Corte Costituzionale – sanzioni amministrative – comunicazione dati conducente – 02.02.07
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale, a seguito di ordinanza del Giudice di Pace di Pisa. Circolazione stradale – Patente a punti – Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell’infrazione – Sanzionabilita’ della mancata comunicazione – Asserita irragionevolezza – Sopravvenienza normativa – Necessita’ di nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni – Restituzione degli atti ai giudici a quibus. – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), artt. 126-bis, comma 2, introdotto dall’art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall’art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e 180, comma 8, modificato dall’art. 3, comma 17, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 6 del 7-2-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e
correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante
all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7, comma 3, lettera b),
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214, nonche' dell'art. 180, comma 8, del medesimo
d.lgs. n. 285 del 1992, promossi con ordinanze del 22 novembre dal
giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra S.r.
Termotecnica s.n.c. e il comune di Crespina e del 23 febbraio 2006
dal giudice di pace di Asola nel procedimento civile vertente tra
Artmarmo di Gelati Ulisse & C. s.n.c. e la Polizia municipale del
comune di Casaloldo, iscritte ai nn. 63 e 185 del registro ordinanze
2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e
25, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il giudice di pace di Pisa, con ordinanza del
22 novembre 2005, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1,
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel
testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nonche'
dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
che il rimettente deduce, in via preliminare, di dover
giudicare del ricorso presentato da una persona giuridica alla quale
era stata contestata la violazione dell'art. 180, comma 8, del d.lgs.
n. 285 del 1992, per avere, il suo legale rappresentante, omesso "di
fornire i dati personali e della patente del conducente" (come invece
prescritto dall'art. 126-bis del codice della strada), essendo stata
riscontrata, a carico di vettura aziendale, l'avvenuta violazione
dell'art. 142, comma 8, del medesimo codice;
che riferisce, inoltre, il giudice a quo che la ricorrente ha
"prontamente adempiuto al pagamento della sanzione pecuniaria"
(prevista per l'infrazione commessa mediante l'utilizzazione del
veicolo di sua proprieta), nonche' "tempestivamente comunicato alla
autorita' amministrativa procedente l'impossibilita' a fornire i dati
di chi si trovasse alla guida della vettura", essendo il veicolo in
questione impiegato "dai dipendenti nello svolgimento delle loro
mansioni";
che, cio' premesso, il rimettente assume l'esistenza di
"giustificati motivi" per ritenere "il combinato disposto"
dell'art. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada
"viziato da illegittimita' costituzionale", segnatamente "nella parte
in cui detti articoli prevedono quale fattispecie di violazione
amministrativa l'omissione da parte del proprietario del veicolo
della comunicazione dei dati del conducente non immediatamente
identificato al momento della violazione commessa ed accertata";
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo evidenzia che la
stessa emergerebbe "da quanto gia' descritto", atteso che, "laddove
si ritenga ingiustificata la mancata comunicazione dei dati del
conducente da parte del proprietario del veicolo (ed incombendo sul
proprietario stesso l'onere della prova della incolpevole
impossibilita' di effettuare tale comunicazione)", dovrebbe "trovare
applicazione la norma qui contestata, non risultando peraltro
possibilita' di interpretazione adeguatrice della stessa";
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ipotizza, in primo luogo, "il difetto di ragionevolezza" delle
disposizioni censurate, in quanto l'art. 126-bis, comma 2, del codice
della strada configura, in sostanza, "un obbligo di denuncia di
violazioni di tipo amministrativo posto a carico della generalita'
dei cittadini";
che, in particolare, l'irragionevolezza della scelta
legislativa emergerebbe dalla circostanza che "un obbligo di denuncia
di tutti i reati, e quindi di fatti quantomeno in astratto
configurabili come illeciti di natura piu' grave rispetto agli
illeciti di tipo amministrativo, risulta previsto esclusivamente per
i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio", visto
che al cittadino si fa unicamente carico - sanzionandosi penalmente
