Cause di valore inferiore a € 1.100,00 – liquidazione spese e competenze – il Giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia -08.11.2012 –

“Con l’abrogazione del D.M. n.127 dell’8/4/04 e l’avvento dei nuovi parametri di cui al D.M. n.140 del 20/7/12, entrato in vigore il 23/8/12, il tetto di cui all’art. 91 ultimo comma, c.p.c., così come modificata dall’art. 13 della L. 17/2/12 n.10, non è più vincolante e, le spese più le competenze (che comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale – non più suddiviso in diritti ed onorari) devono essere liquidate con le disposizioni ivi previste e, non sono vincolanti per la liquidazione stessa (Art. 1, comma 7, D.M. n.124 del 23/8/12). Nella liquidazione dei compensi professionali, il Giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, il pregio delle stesse ed il decoro della professione (art. 4, comma 2 e 3 del D.M. n.140 del 20/7/12 e art. 2233 c.c.).”              

                                                        REPUBBLICA ITALIANA 

                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 
Nella causa iscritta al n.2432/12 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto: Restituzione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. 
T R A TIZIO, nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE 
E COMUNE ZETA, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to per la carica in (…) presso la Casa Comunale; CONVENUTO-CONTUMACE 
CONCLUSIONI Per l’attore: rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’esame della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, ultimo comma, c.p.c., così come modificato dall’art. 13 della L. 17/2712 n.10, a norma del quale: nelle cause previste dall’art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, stante il contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt.24, 111 e 113 della Costituzione, nonché in violazione del diritto internazionale di cui agli artt.6 e 13 CEDU e della L.4/8/55 n.488; condannare il Comune Zeta, in persona del Sindaco pro-tempore, alla restituzione della somma di € 5,00 quale indebito oggettivo; oltre al rimborso delle spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario. 

                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

TIZIO, con atto di citazione ritualmente notificato il 30/1/12 al COMUNE ZETA, in persona del Sindaco pro-tempore, lo conveniva dinanzi a questo Giudice esponendo quanto segue: – in data 17/8/03 versava al Comune Zeta, per accedere con la propria auto Opel Corsa (…) al lungomare “ipslon”, la somma di € 5,00 ricevendo il biglietto di accesso n.29802; 
– con Decreto del Presidente della Repubblica del 17/0/05, su conforme decisione-parere del Consiglio di Stato n.3832 del 9/12/04 e previo ricorso straordinario al Capo dello Stato, venivano annullati per illegittimità i provvedimenti amministrativi con cui il Comune Zeta aveva istituito il c.d. ticket del mare per l’anno 2003 (Ordinanze Sindacali n.97 del 18/6/03 e n.101 del 24/6/03, e Deliberazione di Giunta Comunale n.392 del 17/6/03); 
– anche il T.A.R. – Tribunale Amministrativo per la Campania, a cui si erano rivolti gli operatori turistici della zona, con sentenza n.896/05, annullava i provvedimenti amministrativi del c.d. ticket del mare per illegittimità della tariffa imposta; 
– la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infine, con sentenza n.5348/11 ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su una determinata materia si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in gualche modo la riguardi, ma solo quelle che originano da atti che sono espressione di potere pubblico; 
– la stessa Corte ha, poi, concluso che, quante volte l’onere pecuniario imposto al privato lo sia stato in modo illegittimo, a fronte del diritto del privato alla sua restituzione, la posizione della pubblica amministrazione è di obbligo e non di potere e dunque, mancato l’adempimento spontaneo, non si tratta già di accertare la legittimità dell’atto con cui la restituzione è rifiutata, ma di accertare se l’obbligazione esiste o no. L’istante concludeva, pertanto, per la condanna del Comune Zeta al pagamento in proprio favore della somma di € 5,00, riscossa in forza di un provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo e dunque annullato, oltre consequenziali, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ex art. 93 c.p.c. Instauratosi il procedimento, risultato contumace il Comune Zeta, non essendo necessaria alcuna istruzione, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 2/5/10, la causa veniva assegnata a sentenza e, successivamente, rilevata la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per l’esame della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, ultimo comma, c.p.c., così come modificato dall’art. 13 della L. 17/2712 n.10, veniva rimessa sul ruolo per ulteriori approfondimenti sulla questione. All’udienza del 10/10/12, la causa veniva definitivamente assegnata a sentenza. 

