Corte Costituzionale n. 47 – fermo amministrativo disposto da agente riscossione – obbligo pagamento tassa auto –differenza con provvedimento emesso da P.S. – 02.03.2017 –

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse – Tassa automobilistica regionale – Obbligo di pagamento per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973. – Legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), art. 8-quater, comma 4, aggiunto dall’art. 33 della legge della Regione Toscana 14.

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente:Paolo GROSSI;

Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta

  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano

  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,  Franco  MODUGNO,  Augusto

  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

    nei giudizi di legittimita’  costituzionale  dell’art.  8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003,  n.  49 (Norme in materia  di  tasse  automobilistiche  regionali),  aggiunto dall’art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, e dell’art. 9 della legge della Regione  Emilia-Romagna  21  dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali),  promossi  dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze  con  ordinanze  dell’8

ottobre 2015 e dell’11 marzo  2016  e  dalla  Commissione  tributaria provinciale  di  Bologna  con  ordinanza   del   23   ottobre   2015, rispettivamente iscritte al n. 344 del registro ordinanze 2015  e  ai nn. 197 e 118 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 41  e  25,  prima  serie  speciale, dell’anno 2016.

    Visti gli atti di costituzione di S. G., della Regione Toscana  e della Regione Emilia-Romagna;

    udito nell’udienza  pubblica  del  7  febbraio  2017  il  Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

    uditi gli avvocati Diego Cremona per S.  G.,  Marcello  Cecchetti per  la  Regione  Toscana  e  Maria  Chiara  Lista  per  la   Regione Emilia-Romagna.

 

Ritenuto in fatto

 

    1.- Nel corso di un giudizio promosso contro la  Regione  Toscana ed  Equitalia  Centro  spa,  per  l’annullamento  di   una   cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa  automobilistica che la ricorrente assumeva da lei non dovuta  in  quanto  relativa  a periodo in cui l’autovettura di sua proprieta’ era gravata  da  fermo amministrativo,  l’adita  Commissione   tributaria   provinciale   di Firenze, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato,  con

l’ordinanza in epigrafe  (reg.  ord.  n.  344  del  2015),  questione incidentale di legittimita’ costituzionale dell’art.  8-quater  della legge della Regione Toscana  22  settembre  2003,  n.  49  (Norme  in materia di tasse automobilistiche regionali),  nel  testo  introdotto dall’art. 33 della legge della stessa Regione 14 luglio 2012, n.  35, recante «Modifiche alla legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  65 (Legge finanziaria  per  l’anno  2011)  e  alla  legge  regionale  27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e  ulteriori disposizioni  collegate.  Modifiche  alle  l.r.   59/1996,   42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011».

    La  disposizione  denunciata  –  a   tenore   della   quale   «La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dallaprocedura di riscossione coattiva di crediti di natura  pubblicistica non  esplica  effetti  ai  fini  della  interruzione  e   sospensione dell’obbligo tributario» – contrasterebbe, secondo la rimettente, con gli «articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – in relazione all’articolo 5, comma 36,  del  decreto-legge  30  dicembre 1982,  n.  953  (Misure  in  materia  tributaria),  convertito,   con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 – e  119,  secondo comma, della Costituzione». E cio’ per le  medesime  ragioni  per  le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (le cui motivazioni il  giudice  a  quo   fa   proprie   e   trascrive)   ha   dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di altra norma regionale ritenuta  di analogo contenuto (art.  10  della  legge  della  Regione  Marche  28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014  della  Regione  (Legge finanziaria 2012)».