soltanto tale omissione - di provvedere alla "denuncia di un delitto
contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo", con esclusione, invece, di fattispecie
criminose "particolarmente gravi";
che, inoltre, ove "la norma contestata venga interpretata non
tanto come obbligo di denuncia (essendo l'autorita' gia' a conoscenza
del fatto, del quale e' pero' sconosciuto l'autore) quanto come un
obbligo di rendere testimonianza", essa presenterebbe "un secondo
profilo di incostituzionalita", in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione;
che, infatti, se indubbiamente sussiste - osserva il
rimettente - un obbligo di rendere testimonianza, "e' anche vero che
nessuno puo' essere chiamato non solo a testimoniare contro se
stesso, ma neppure a rendere dichiarazioni dalle quali potrebbe
scaturire un procedimento sanzionatorio a suo carico, e cio' in
relazione al principio fondamentale nemo tenetur se detegere,
riconosciuto in giurisprudenza anche in ambito extrapenale";
che infine, ad escludere la fondatezza della questione non
potrebbe valere la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del
2005, essendosi la stessa "limitata ad esaminare la questione di
costituzionalita' della decurtazione a carico del proprietario
persona fisica dei punti della patente, quale sanzione accessoria ad
altra violazione, mentre nel caso di specie viene sottoposto alla
Corte il giudizio sulla legittimita' costituzionale della omessa
comunicazione quale autonoma fattispecie di violazione";
che il giudice di pace di Asola, con ordinanza del
23 febbraio 2006, ha sollevato - sempre in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale del
solo art. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
che il rimettente premette di dover conoscere
dell'opposizione proposta da una persona giuridica avverso un verbale
elevato dalla polizia municipale del comune di Casaloldo, "a seguito
della violazione dell'art. 180, comma 8" del codice della strada;
che, difatti, evidenzia il giudice a quo, il legale
rappresentante dell'opponente, sebbene invitato "a fornire
informazioni in merito al conducente del veicolo" a carico del quale
risultava accertata la "violazione di cui all'art. 142, comma 8" di
detto codice, "comunicava di non essere in grado di fornire tali
informazioni", sicche' veniva raggiunto da un nuovo verbale, con il
quale si contestava l'avvenuta violazione dell'art. 180, comma 8, del
d.lgs. n. 285 del 1992;
che, cosi' ricostruita la vicenda sottoposta al suo vaglio,
il rimettente assume che l'art. 126-bis del codice della strada
darebbe luogo "ad una palese disparita' di trattamento tra i
cittadini destinatari del provvedimento" da esso contemplato,
presentandosi tale norma in "contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.";
che la norma denunciata, in particolare, per il "caso di
mancata identificazione del conducente" al momento dell'accertata
infrazione, stabilisce "che la segnalazione" prevista "al fine della
decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida" vada
effettuata "a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo
stesso non comunichi entro trenta giorni i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione",
sanzionando, inoltre, "la mancata comunicazione dei dati" con
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180 del codice della
strada;
che, dunque, la censurata disposizione - assume il rimettente
- "crea nella pratica corrente una ingiustificata disparita' di
trattamento", sia "tra coloro che sono privi di patente di guida ed i
proprietari dei veicoli sanzionati che ne sono muniti, risultando
solo gli ultimi di fatto punibili con la decurtazione del punteggio",
sia, inoltre, "tra i cittadini che collaborano" con l'organo
accertatore e provvedono "diligentemente alle comunicazioni" (seppure
"solo al fine di informarlo dell'oggettiva impossibilita' di fornire
i dati richiesti") e "coloro invece che omettano qualsiasi tipo di
comunicazione rendendosi colpevoli di un comportamento volutamente
omissivo";
che il giudice a quo deduce, inoltre, "la manifesta
ingiustizia" della norma denunciata, "in quanto per mezzo di essa il
proprietario del veicolo per la stessa violazione subisce una doppia
sanzione": la prima, "in quanto responsabile in solido"
dell'accertata infrazione stradale, la seconda, "per non aver
comunicato i dati del conducente", e cio' "quando non sussiste alcun
obbligo di delazione normativamente imposto" e, comunque, "nessun
obbligo di registrazione dei dati" relativi all'utilizzazione dei
propri autoveicoli;
che, pertanto, la descritta evenienza integrerebbe,
simultaneamente, "la violazione del principio costituzionalmente
garantito del diritto di difesa", e del principio, "giuridicamente
rilevante, di eguaglianza e pari trattamento".
