Cartelle esattoriali – termine per impugnare di 60 giorni se non notificati gli atti pregressi – 15.05.09. –

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Images: gestline.jpgInteressante sentenza del Giudice di Pace di Palermo, il quale ha ribadito  che:”Ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/81, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento, a pena di inammissibilita’ del ricorso. Del pari, è possibile proporre ricorso – sempre entro il termine perentorio di trenta giorni – avverso la cartella di pagamento, ma ove si eccepisca la mancata notificazione degli atti pregressi ( accertamento di violazione, ordinanza-ingiunzione di pagamento, etc. ) il termine di legge risulta essere si sessanta giorni “ essendo a tal fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell’opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l’esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata “.Questo l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte.  

                                                             REPUBBLICA ITALIANA

                                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale ha pronunciato la seguente  SENTENZA nella causa iscritta al n. 5374/2009 R.G. e promossa daG. C., rappresentata e difesa dall’Avv. O. D. G., presso il cui studio, sito in via A. B. n. 4, ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti opponente

contro Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.M. U. L. N.opposto costituito

Serit Sicilia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore opposto contumace

Oggetto : opposizione a sanzione amministrativa.Conclusioni : come in atti.


                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 09/04/2009, l’istante chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento n. 296 2008 00810168 15 della Serit Sicilia S.p.a., limitatamente all’importo di € 189,70, di cui al ruolo n. 2008/5269, somma di cui risulta essere ente creditore il Comune di Palermo, ed in tal senso eccepiva l’insussistenza dell’infrazione contestata ( sosta del veicolo senza esposizione della scheda parcheggio ), atteso che la stessa nella circostanza apponeva il talloncino di medico all’interno della vettura ( in quanto stava effettuando una visita domiciliare ), e comunque la medesima risulta titolare di pass per la zona P12.
Allegava, all’uopo, al ricorso la predetta cartella esattoriale, senza pero’ produrre la busta, indicante il timbro postale o altra prova scritta di notifica, al fine di determinare compiutamente la tempestivita’ della propria opposizione, avverso l’atto opposto.
A tal fine, l’odierno Giudicante emetteva decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, con annesso ordine – rivolto all’opponente – di deposito, in cancelleria ed entro il termine perentorio del 12/05/2009, di prova scritta, concernente la data di notifica della cartella esattoriale, con l’avvertimento che, in difetto, il ricorso, da questi proposto, sarebbe stato dichiarato – all’esito dell’udienza – inammissibile.
Assolvendo all’incombenza posta a suo carico, l’opponente produceva in tempo utile la documentazione richiesta ex lege, ove si evinceva che la cartella di pagamento era stata notificata alla stessa in data 16/02/2009.
Contumace la societa’ esattrice, si costituiva in giudizio il Comune di Palermo che chiedeva l’inammissibilita’ del ricorso, stante che non veniva posta in discussione dall’opponente la regolare notificazione dei verbali d’infrazione.Ai sensi dell’art. 321 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione. 

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/81, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento, a pena di inammissibilita’ del ricorso.
Del pari, è possibile proporre ricorso – sempre entro il termine perentorio di trenta giorni – avverso la cartella di pagamento, ma ove si eccepisca la mancata notificazione degli atti pregressi ( accertamento di violazione, ordinanza-ingiunzione di pagamento, etc. ) il termine di legge risulta essere si sessanta giorni “essendo a tal fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell’opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l’esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l’azione recuperata “.
Questo l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte ( per tutte, Cass. Civ. 17312/2007 ; conf. da Cass. Civ. 3647/2007 ).
Alla luce di quanto rilevato, l’opponente – non contestando espressamente la mancata notifica dei verbali di infrazione – ed avendo ricevuto la notifica della cartella esattoriale in data 16/02/2009, ha proposto ricorso in data 09/04/2009, e dunque ampiamente fuori termine.
Risulta pertanto precluso per l’odierno Giudicante l’esame dei motivi eccepiti nel ricorso, atteso che lo stesso appare preliminarmente inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, in via equitativa, ma tenendo conto delle retribuzioni dei funzionari e del personale archivistico ( cosi’, Cass. Civ., sez. I, 27/02/2001 n. 2848 ) impegnato per la difesa della resistente, nell’importo di € 200,00. 

                                                                      P. Q. M. 

Visti gli artt. 22 comma 3 e 23 della Legge 689/81;
Visti gli artt. 97, 98 e 99 del D.Lvo 30.12.99 n. 507 ;Dichiara preliminarmente inammissibile l’opposizione proposta da G. C., come sopra rappresentata e difesa, in data 09/04/2009 avverso la cartella di pagamento n. 296 2008 00810168 15 della Serit Sicilia S.p.a., limitatamente all’importo di € 189,70, di cui al ruolo n. 2008/5269.
Condanna l’opponente G. C. al pagamento delle spese processuali, in favore del Comune di Palermo, ed ammontanti ad € 200,00. 
Cosi’ deciso in Palermo il  15/05/2009.

      Il Giudice di Pace

   (Dott. Vincenzo Vitale)

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