Assicurazione- mancato avviso ex. art 1913 c.c. – 08.05.2006

Quand’anche l’art. 1913 c.c. prescrive che l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, egli non è tenuto a denunciare lo stesso alla sua compagnia di assicurazione quando ritiene di non essere responsabile del sinistro. L’assicurato è tenuto, invece, a norma dell’art. 2952 c.c. a comunicare alla sua compagnia di assicurazione, la richiesta di risarcimento danni o l’avvenuta instaurazione di un procedimento nei suoi confronti da parte del danneggiato, entro un anno dalla richiesta o dalla notifica della citazione, se non vuole vedersi prescritto il suo diritto derivante dal contratto, ma comunque, entro tre giorni dalla richiesta o dalla notifica della citazione se non vuole vedersi addebitate le spese che l’assicuratore potrebbe pagare a causa della ritardata comunicazione. 

                                                       REPUBBLICA ITALIANA
                                               IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. I. B,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z Anella causa iscritta al n° ……/05 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni.T R A(…) Massimo, nato il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Gaetano (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE
E SOCIETA’ (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Maurizio (…) che la rapp.ta e difende giusta procura generale alle liti per Notaio (…), rep. (…) del 19/12/02; CONVENUTA
CONCLUSIONIPer l’attore: condannare la convenuta Società al pagamento in suo favore della somma di € 144,21, quale differenza tra la somma di € 619,24 pagata indebitamente per il contratto assicurativo n.000586.33.017089, validità 29/6/02-29/6/03, e la somma di € 475,03 restituita bonariamente dalla Società, in corso di causa. Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni esistenziali per stres fisico e psicologico, quantificati in € 400,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto non provata; dichiarare congrua la somma offerta banco iudicis in corso di causa e, trattenuta dall’attore; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) Massimo, con atto di citazione ritualmente notificato in data 11/7/05 alla SOCIETA’ (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché – fosse ricosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal comportamento scorretto della Società nella gestione del rapporto assicurativo:A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:– che, nella qualità di proprietario dell’auto Opel Omega tg.(…), aveva stipulato con la Società (…) il contratto assicurativo n.000586.33.0170XX con validità dal 29/6/02 al 28/6/03, pagando la somma di € 962,00 in due semestralità;– che, in data 30/5/02, subiva un sinistro con un motociclo di proprietà di (…) Francesca la quale, riconosceva la sua responsabilità e prometteva di risarcire personalemente il danno per non essere il suo motociclo coperto da assicurazione;– che, anzichè mantenere il patto promesso, la (…) Francesca richiedeva il risarcimento dei danni alla Società (…) la quale, pur in presenza della denuncia cautelativa con diffida a non risarcire i danni richiesti dalla (…) Francesca, applicava, unilateralmente, il malus con conseguente passaggio dalla classe di merito 9^ alla 12^, anziché, come avrebbe dovuto, alla 8^;– che, pertanto, per le semestralità successive pagava dei premi superiori e, anziché passare alla classe 7^, come avrebbe dovuto, passava alla classe 11^;– che, con sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.7356/05 del 23/1/04-5/2/04 veniva riconosciuta l’esclusiva responsabilità di (…) Francesca in ordine al sinistro del 30/5/02 la quale, costretta dalla sentenza, risarciva i danni;– che la Società (…), pur essendo stata invitata con lettera racc. ar. n. 12476351269-1 ricevuta il 31/1/05 a ripristinare la classe di merito ed a rimborsare quanto pagato in più rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare senza l’applicazione del malus, non vi provvedeva.Instauratosi il procedimento, si costituiva la convenuta Società che contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in quanto, la Società (…) avrebbe operato in conformità al contratto che prevede il declassamento dell’assicurato al momento della ricezione della richiesta di risarcimento formulata dal dannegiato, in attesa dell’esito della procedura d’indennizzo o del giudizio instaurato e della relativa sentenza. Esperito, inutilmente, il tentativo di conciliazione, nelle more del giudizio, la Società (…) offriva, banco iudicis, la somma di € 475,03 che, l’attore tratteneva in acconto del maggior avere.Non essendo necessaria alcuna istruzione, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 27/3/06, la causa veniva assegnata a sentenza.