Considerato che i giudici di pace di Pisa e di Asola hanno
sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -
questione di legittimita' costituzionale, il primo, del combinato
disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85),
nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180,
comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, il secondo
esclusivamente della prima delle due disposizioni sopra menzionate;
che, data la connessione esistente tra i due giudizi, se ne
impone la riunione ai fini di una unica pronuncia;
che, successivamente all'emissione delle due ordinanze di
rimessione, il comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), inserito dalla relativa legge di
conversione 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato il testo
dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, vale a dire la
disposizione censurata da entrambi i giudici rimettenti;
che, in forza di tale ius superveniens, le conseguenze della
mancata comunicazione dei "dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione" risultano oggetto di
una nuova disciplina, atteso che in base al novellato testo
dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada il "proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette,
senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000";
che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa si
impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una
rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni dagli stessi
sollevate.
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e
correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1,
comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante
all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7, comma 3, lettera b),
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214, nonche' dell'art. 180, comma 8, del medesimo
d.lgs. n. 285 del 1992, promossi con ordinanze del 22 novembre dal
giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra S.r.
Termotecnica s.n.c. e il comune di Crespina e del 23 febbraio 2006
dal giudice di pace di Asola nel procedimento civile vertente tra
Artmarmo di Gelati Ulisse & C. s.n.c. e la Polizia municipale del
comune di Casaloldo, iscritte ai nn. 63 e 185 del registro ordinanze
2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e
25, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il giudice di pace di Pisa, con ordinanza del
22 novembre 2005, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1,
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel
testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nonche'
dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
che il rimettente deduce, in via preliminare, di dover
giudicare del ricorso presentato da una persona giuridica alla quale
era stata contestata la violazione dell'art. 180, comma 8, del d.lgs.
n. 285 del 1992, per avere, il suo legale rappresentante, omesso "di
fornire i dati personali e della patente del conducente" (come invece
prescritto dall'art. 126-bis del codice della strada), essendo stata
riscontrata, a carico di vettura aziendale, l'avvenuta violazione
dell'art. 142, comma 8, del medesimo codice;
che riferisce, inoltre, il giudice a quo che la ricorrente ha
"prontamente adempiuto al pagamento della sanzione pecuniaria"
(prevista per l'infrazione commessa mediante l'utilizzazione del
veicolo di sua proprieta), nonche' "tempestivamente comunicato alla
autorita' amministrativa procedente l'impossibilita' a fornire i dati
di chi si trovasse alla guida della vettura", essendo il veicolo in
questione impiegato "dai dipendenti nello svolgimento delle loro
mansioni";
che, cio' premesso, il rimettente assume l'esistenza di
"giustificati motivi" per ritenere "il combinato disposto"
dell'art. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada
"viziato da illegittimita' costituzionale", segnatamente "nella parte
in cui detti articoli prevedono quale fattispecie di violazione
amministrativa l'omissione da parte del proprietario del veicolo
della comunicazione dei dati del conducente non immediatamente
identificato al momento della violazione commessa ed accertata";
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo evidenzia che la
stessa emergerebbe "da quanto gia' descritto", atteso che, "laddove
si ritenga ingiustificata la mancata comunicazione dei dati del
conducente da parte del proprietario del veicolo (ed incombendo sul
proprietario stesso l'onere della prova della incolpevole
impossibilita' di effettuare tale comunicazione)", dovrebbe "trovare
applicazione la norma qui contestata, non risultando peraltro