                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto COMUNE ZETA regolarmente citato e non costituitosi. Ancora in via preliminare va ritenuta non sospetta di illegittimità costituzionale la norma di cui all’art.91, ultimo comma, c.p.c., così come modificata dall’art. 13 della L. 17/2/12 n.10, alla luce del D.M. n.124 del 23/8/12 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), essendovi una soluzione alternativa conforme a Costituzione. La Corte Costituzionale, in sue numerose sentenze e ordinanze, ha sempre affermato che: 
– nell’applicare la norma il Giudice deve adempiere all’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa. Infatti, la modifica dell’art. 91, ultimo comma, in relazione all’art. 82, primo comma, c.p.c. è avvenuta nella vigenza delle tariffe professionali di cui al D.M. n.127 dell’8/4/04 ed il legislatore ha inteso fissare il nuovo tetto per la liquidazione di spese, diritti ed onorari in tale contesto. Con l’abrogazione del D.M. n.127 dell’8/4/04 e l’avvento dei nuovi parametri di cui al D.M. n.140 del 20/7/12, entrato in vigore il 23/8/12, il suddetto tetto non è più vincolante e, le spese più le competenze (che comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale – non più suddiviso in diritti ed onorari) devono essere liquidate con le disposizioni ivi previste e, non sono vincolanti per la liquidazione stessa (Art. 1, comma 7, D.M. n.124 del 23/8/12). 
Nella liquidazione dei compensi professionali, il Giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, il pregio delle stesse ed il decoro della professione (art. 4, comma 2 e 3 del D.M. n.140 del 20/7/12 e art. 2233 c.c.). Con la recentissima Ordinanza n. 18898 del 2/11/12, la Corte di Cassazione ha precisato che: 
        Il modesto valore della controversia non è di per se giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese. In detta Ordinanza la Corte ha, inoltre, precisato che: 
        Non può essere imputato a colpa della parte il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacché il cittadino, con l’adire il giudice e con farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta Costituzionale (ex plurimis Cass. 19/11/07 n.23993; Cass. 8/4/11 n.8114) 
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. Le legittimazioni sono provate con la documentazione depositata agli atti. 
La titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio è provata a mezzo copia del biglietto di accesso n.29802 di € 5,00, emesso il giorno 17/08/03 dal Comune Zeta in favore del veicolo tg.(…), oltre che a mezzo copia del libretto di circolazione di tale veicolo, che ne prova la proprietà in capo all’istante. 
La domanda va accolta, sia sul punto dell’adita giurisdizione che nel merito della pretesa. 
La vicenda per cui è causa integra una fattispecie risarcitoria al cui fondamento è posta una serie di provvedimenti amministrativi del Comune Zeta, istitutivi del c.d. “ticket per il mare” (ordinanze Sindacali n. 97 del 18/6/03 e n.101, Deliberazione di G.M. n.392 del 17/6/03) annullati dal giudice e dunque del tutto privi di effetti. Tali provvedimenti, infatti, in seguito al ricorso straordinario al Capo dello Stato, sono stati annullati per illegittimità con Decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/05 e, pertanto, sono venuti meno con effetto retroattivo, con ciò privando di causa e di ogni fondamento giuridico il pagamento della tariffa a suo tempo eseguito (Confr. T.A.R. Campania, Sentenza n.1793 del 2/4/08). 
In ipotesi del genere, ove cioè sia proposta azione risarcitoria contro la P.A. dopo la revoca o l’annullamento dell’atto da essa emesso, ovvero a seguito dell’esaurimento dei suoi effetti, l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando, in tal caso, la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria, la quale resta subordinata all’iniziativa del ricorrente, essendo questi libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni, ovvero di riservarsi l’esercizio separato dell’azione risarcitoria dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo (cfr. Cass. SS.UU. n.1373/06, n.1207/06 e n.5348/11). 
Non pare revocabile in dubbio, alla luce di quanto sopra, che la posizione giuridica che intende tutelare l’odierno istante, e che si sostanzia in una domanda di ripetizione, ha titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 Cod.Civ. (Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede dal giorno della domanda), della tariffa che il Comune di Bacoli riscuoteva in forza dei citati provvedimenti amministrativi, possieda piena natura di diritto soggettivo, e che essa debba trovare, pertanto, piena tutela presso il giudice ordinario. In tal senso la citata sentenza del T.A.R. Campania n.1793/08 che, con chiaro argomento scrive che: 