                                                  MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve dichiararsi proponibile essendo stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento danni.Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.La variazione in aumento del premio applicato alla polizza del (…) è illegittima.Anche se l’art. 1913 c.c. prescrive che l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, egli non è tenuto a denunciare lo stesso alla sua compagnia di assicurazione quando ritiene di non essere responsabile del sinistro.L’assicurato è tenuto, invece, a norma dell’art. 2952 c.c. a comunicare alla sua compagnia di assicurazione, la richiesta di risarcimento danni o l’avvenuta instaurazione di un procedimento nei suoi confronti da parte del danneggiato, entro un anno dalla richiesta o dalla notifica della citazione, se non vuole vedersi prescritto il suo diritto derivante dal contratto, ma comunque, entro tre giorni dalla richiesta o dalla notifica della citazione se non vuole vedersi addebitate le spese che l’assicuratore potrebbe pagare a causa della ritardata comunicazione.Per una gestione corretta del sinistro da parte della compagnia di assicurazione, quest’ultima, all’atto del ricevimento della richiesta di risarcimento danni da parte del danneggiato, non avendo ricevuto nessuna comunicazione da parte del suo assicurato, avrebbe dovuto richiedere a quest’ultimo, ragguagli in merito al sinistro, onde valutare le responsabilità ed eventualmente addivenire alla transazione della lite in via stragiudiziale.Nel caso di specie, nel momento in cui il (…) è venuto a conoscenza della pretesa risarcitoria di controparte, ha denunziato cautelativamente il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, fornendo alla stessa tutti gli elementi per una valida difesa.In particolare, il (…) ha preso parte, unitamente alla Società (…) nel giudizio instaurato nei suoi confronti dalla (…); giudizio che ha riconosciuto l’esclusiva responsabilità della (…) e la conseguente sua condanna al risarcimento dei danni in favore del (…).Va, inoltre, considerato che nel sistema di “evoluzione della classe di merito”, il declassamento si ha solo in presenza di un esborso di denaro da parte della compagnia di assicurazione in favore del danneggiato.La sola richiesta di risarcimento, da parte del presunto danneggiato, non comporta l’applicazione del “malus”.Tale regola è derogata nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia inerente a danni alla persona.In tale ipotesi, la compagnia può applicare il declassamento (c.d. “malus”) solo se abbia provveduto ad “appostare una riserva per il presumibile importo del danno”.Nel caso di specie, la convenuta Società (…) non ha dato prova di aver apposto la riserva per il presumibile importo del danno, per cui il declassamento applicato risulta illegittimo.Né tantomeno la Società (…) ha dato prova, mediante l’esibizione del contratto, dell’esistenza di specifici patti contrattuali che prevedevano la possibilità di applicare il declassamento in condizioni diverse da quelle dinanzi indicate. In ogni caso, va sottolineato che, non avendo la Società (…) esborsato alcuna somma a titolo di risarcimento danni, essendo stata rigettata la domanda di risarcimento svolta nei suoi confronti, comunque essa Società (…) è in ogni caso tenuta alla restituzione delle somme percepite in seguito all’aumento di classe.Da ultimo, va considerato che la fondatezza della richiesta attorea trova conforto nell’atteggiamento processuale della Società (…) che ha offerto in corso di causa la somma di € 475,03 a titolo di restituzione delle somme percepite per l’aumento di classe operato.Tale somma però, a parere di questo Giudice, non è sufficiente a risarcire interamente il pregiudizio economico sofferto dal (…) per il declassamento subito.Sul punto, va osservato che, corretti appaiono i parametri e i conteggi operati dall’attore dai quali risulta che per effetto del declassamento subito lo stesso esborsò una somma pari ad € 619,24.Le tesi sostenute dalla Società (…) secondo cui la somma dovuta a titolo di rimborso ammonterebbe ad € 475,03 in quanto la stessa deve calcolarsi al netto delle imposte dovute sul premio assicurativo non è condivisibile.Va osservato, infatti, che la somma da restituire va determinata