    1.1.- Si e’ costituita in questo giudizio la parte privata S. G., che  –  nell’aderire  alla   prospettazione   ed   alle   conclusioni dell’ordinanza di rimessione –  ha  in  particolare  sottolineato  la corrispondenza di contenuto della norma regionale censurata  rispetto a quello di cui all’art. 10 della legge della Regione  Marche  n.  28 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

    1.2.-  Si  e’  costituita,  ed  ha  anche  depositato  successiva memoria, la Regione  Toscana,  sostenendo  che  l’esenzione  prevista dalla richiamata normativa statale – in dipendenza della “perdita  di disponibilita’”  del   veicolo   in   forza   di   un   provvedimento dell’autorita’ giudiziaria od amministrativa – non possa considerarsi soppressa o derogata dalla impugnata disposizione  di  essa  Regione, per essere questa riferita alla diversa fattispecie del fermo di  cui all’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni  sulla riscossione  delle  imposte  sul  reddito),  che,   analogamente   al pignoramento, comporterebbe unicamente l’effetto giuridico di rendere

inopponibili/inefficaci (ma non invalidi),  nei  soli  confronti  del concessionario   della   riscossione   (di    crediti    di    natura pubblicistica), gli atti di disposizione del veicolo.

    2.- In altro successivo giudizio, proposto per l’annullamento  di tassa automobilistica del pari relativa a vettura  gravata  da  fermo amministrativo, la Commissione  tributaria  provinciale  di  Firenze, sezione quarta,  con  ordinanza  (reg.  ord.  n.  197  del  2016)  di contenuto pressoche’ identico a quello dell’ordinanza che precede, ha sollevato  la  medesima  questione  di  legittimita’   costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n.  49 del 2003, in riferimento agli stessi parametri come sopra evocati.

    2.1.- Anche in  questo  giudizio  si  e’  costituita  la  Regione Toscana per contestare la fondatezza delle  censure  formulate  dalla Commissione rimettente.

    3.- La Commissione tributaria  provinciale  di  Bologna,  sezione quinta – nell’ambito di controversia in cui  veniva  analogamente  in contestazione la debenza della tassa automobilistica relativamente  a vettura   sottoposta,   nel   periodo   di   riferimento,   a   fermo amministrativo da parte di Equitalia Centro spa – ha  sollevato,  con l’ordinanza iscritta al n.  118  del  registro  ordinanze  del  2016, questione di legittimita’  costituzionale  dell’art.  9  della  legge della Regione Emilia-Romagna  21  dicembre  2012,  n.  15  (Norme  in materia di tributi regionali), nella parte  in  cui  prevede  che  il fermo del veicolo disposto dall’agente della  riscossione,  ai  sensi dell’art. 86 del  d.P.R.  n.  602  del  1973,  «non  rientra  tra  le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della  tassa automobilistica», in riferimento, ancora  una  volta,  all’art.  117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al citato art. 5, comma 36, del d.l. n. 953 del 1982, ed  all’art.  119,  comma secondo, oltre che agli artt. 120 e 3 Cost.

    Nel motivare la non manifesta infondatezza  di  tale  (parallela) questione, anche la  Commissione  rimettente  ha  fatto  rinvio  alla sentenza di questa Corte n. 288 del 2012, sul presupposto che  questa abbia pronunciato l’illegittimita’ costituzionale di norma  (art.  10

della gia’ citata legge della Regione Marche n. 28 del 2011) relativa ad «una medesima fattispecie, differenziata dalla presente  solamente in ordine  all’Ente  che  aveva  emanato  la  disposizione  di  legge censurata».

    3.1.- Si e’  costituita  in  questo  terzo  giudizio  la  Regione Emilia-Romagna.

    Secondo la difesa di detta Regione, avrebbe errato il  giudice  a quo nel non avvedersi  di  quanto  la  norma  della  Regione  Marche, incorsa  nella   su   richiamata   declaratoria   di   illegittimita’ costituzionale, sia,  in  realta’,  «totalmente  diversa»  da  quella recata dall’art. 9  della  legge  della  Regione  Emilia-Romagna  qui impugnata.

