Corte Costituzionale – Ordinanza n°101 -07.03.07 –

Nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad  oggetto l’annullamento  di  un  provvedimento  del  Prefetto,  il  Giudice  di  pace  di Lecce  ha  sollevato,  in riferimento  agli  artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione,  questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 7-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.  delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello straniero), “in quanto prevede che allo  straniero,  condannato  con  provvedimento  irrevocabile per la violazione  di  legge  contestata,  venga  revocato  il  permesso  di soggiorno” -Straniero – Condanna definitiva per taluni reati – Revoca del permesso di soggiorno – Denunciata lesione del principio della funzione rieducativa della pena, disparita’ di trattamento rispetto ai cittadini italiani e tra gli stranieri con carta di soggiorno e quelli con permesso di soggiorno, nonche’ lamentata lesione della liberta’ di iniziativa economica privata – Questione priva di motivazione sulla rilevanza e di adeguata descrizione sui fatti di causa – Manifesta inammissibilita’. (GU n. 13 del 28-3-2007 ) 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:  Presidente: Franco BILE;  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; 
ha pronunciato la seguente                              
Ordinanza
 nel    giudizio    di   legittimita’   costituzionale   dell’art. 26,comma 7-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testounico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazionee  norme  sulla  condizione dello straniero), promosso dal Giudice dipace  di  Lecce,  sul ricorso proposto da G. M. contro il Prefetto diLecce,  con  ordinanza  del  16 febbraio 2006, iscritta al n. 225 delregistro  ordinanze  2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell’anno 2006.   
Visto  l’atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;   
Udito  nella  Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice
relatore Francesco Amirante.    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad  oggettol’annullamento  di  un  provvedimento  del  Prefetto di Lecce in data10 gennaio   2006,  il  Giudice  di  pace  locale  ha  sollevato,  inriferimento  agli  artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 dellaCostituzione,  questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26,comma 7-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testounico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazionee  norme  sulla  condizione  dello straniero), “in quanto prevede cheallo  straniero,  condannato  con  provvedimento  irrevocabile per laviolazione  di  legge  contestata,  venga  revocato  il  permesso  disoggiorno”;       
che  il remittente premette come, nella specie, il competente
Tribunale  amministrativo regionale, con decreto del 7 febbraio 2006,abbia  disposto  la  sospensione dell’efficacia del provvedimento delQuestore  di  Lecce,  notificato  il 10 gennaio 2006, con il quale e’stata  respinta  l’istanza  del ricorrente di rinnovo del permesso disoggiorno per motivi di lavoro autonomo;       
che,  quanto  al  merito della questione, il Giudice di pace,
dopo aver sottolineato la palese incongruita’ della sanzione previstadalla  disposizione  censurata  rispetto al complessivo assetto dellanormativa  riguardante  i  cittadini  extracomunitari, fa derivare ildenunciato  contrasto  con  gli  invocati  parametri, in primo luogo,dall’assenza   nella   sanzione  stessa  di  qualsiasi  finalita’  diprevenzione o di rieducazione;       
che,  inoltre,  ad avviso del giudice a quo, l’applicabilita’
della revoca del permesso di soggiorno e dell’automatica espulsione –prevista   come   aggiuntiva  rispetto  alla  pena  principale    sitradurrebbe,  da  un  lato,  in una irragionevole discriminazione deicittadini  extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non solorispetto  ai  cittadini  italiani o dei Paesi dell’Unione europea, maanche  rispetto  agli  stranieri extracomunitari titolari di carta disoggiorno (che sono tutti esclusi dall’ambito applicativo della normadi  cui  si  tratta)  e  comporterebbe, d’altra parte, un altrettantoillogico  inasprimento  del trattamento sanzionatorio degli stranieriextracomunitari  che  abbiano  commesso  qualcuno  dei reati previstidalla  disposizione censurata rispetto agli stranieri extracomunitaricondannati  per  i  gravi  reati  previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309  e  dall’art. 15  del  d.lgs.  n. 286  del  1998  (per i qualil’espulsione non e’ automatica, ma subordinata al previo accertamentogiudiziale della pericolosita’ sociale del soggetto);       
che,  infine, la disposizione stessa violerebbe gli artt. 2 e
41  Cost.  in  quanto  espone  la  condizione  dello  straniero, comepersona,  ad  un  sacrificio  “assoluto”  al  fine di “apprestare unatutela  centrale e sproporzionata al diritto di autore”, da collegarea quella del patrimonio e del mercato;        che  e’  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consigliodei  ministri,  rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale delloStato,  concludendo  per la manifesta inammissibilita’ e infondatezzadella questione.    Considerato   che   il  Giudice  di  pace  di  Lecce  dubita,  inriferimento  agli  artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 dellaCostituzione,   della   legittimita’   costituzionale   dell’art. 26,comma 7-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testounico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazionee  norme  sulla  condizione  dello straniero), “in quanto prevede cheallo  straniero,  condannato  con  provvedimento  irrevocabile per laviolazione  di  legge  contestata,  venga  revocato  il  permesso  disoggiorno”;       
che   il   giudice   remittente  non  solo  omette  qualsiasi
motivazione  sulla  rilevanza della questione, ma, dopo aver riferitoche  il  locale  Tribunale  amministrativo  regionale  ha disposto lasospensione  dell’efficacia del provvedimento del Questore di diniegodell’istanza  di  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno    il quale,presumibilmente,   rappresenta   l’atto   presupposto   rispetto   alprovvedimento prefettizio, oggetto del giudizio a quo – non offre unaadeguata  descrizione  della  fattispecie sottoposta al suo esame nonprecisando,  in  particolare, l’oggetto del provvedimento impugnato ela situazione del ricorrente (se clandestino, titolare di permesso disoggiorno  o di carta di soggiorno), nonche’ il reato per il quale e’stata  pronunciata  la  condanna  e  se il relativo provvedimento siadivenuto irrevocabile;       
che,  pertanto,  la  questione  e’ da ritenere manifestamente
inammissibile.   
Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davantialla Corte costituzionale.                                

Per questi motivi
                         

LA CORTE COSTITUZIONALE
 

Dichiara   la   manifesta  inammissibilita’  della  questione  dilegittimita’  costituzionale  dell’art. 26,  comma 7-bis, del decretolegislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioniconcernenti  la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizionedello  straniero),  sollevata,  in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4,27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace diLecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.
Il Presidente: BileIl redattore: AmiranteIl cancelliere:FruscellaDepositata in cancelleria il 21 marzo 2007.Il cancelliere:Fruscella

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