possibilita' di interpretazione adeguatrice della stessa";
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ipotizza, in primo luogo, "il difetto di ragionevolezza" delle
disposizioni censurate, in quanto l'art. 126-bis, comma 2, del codice
della strada configura, in sostanza, "un obbligo di denuncia di
violazioni di tipo amministrativo posto a carico della generalita'
dei cittadini";
che, in particolare, l'irragionevolezza della scelta
legislativa emergerebbe dalla circostanza che "un obbligo di denuncia
di tutti i reati, e quindi di fatti quantomeno in astratto
configurabili come illeciti di natura piu' grave rispetto agli
illeciti di tipo amministrativo, risulta previsto esclusivamente per
i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio", visto
che al cittadino si fa unicamente carico - sanzionandosi penalmente
soltanto tale omissione - di provvedere alla "denuncia di un delitto
contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo", con esclusione, invece, di fattispecie
criminose "particolarmente gravi";
che, inoltre, ove "la norma contestata venga interpretata non
tanto come obbligo di denuncia (essendo l'autorita' gia' a conoscenza
del fatto, del quale e' pero' sconosciuto l'autore) quanto come un
obbligo di rendere testimonianza", essa presenterebbe "un secondo
profilo di incostituzionalita", in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione;
che, infatti, se indubbiamente sussiste - osserva il
rimettente - un obbligo di rendere testimonianza, "e' anche vero che
nessuno puo' essere chiamato non solo a testimoniare contro se
stesso, ma neppure a rendere dichiarazioni dalle quali potrebbe
scaturire un procedimento sanzionatorio a suo carico, e cio' in
relazione al principio fondamentale nemo tenetur se detegere,
riconosciuto in giurisprudenza anche in ambito extrapenale";
che infine, ad escludere la fondatezza della questione non
potrebbe valere la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del
2005, essendosi la stessa "limitata ad esaminare la questione di
costituzionalita' della decurtazione a carico del proprietario
persona fisica dei punti della patente, quale sanzione accessoria ad
altra violazione, mentre nel caso di specie viene sottoposto alla
Corte il giudizio sulla legittimita' costituzionale della omessa
comunicazione quale autonoma fattispecie di violazione";
che il giudice di pace di Asola, con ordinanza del
23 febbraio 2006, ha sollevato - sempre in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale del
solo art. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
che il rimettente premette di dover conoscere
dell'opposizione proposta da una persona giuridica avverso un verbale
elevato dalla polizia municipale del comune di Casaloldo, "a seguito
della violazione dell'art. 180, comma 8" del codice della strada;
che, difatti, evidenzia il giudice a quo, il legale
rappresentante dell'opponente, sebbene invitato "a fornire
informazioni in merito al conducente del veicolo" a carico del quale
risultava accertata la "violazione di cui all'art. 142, comma 8" di
detto codice, "comunicava di non essere in grado di fornire tali
informazioni", sicche' veniva raggiunto da un nuovo verbale, con il
quale si contestava l'avvenuta violazione dell'art. 180, comma 8, del
d.lgs. n. 285 del 1992;
che, cosi' ricostruita la vicenda sottoposta al suo vaglio,
il rimettente assume che l'art. 126-bis del codice della strada
darebbe luogo "ad una palese disparita' di trattamento tra i
cittadini destinatari del provvedimento" da esso contemplato,
presentandosi tale norma in "contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.";
che la norma denunciata, in particolare, per il "caso di
mancata identificazione del conducente" al momento dell'accertata
infrazione, stabilisce "che la segnalazione" prevista "al fine della
decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida" vada
effettuata "a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo
stesso non comunichi entro trenta giorni i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione",
sanzionando, inoltre, "la mancata comunicazione dei dati" con
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180 del codice della
strada;
che, dunque, la censurata disposizione - assume il rimettente
- "crea nella pratica corrente una ingiustificata disparita' di
trattamento", sia "tra coloro che sono privi di patente di guida ed i
proprietari dei veicoli sanzionati che ne sono muniti, risultando
solo gli ultimi di fatto punibili con la decurtazione del punteggio",
sia, inoltre,<
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