    Quest’ultima  disposizione  non  apporterebbe,  infatti,   deroga alcuna alla disciplina statale in tema  di  esenzione  dal  pagamento della tassa  automobilistica,  di  cui  all’art.  5,  comma  36,  del decreto-legge  n.  953  del  1982,  non  interferendo  rispetto  alla fattispecie del «fermo amministrativo», ivi contemplata, ed attenendo invece alla  differente  fattispecie  del  fermo  cautelare  disposto dall’agente di riscossione, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R.  n.  602 del 1973. Da qui  la  conclusione  di  inammissibilita’  o  manifesta infondatezza della questione sollevata.

    3.1.2.- Con memoria  depositata  nell’imminenza  dell’udienza  di discussione, la Regione Emilia-Romagna  ha  sottolineato  come,  alla data del 1° dicembre 2016, i veicoli circolanti con fermo apposto  da Equitalia, per omesso  pagamento  di  crediti  riferibili  alle  piu’ diverse pubbliche  amministrazioni,  siano,  solo  in  essa  Regione, 183.254, ed ha affermato che «la perdita di gettito per la  Regione», nel caso in cui  non  dovesse  trovare  piu’  applicazione  la  norma denunciata, «ammonterebbe a 29.448.114,87 di Euro», parte  dei  quali di spettanza dello Stato.

 

Considerato in diritto

 

    1.- Con le due ordinanze (reg. ord. n. 344 del 2015 e n. 197  del 2016), di  sostanzialmente  identico  contenuto,  di  cui  si  e’  in narrativa detto, la Commissione tributaria  provinciale  di  Firenze, sezione seconda (nel primo caso) e sezione quarta (nel secondo caso), solleva  questione   incidentale   di   legittimita’   costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge  della  Regione  Toscana  22 settembre 2003, n. 49 (Norme in  materia  di  tasse  automobilistiche

regionali), aggiunto dall’art. 33 della successiva legge regionale 14 luglio 2012  n.  35,  recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012)

e ulteriori disposizioni  collegate.  Modifiche  alle  l.r.  59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», per contrasto con gli artt.  117,  secondo  comma, lettera e), della Costituzione – in relazione all’art. 5,  comma  36, del decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953  (Misure  in  materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge  28  febbraio 1983, n. 53 – e 119, secondo comma, Cost.  

    La disposizione regionale cosi’ denunciata – nel prescrivere  che «La trascrizione presso il PRA del provvedimento di  fermo  derivante dalla  procedura  di  riscossione  coattiva  di  crediti  di   natura pubblicistica non  esplica  effetti  ai  fini  della  interruzione  e sospensione  dell’obbligo  tributario»  –  violerebbe,  appunto,  gli evocati artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119,  secondo  comma, Cost., in quanto derogatoria della norma interposta di  cui  all’art. 5, comma 36, del citato d.l. n. 953 del 1982, prevedente, invece,  in tal caso, una espressa  esenzione  dall’obbligo  di  pagamento  della tassa automobilistica.

    2.- Con riferimento agli stessi parametri di cui  sopra  –  oltre che all’art. 120 (senza motivazione e solo in dispositivo evocato) ed all’art. 3  Cost.  (per  il  profilo  della  asserita  disparita’  di trattamento dei cittadini residenti nella Regione resistente rispetto a quelli residenti nella Regione Marche) – la Commissione  tributaria provinciale di Bologna, sezione quinta, dubita, a  sua  volta,  della legittimita’ costituzionale dell’art. 9  della  legge  della  Regione

Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia  di  tributi regionali), nella parte in cui detta norma analogamente  prevede  che «il fermo del veicolo  disposto  dall’agente  della  riscossione,  ai sensi dell’art. 86 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie  che  fanno  venir  meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica».

    3.- I tre giudizi – nel primo dei quali si e’ costituita la parte privata  e,  in  tutti,  la   Regione   resistente   nei   rispettivi procedimenti a quibus – per i  profili  di  identita’  o  connessione

delle questioni sollevate, in ragione del prospettato contrasto con i medesimi parametri costituzionali ed in relazione alla  stessa  norma interposta, possono riunirsi per essere decisi con unica sentenza.

