Corte Costituzionale – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – processo penale – procedimento davanti al Giudice di Pace – 08.01.07

Con  ordinanza  del 26 aprile 2004, il Giudice di Pace di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14  della  legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in  cui  prevede  che nel procedimento davanti al Giudice di Pace “il verbale  d’udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva”,per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione – Erroneità del presupposto interpretativo – Manifesta infondatezza della questione. – D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 32, comma 3. – Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. (GU n. 4 del 24-1-2007)
                                                        
                                                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, AlfioFINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, GaetanoSILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, PaoloMaria  NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente                                                                                                      
                                                               
                                                                     Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3,del  decreto  legislativo  28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della egge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 26 aprile2004  dal giudice di pace di Cosenza nel procedimento penale a carico di R. P., iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale,dell’anno 2005;    Visto  l’atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei ministri;    Udito  nella  Camera  di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 26 aprile 2004, il giudice di pace di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14  della  legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in  cui  prevede  che nel procedimento davanti al giudice di pace “il verbale  d’udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva”,per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;       
che  il  rimettente sottolinea il particolare disvalore della mancata    previsione   della   necessità   in   ogni   caso   della verbalizzazione  in  forma  integrale,  atteso  il tipo di processo el’imputazione  (lesioni  colpose  di  cui all’art. 590, commi 1, 2, 3c.p.,   con   deposizioni   dei   verbalizzanti   e   del  conducentedell’autoveicolo relative alla dinamica del sinistro);        
che,   con  riferimento  all’art. 3  della  Costituzione,  le esigenze  di  celerità  e di contenimento della spesa non dovrebbero risolversi  nella  paralisi  del  servizio  giustizia per una mancata previsione  di  fondi  per  la stenotipia o per la trascrizione della fono registrazione,  imponendo  cosi’ l’adozione della verbalizzazione in forma riassuntiva, mentre i motivi di contingente indisponibilità di  strumenti  di  riproduzione  di  cui  all’art. 140  del codice di procedura   penale  (richiamato  dall’art. 2,  comma 1,  del  decreto legislativo  28 agosto  2000,  n. 274) sono di ordine imprevedibile e accidentale;       
che  l’assunzione  di  una testimonianza, a prescindere dalla complessità e dal tipo di processo, sarebbe sempre meritevole di una riproduzione  la piu’ rapida e fedele possibile, nell’interesse delleparti e della giustizia, qualunque sia l’organo giudicante;       
che  le  “indicazioni  concettuali  normative”  apparirebbero prive  di  tassatività  e  determinatezza,  “risolvendosi in un mero arbitrio circa l’utilizzo della forma riassuntiva”;        che,  con riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione,il  filtro del giudice che sintetizza i concetti espressi dalle parti nelle  loro  testimonianze  potrebbe  determinare l’alterazione della genuina  terminologia  utilizzata  dalle  parti, dal momento che ogni forma  riproduttiva  incompleta  degli atti del processo, quand’anche sia  di contenuto semplice, non garantirebbe a pieno il principio del contraddittorio nella formazione della prova;       
 che,  infine,  con  riferimento  agli  artt. 97  e  111 della Costituzione,   la   raccolta   delle  testimonianze  orali  andrebbe effettuata senza dilazioni temporali, che invece si realizzano quando il   giudice   interrompe  continuamente  il  testimone  per  dettare all’assistente  il  contenuto  segmentato  delle  dichiarazioni rese, cosi’  consentendo lo svolgimento di pochissimi processi nell’arco di una giornata;        
che  la  previsione  di regola della verbalizzazione in forma riassuntiva  delle prove testimoniali escluderebbe la possibilità di scelta  da  parte  del  giudice  se  adottare  o  meno  un  mezzo  di riproduzione integrale delle testimonianze, anche se, nell’ipotesi in cui  fosse  concessa  questa  possibilità  di scelta, si porrebbe il problema  relativo  alla individuazione del criterio in base al quale optare per la verbalizzazione in forma riassuntiva;       
 che  nel  giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e  difeso dall’Avvocatura dello Stato,chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, in subordine, infondata.    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Cosenza dubita della legittimità   costituzionale   dell’art. 32,  comma 3,  del  decreto legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell’articolo 14 della legge24 novembre  1999,  n. 468),  nella  parte  in  cui  dispone che, nel procedimento  davanti  al  giudice di pace, “il verbale d’udienza, di regola,   è  redatto  solo  in  forma  riassuntiva”,  escludendo  la possibilità  di  scelta  da  parte del giudice se adottare o meno un mezzo  di  riproduzione integrale delle testimonianze, per violazione dell’art. 3   della   Costituzione,   perchè   l’assunzione  di  una testimonianza,  a  prescindere  dalla  complessità  e  dal  tipo  di processo,  sarebbe  sempre  meritevole  di  una  riproduzione la piu’fedele  possibile,  nell’interesse  delle  parti  e  della giustizia,qualunque  sia  l’organo  giudicante  quanto  alla  competenza; degli artt. 24 e 111 della Costituzione, giacchè il diritto di difesa e il principio  del giusto processo verrebbero incisi in quanto solo l’uso della  terminologia  genuinamente  usata dal teste consentirebbe alle parti  e  al  giudice  di  trarre valutazioni e conclusioni corrette; nonchè  degli  artt. 97  e  111 della Costituzione, giacchè il buon andamento  della  giustizia  ed il principio della ragionevole durata del processo verrebbero incisi in quanto il giudice sarebbe costretto ad  interrompere continuamente il teste per dettare all’assistente di udienza  il  contenuto  segmentato  delle  dichiarazioni  rese, cosi’consentendo  lo  svolgimento  di pochissimi processi nell’arco di una giornata;       
che  il  giudice  rimettente,  nel  motivare  le  ragioni  di incostituzionalità,  parte  dalla  premessa  secondo  cui  la  norma impugnata,  “nella  parte in cui prevede la verbalizzazione di regola con  la  forma  riassuntiva  delle prove testimoniali […], elide la possibilità  di scelta da parte dell’organo giudicante se adottare o meno  il  mezzo  meccanico  di  registrazione  e/o riproduzione delle testimonianze nel dibattimento”;       
che,  peraltro,  la norma censurata, prevedendo, come regola,la   possibilità   di  redigere  il  verbale  di  udienza  in  forma riassuntiva,  non esclude il potere del giudice di pace – in presenza di  particolari  situazioni – di redigere tale verbale con i mezzi di”riproduzione meccanica”;      
che  la questione risulta pertanto sollevata sulla base di un erroneo  presupposto interpretativo, non avendo fornito il rimettente-  pur  partendo  dall’esatta esposizione del dato normativo – alcuna indicazione  sulle  ragioni  per  le  quali  lo  stesso  debba essere interpretato nel senso enunciato nell’ordinanza;       
che   tale   vizio   determina,  sulla  base  della  costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  la  manifesta  infondatezza della questione (ordinanze nn. 118, 54 e 1 del 2005).    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi                                                                             

                                                    LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di legittimità   costituzionale   dell’art. 32,  comma 3,  del  decreto legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell’articolo 14 della legge24 novembre  1999,  n. 468),  sollevata, in riferimento agli artt. 3,24,  97 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Cosenza, conl’ordinanza in epigrafe.    Cosi’  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 2007.                                             
Il Presidente: Flick                     
Il redattore: Finocchiaro                    
Il cancelliere:Di Paola  
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 2007.             
 Il direttore della cancelleria: Di Paola   

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