– ciò che rileva, ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie e quindi della sua giurisdizione, è che la prestazione patrimoniale di cui si chiede la restituzione risulta sin dall’origine priva di giuridico fondamento e come tale costituisce fonte di indebito oggettivo attratto nella giurisdizione propria del giudice dei diritti; 
– nel caso di specie la caducazione del provvedimento non può ritenersi quasi chirurgicamente limitata al solo ricorrente, anche perché, diversamente opinando, se ne consentirebbe di fatto una sostanziale conservazione di efficacia, del tutto incompatibile con l’efficacia cassatoria di più decisioni di annullamento assunte in sede giustiziale e giurisdizionale. L’argomento è riaffermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n.6411/09, il quale, investito della riforma della pronuncia del T.A.R. Campania citata, ribadisce che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, scaturendo essa dalla domanda diretta ad ottenere la restituzione di somme indebitamene percepite dall’amministrazione ed aggiunge che, l’annullamento dei provvedimenti con cui erano istituite le tariffe per l’ingresso in zone del territorio comunale, data la natura regolamentare dell’atto, ha efficacia erga omnes, di tal che anche soggetti diversi da quelli che hanno determinato l’annullamento dell’atto con il loro ricorso, avendone interesse, possono avvantaggiarsene. Appare pienamente provato, alla luce di quanto sopra, che il Comune Zeta ha conseguito un illecito arricchimento nel pretendere dall’odierno istante il pagamento dell’importo di € 5,00 a titolo di c.d. ticket del mare per l’anno 2003, il cui provvedimento istitutivo, ancorché operativo al momento dell’esazione, è venuto meno con effetto retroattivo, determinando così il fatto costitutivo del diritto alla ripetizione di quanto pagato. Ne deriva l’accoglimento della domanda e la condanna del Comune Zeta al pagamento in favore dell’istante dell’importo di € 5,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. 
Per quanto concerne il governo delle spese del procedimento, questo Giudice, CONSIDERATO: – che, l’art. 91 c.p.c. è stato modificato alla luce della legge professionale in vigore di cui al D.M. n. 127 dell’8/4/04 e nel rispetto dei principi in esso contenuti; – che, allo stato, la suddetta legge è stata abrogata con il D.M. n.140 del 27/7/12 dal quale si evince che le spese e le competenze professionali devono essere liquidate con i nuovi parametri e non più con le tariffe di cui al D.M. abrogato; 
RILEVATO: – che, nel caso di specie, l’attività difensiva è terminata dopo l’entrata in vigore del Regolamento recante la determinazione dei compensi professionali (23/8/12); 
RITIENE: – di liquidare le spese di soccombenza in base ai parametri previsti dal Regolamento, ancorché alcune attività sono state svolte nella vigenza delle previgenti tariffe. In merito si è espressa la Corte di Cassazione che in due recenti sentenze ha statuito: – L’incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite. 
Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell’attività professionale e, se per la complessa portata dell’opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l’esplicazione dell’attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n.16561 del 28/9/12; Cassazione SSUU civile, Sentenze n.17405 e n.17406 del 12/10/12, n. 18027 del 24 /10/12).
 Pertanto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto del Regolamento di cui al D.M. 20/7/12 n.140, entrato in vigore il 23/8/12, dell’attività processuale svolta ed in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 4 e 11. 
La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. ed è esecutiva ex lege. 

                                                                 P.Q.M. 

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIO nei confronti del COMUNE ZETA, in persona del Sindaco pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede: 
1)       accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna il COMUNE ZETA, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore di TIZIO della somma di € 5,00 (cinque/00), oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo; 
2) condanna il suddetto convenuto-contumace alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 200,00, di cui € 50,00 per spese ed € 150,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive occorrende; 
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario; 
4) sentenza esecutiva ex lege. Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 7 novembre 2012. 

                        IL GIUDICE DI PACE 
                         (Avv. Italo BRUNO)

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