    4.- Le Commissioni rimettenti  convergono  nel  motivare  la  non manifesta infondatezza delle questioni  sollevate  sulla  base  della ritenuta    sovrapponibilita’    delle    disposizioni     regionali, rispettivamente da esse censurate, a quella di cui all’art. 10  della legge  della  Regione  Marche  28  dicembre  2011,  n.  28,   recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2012   e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria  2012)»,  gia’ dichiarato costituzionalmente  illegittimo  con  sentenza  di  questa Corte n. 288 del 2012.

    5.-  Entrambe  le  questioni,  con  tale   identica   motivazione sollevate, non sono fondate.

    5.1.- L’art. 5, comma 36 (recte: comma trentasettesimo nel  testo vigente), del d.l. n. 953 del 1982 – che, ai  fini  della  denunciata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., le odierne ordinanze di rimessione,  come  gia’  quella relativa al giudizio deciso con la citata sentenza n. 288  del  2012, richiamano come norma  interposta  –  dispone  che  «La  perdita  del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per  fatto di  terzo  o  la   indisponibilita’   conseguente   a   provvedimento dell’autorita’ giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati  nel  trentaduesimo  comma,  fanno  venir  meno l’obbligo  del  pagamento  del  tributo  per  i   periodi   d’imposta successivi a quello in cui e’ stata effettuata l’annotazione».

    L’art. 10 della legge della Regione Marche  n.  28  del  2011  si poneva frontalmente in contrasto con la  riferita  norma  statale  di esenzione, disponendo esattamente  il  contrario,  e  cioe’  che  «la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario  di  beni  mobili registrati  non  esenta  dall’obbligo  di   pagamento   della   tassa automobilistica regionale».

    E per  tale  ragione  ne  e’  stata  dichiarata  l’illegittimita’ costituzionale, in quanto «la Regione,  con  riferimento  alla  tassa automobilistica che […] si qualifica come tributo proprio  derivato […] non puo’ escludere esenzioni […] gia’  previste  dalla  legge statale» (sentenza n. 288 del 2012).

    Sia la Commissione tributaria provinciale di Firenze  che  quella di  Bologna  assumono  ora  che  la  fattispecie  disciplinata  dalle disposizioni rispettivamente  denunciate  (art.  8-quater,  comma  4, della legge della Regione Toscana n. 49 del 2003 e art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 2012) non sarebbe  diversa  da quella che formava oggetto dell’art. 10  della  legge  della  Regione Marche n. 28 del 2011, essendo quindi analogamente derogatoria  della norma statale interposta, che ne comporterebbe il contrasto  con  gli evocati parametri costituzionali.

    5.2.- La comune premessa, da cui muovono i giudici a  quibus  nel sollevare le questioni in esame, non e’ esatta.

    Il “fermo amministrativo” – al  quale  e’  correlata  l’esenzione prevista dal citato art. 5, comma  36  (recte:  trentasettesimo)  del d.l. n. 953 del 1982 (e cui identicamente  si  riferiva  la  caducata disposizione della Regione Marche, per escludere  invece  l’esenzione stessa) – e’ propriamente, infatti, il  fermo  del  veicolo  disposto dall’Autorita’ di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale  o comunale. Ai sensi dell’art. 214 (Fermo amministrativo del  veicolo), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della strada) esso consegue ora  quale  misura  accessoria,  unitamente  ad altre sanzioni, a gravi violazioni di norme dello stesso  codice.  Si tratta di misura che comporta la cessazione  della  circolazione  del veicolo con l’obbligo di custodia in luogo non sottoposto a  pubblico passaggio  ed  apposizione  su  di  esso  di  apposito  sigillo; il trattenimento  del  documento  di  circolazione  presso  l’organo  di polizia; l’obbligo di rimozione e trasporto in un apposito  luogo  di custodia, ove si tratti di ciclomotori e motocicli;  e  la  confisca, oltre all’applicazione di sanzioni penali ed amministrative, in  caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo.