in relazione a quanto effettivamente pagato dall’attore in virtù dell’illegittimo aumento di classe applicato.Di conseguenza, tale somma deve necessariamente essere comprensiva del premio e delle imposte in quanto, quest’ultime sono state materialmente pagate dall’attore.Pertanto, ritenuto che nel corso del giudizio la (…) ha versato la somma di € 475,03, all’attore spetta la somma di € 144,21 pari alla differenza tra la somma effettivamente pagata e la somma versata in corso di causa dalla Cattolica.All’attore sono dovuti anche gli interessi legali sulla somma di € 619,24 dal fatto alla data del 21/12/05 in cui fu effettuata l’offerta di € 475,03 e, da tale data sino al soddisfo sulla somma di € 144,21.La richiesta dell’attore di liquidare una somma a titolo di risarcimento per “danni esistenziali” subiti per lo stress fisico e psicologico in seguito al rifiuto della Società (…) di far recuperare bonariamente la classe di merito, non può trovare accoglimento.Questo Giudice ritiene che il “fatto” accaduto all’attore rientri nel novero degli “inconvenienti” che possono verificarsi nella normale “vita quotidiana” e che, non può trovare ingresso nel c.d. “danno esistenziale”, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza:– danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;– la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali– un “non fare”, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente;La omessa reintegrazione nella classe di merito originaria non può avere comportato all’attore “stress, disagi e frustazioni” dovuti al comportamento illegittimo della convenuta. L’aver dovuto agire in giudizio per la tutela giuridica del suo diritto non integra la fattispecie del danno esistenziale.Il risarcimento del danno non patrimoniale, con il solo riferimento al “danno ingiusto”, così come richiesto dall’attore – “danno esistenziale” – (ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, della quale lesione conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica), trova la sua tutela nell’art. 2059 c.c. e non nell’art. 2043 c.c.L’esercizio di un diritto o di una facoltà non è correlato all’ingiustizia del danno a cui fa obbligo il risarcimento.Il dovere di lealtà e correttezza non vale a creare, per se stesso, un diritto soggettivo tutelato “erga omnes” dall’osservanza del precetto del neminem laedere quando tale diritto non sia riconosciuto da una espressa disposizione di legge. Pertanto, un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza non può essere repertato illegittimo e colposo, né può essere fonte di responsabilità per danni quando non concreti la violazione di un diritto altrui già riconosciuto in base ad altre norme (Cass. Civ. 16/2/63 n.357) Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita.Ogni perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno patrimoniale), o sull’integrità psico-fisica (danno biologico), o non costituisca patema d’animo (danno morale), diventerebbe pienamente risarcibile.La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi” delle stesse.Infine, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con Sentenza 24 marzo 2006 n.6572 ha precisato che: il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c., così come modificato dal D.L. 8/2/03 n. 18, convertito in L. 7/4/03 n. 63.
                                                                     P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Massimo nei confronti della SOCIETA’ (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:1) dichiara illegittima la variazione della classe di merito effettuata dalla Società (…) e, per l’effetto, la condanna al pagamento in favore di (…) Massimo della somma di € 144,21, oltre interessi legali come in motivazione;2) condanna la suddetta Compagnia di assicurazione alla rifusione delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 750,00 di cui € 50,00 per spese, € 400,00 per diritti ed € 300,00 per onorari, oltre il 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;4) sentenza esecutiva ex lege.Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 8 maggio 2006.
IL GIUDICE DI PACE(Avv. I B.)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA =====IN ORIGINALE======IL GIORNO 8 maggio 2006I
L CANCELLIERE
 

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