Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.- ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria –istanza di interruzione processo – rigetto – 21.10.08. –

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Il Giudice di Pace di Palermo, in un giudizio instaurato da un passeggero contro l’Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., a seguito dell’istanza di interruzione del processo formulata dal difensore della compagnia aerea, in quanto quest’ultima era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, dopo aver effettuato un breve accenno alla normativa vigente in materia ed in particolare alla Legge Fallimentare, ha emesso una Ordinanza di rigetto dell’istanza di interruzione del processo ed ha  ammesso la prova per testi richiesta da parte attrice, rinviando per l’espletamento della stessa.  

                                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

                                              Sezione VIII – Dott. Vincenzo Vitale
 

                                                                ORDINANZA
 

Visti gli atti della causa n. 5852/2008 R.G., promossa da C. M. nei confronti di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., e sciogliendo la riserva che precede ;
Considerata l’istanza di interruzione del giudizio presentata in data 13/10/2008 da parte convenuta, sulla base della circostanza che il 29/08/2008 l’Alitalia veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, e l’opposizione proposta da parte attrice ;
A tale riguardo appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sul piano normativo.
La premessa di fondo è rappresentata dal D.lgs n. 5/2006 ( Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80 ), il cui art. 41  ( Modifiche all’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ) cosi’ dispone : “1. All’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:«L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo» “.Orbene, la Legge Fallimentare disciplina cinque tipi di intervento: il Fallimento, il Concordato Preventivo, l’Amministrazione Controllata, la Liquidazione Coatta Amministrativa ed infine l’Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi, attraverso la quale il salvataggio dell’impresa viene ancorato alla programmazione economica.
Ora – dispone la normativa – le imprese in amministrazione straordinaria sono assoggettate alle norme generali della legge fallimentare, salvo deroghe esplicite previste dalla legge n. 95/1979 o da leggi successive. Pertanto, nel caso dell’amministrazione straordinaria come in quello della procedura concorsuale ordinaria, il titolare dell’impresa insolvente non può disporre del suo patrimonio, che è, in via di principio, destinato a soddisfare le pretese dei creditori; gli interessi sui debiti esistenti sono sospesi; nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni dell’impresa interessata.
Ancor piu’ nello specifico, la maggiore articolazione della procedura in questione è stata determinata, essenzialmente, dall’esigenza di fornire strumenti processuali atti ad introdurre e regolare, non più una procedura a svolgimento lineare, ma una procedura molto più complessa, con percorsi alternativi, suscettibile di evolversi in due fondamentali direzioni, ed esattamente : – in procedura di amministrazione straordinaria oppure– in procedura fallimentare.
In rapida sintesi, le disposizioni del primo nucleo normativo – artt. 3 – 14, 94 e 105 del D. Lgs. n. 270/99 – ( che regola l’amministrazione straordinaria ) aprono una fase costante ed indefettibile, destinata a conservare l’integrità e l’efficienza del complesso aziendale del debitore insolvente ( sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ) ed a verificare l’esistenza delle condizioni per il suo recupero economico e finanziario e per la scelta del metodo migliore.
Regolano, quindi, nella fase immediatamente successiva – artt. 27 – 34, 48, 50 – 52 del D. Lgs. n. 270/99- le operazioni di scelta tra l’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e la dichiarazione del suo fallimento.Dispongono, nella fase ancora successiva – artt. 69 – 72, 77 ed 87 del D. Lgs. n. 270/99 – in merito all’eventuale conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento, sia al termine della sua durata che “ante diem”. Da qui l’attribuzione del compito al Commissario Giudiziale di valutare l’esistenza delle condizioni per il recupero dell’impresa mediante una relazione sulle modalità di realizzazione di tale risultato; la previsione del parere del Ministro dell’industria; la decisione del Tribunale o per l’apertura della procedura dell’amministrazione straordinaria o per la dichiarazione di fallimento; la scelta nel primo caso tra il recupero dell’impresa   mediante la cessione dei complessi aziendali o mediante la ristrutturazione di essa.
Ad un attento esame delle succitate disposizioni, infatti, secondo l’art. 28 del D. Lgs. n. 270/99, il Commissario Giudiziale  entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, deve redigere un programma dettagliato sulla base del quale il Tribunale, deciderà se ammettere l’impresa ad amministrazione straordinaria oppure dichiararla fallita.
La scelta del legislatore di organizzare una procedura flessibile, lontana sotto questo aspetto dal modello del 1979 ( c.d. legge Prodi ), emerge poi con la previsione della possibilità di convertire l’amministrazione straordinaria in fallimento, sia in corso di procedura, quando risulta che non può essere utilmente proseguita ( a norma dell’Art. 69 del D. Lgs. n. 270/99 ), sia al termine ( ex art. 70 del D. Lgs. n. 270/99 ).
Sulla scorta di quanto rilevato dall’attuale panorama normativo, non essendovi stata per la convenuta Alitalia dichiarazione di fallimento, ma risultando soltanto l’ammissione alla procedura dell’amministrazione straordinaria, va rigettata l’istanza di interruzione del giudizio dalla stessa proposta. Conseguentemente, risultando legittimo procedere in via istruttoria – come richiesto da parte attrice – si ammette prova per testi con il Sig. F. A. sulle circostanze dedotte per lo stesso in atto di citazione.
Fissa l’udienza istruttoria per il giorno …./2008 ore 9.00, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza. 
Palermo, li’ 21/10/2008.

          Il Giudice di Pace

       (Dott. Vincenzo Vitale)

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