giudice rimettente - l'art. 34,
comma 3,   del   d.lgs.   n. 274  del  2000  condiziona,  nella  fase
dibattimentale,  la  pronuncia di esclusione della procedibilita' per
la particolare tenuita' del fatto, non gia' al consenso, ma alla mera
mancata  opposizione  dell'imputato  e  della persona offesa: mancata
opposizione  che  -  tenuto  conto  anche  della  ratio  della norma,
palesemente  rivolta  alla deflazione processuale - si configurerebbe
ove  i  predetti  soggetti  non  partecipino  ingiustificatamente  al
giudizio;
        che,   di   conseguenza,   la   questione  sollevata  sarebbe
irrilevante  nel  processo a quo, giacche' la persona offesa, sebbene
ritualmente  citata  a giudizio, non ha mai partecipato allo stesso e
non  vi  e' stata, pertanto, alcuna sua opposizione alla declaratoria
di improcedibilita' per irrilevanza del fatto;
        che  la  motivazione  dell'ordinanza  di  rimessione circa la
rilevanza  della  questione  si  paleserebbe  comunque insufficiente,
giacche'  il  giudizio  circa  la  tenuita'  del  danno e il grado di
colpevolezza  risulterebbe  formulato  dal  rimettente  con esclusivo
riferimento  al  reato di lesioni volontarie, e non anche in rapporto
agli  ulteriori,  ripetuti  fatti  di  ingiuria e minaccia oggetto di
contestazione,  ovvero al loro complesso; mentre l'occasionalita' del
comportamento  e  il pregiudizio alla vita di relazione dell'imputato
nell'ulteriore  corso  del  procedimento  risulterebbero affermati in
modo del tutto apodittico;
        che la questione sarebbe, in ogni caso, infondata nel merito,
in rapporto a tutti i parametri costituzionali evocati.
    Considerato  che,  nel dubitare della legittimita' costituzionale
dell'art. 34,  comma 3, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice
rimettente  muove  dal dichiarato presupposto interpretativo in forza
del   quale   la   norma   censurata   condizionerebbe,   nella  fase
dibattimentale,  la  pronuncia di esclusione della procedibilita' per
particolare  tenuita'  del  fatto al "consenso" dell'imputato e della
persona  offesa:  "consenso"  che, d'altra parte, non potrebbe essere
neppure  desunto  dal  giudice  per  facta  concludentia, ma andrebbe
manifestato dagli interessati in forma espressa;
        che  tale  presupposto  interpretativo  - come rilevato anche
dall'Avvocatura  dello  Stato  -  si  presenta, tuttavia, palesemente
contrario   al  tenore  letterale  della  disposizione  sottoposta  a
scrutinio,  la quale prevede, ai fini dell'operativita' dell'istituto
de  quo  nella  fase successiva all'esercizio dell'azione penale, non
gia'  una  condizione  positiva  (il  "consenso"),  ma una condizione
negativa  (la non opposizione: "se l'imputato e la persona offesa non
si oppongono");
        che,  in  base  alla  chiara lettera della legge, dunque, una
manifestazione  di  volonta'  e'  necessaria  non  gia'  al  fine  di
permettere  la  dichiarazione  della  particolare tenuita' del fatto,
quanto  piuttosto  al  fine di impedirla: con la conseguenza che, ove
quest'ultima  manifestazione  di volonta' manchi, detta dichiarazione
deve ritenersi ammissibile;
        che  il  richiamo alla relazione governativa al d.lgs. n. 274
del  2000,  operato  dal rimettente onde fondare il proprio contrario
assunto   interpretativo,   si  rivela  privo  di  qualsiasi  valenza
dimostrativa;  da  detta  relazione emergono, infatti, le ragioni che
hanno  indotto il legislatore delegato a riconoscere, in materia, uno
specifico  rilievo alla volonta' dell'imputato e della persona offesa
-   ragioni   sinteticamente  ricordate  nella  stessa  ordinanza  di
rimessione - ma non si desume affatto che il legislatore medesimo sia
incorso  in  una  improprieta' linguistica e concettuale quale quella
che  il  giudice  a  quo  nella  sostanza  gli addebita: improprieta'
consistente  nell'impiego  di  una formula negativa ("se [...] non si
oppongono") per indicare l'esigenza di un comportamento positivo, per
giunta esplicito ("se [...] vi consentono espressamente");
        che l'evidenziato vizio di prospettiva del giudice rimettente
inficia,  quindi  -  prima  e piu' ancora della motivazione sulla non
manifesta  infondatezza  della  questione  - la motivazione in ordine
alla sua rilevanza, rendendola del tutto inadeguata;
        che  l'ordinanza  di  rimessione  -  pur  coinvolgendo  nelle
censure  di  costituzionalita' anche il potere di "veto" riconosciuto
all'imputato   -   tace   infatti   completamente  sull'atteggiamento
concretamente assunto, al riguardo, dall'imputato nel giudizio a quo,
non  specificando  se  egli  si  sia  opposto  alla  dichiarazione di
improcedibilita' per la particolare tenuita' dei fatti contestatigli;
        che   per   quanto   attiene,   poi,  alle  censure  relative
all'omologo  potere della persona offesa, il rimettente fa discendere
(implicitamente)  la rilevanza della questione dalla circostanza che,
nella   specie,   il  querelante  abbia  disertato  completamente  il
processo, rendendosi irreperibile, e non abbia quindi prestato il suo
"consenso"   alla   definizione   del   processo  medesimo  ai  sensi
dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000;
        che tale approccio si palesa peraltro errato, giacche', nella
situazione  considerata,  il  rimettente avrebbe dovuto chiedersi non
gia' se la persona offesa avesse consentito, quanto piuttosto se essa
si fosse o meno opposta alla predetta definizione alternativa;
        che  la  questione  va  dichiarata,  pertanto, manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
 
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
 Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 34,  comma 3,  del

Potrebbero interessarti anche...