    Diverso e’, invece, il fermo cosiddetto  fiscale,  al  quale  non poteva evidentemente riferirsi la norma di  esenzione  del  1982,  in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e  contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per  l’anno  1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo,  all’interno  dell’art.

(91-bis, poi rifluito nell’art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non  come  sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada.

    Piu’  propriamente  si  tratta  in  questo  caso  di  una  misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della  riscossione  di crediti di  enti  pubblici  puo’  adottare,  a  sua  discrezione,  in alternativa alla immediata  attivazione  delle  procedure  esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un  adempimento  spontaneo,  che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest’ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilita’ del proprietario; non gli impedisce di  trasferirla  a terzi con atto  di  alienazione  (con  traslazione,  ovviamente,  del vincolo); e, in caso di elusione del  divieto  di  circolazione,  da’ luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo.

    5.3.- L’esclusa sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo  della  vettura  disposto dall’agente della riscossione – quale si  rinviene  nelle  due  leggi regionali impugnate dai giudici a quibus – non si  pone,  dunque,  in contrasto con la esenzione dal  tributo  (nella  diversa  ipotesi  di fermo disposto dall’autorita’ amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982,  e  rientra, invece, nella regola – innovativamente introdotta dallo stesso –  che vuole quel tributo correlato non  piu’  alla  circolazione,  ma  alla proprieta’ del mezzo.

    E  tanto  vale  ad  escludere  la  fondatezza  della  censura  di violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., nei riguardi, sia dell’art. 8-quater,  comma  4,  della legge della Regione Toscana n. 49 del  2003  sia  dell’art.  9  della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 2012,  come  prospettata dalle Commissioni tributarie rimettenti.

    6.- Non fondata e’ anche la censura  di  violazione  dell’art.  3 Cost., formulata dalla sola Commissione  tributaria  di  Bologna  con riguardo alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 2012.

    Diversamente  da  quanto  presupposto  da   detto   giudice,   la caducazione (a seguito di sentenza n.  288  del  2012)  dell’art.  10 della legge n. 28 del 2011 della Regione Marche non  altro,  infatti,ha comportato che il ripristino, all’interno di quella Regione, della esenzione dal tributo  automobilistico  –  in  caso  di  fermo  della vettura disposto dall’autorita’ amministrativa o giudiziaria –  quale operante  su  tutto  il  territorio  nazionale   e,   quindi,   anche nell’ambito della Regione Emilia-Romagna. Per cui ai  proprietari  di vetture residenti all’interno di  questa  non  puo’  dirsi  riservato «l’evidente trattamento di sfavore in confronto  al  cittadino  della Regione Marche», lamentato dalla rimettente.

    7.- L’art. 120 Cost. e’, infine,  richiamato,  senza  motivazione alcuna, solo in  dispositivo  della  ordinanza  di  rimessione  della Commissione tributaria di Bologna; non vi e’, pertanto,  questione  – di contrasto con detto parametro  della  legge  regionale  da  quella Commissione impugnata – sulla quale questa Corte debba pronunciarsi.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    riuniti i giudizi,

    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita’ costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana  22  settembre  2003,  n.  49  (Norme  in  materia  di  tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della legge  della medesima Regione 14 luglio 2012, n.  35,  sollevata,  in  riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera  e),  e  119,  secondo  comma, della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di Firenze, sezione seconda e sezione quarta, con le  due  ordinanze  in epigrafe;

    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita’ costituzionale dell’art. 9 della legge della  Regione  Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme  in  materia  di  tributi  regionali), sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma,  lettera  e), 119,  secondo  comma,  e  3  della  Costituzione,  dalla  Commissione tributaria  provinciale  di  Bologna,  con  l’ordinanza  indicata  in epigrafe.

    Cosi’ deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.

                                 F.to:

                      Paolo GROSSI, Presidente

                  Mario Rosario MORELLI, Redattore

                     Roberto MILANA, Cancelliere

 

    Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2017.

 

                   Il Direttore della Cancelleria

                        F.to: Roberto MILANA

 

 

 

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