Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidato il principio per il quale la mancata indicazione o l'erroneità del termine per proporre ricorso avverso il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada o il provvedimento sanzionatorio emesso all'esito del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 non comporta nullità del procedimento stesso, ma mera irregolarità, la quale impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto da parte dell'interessato del termine di cui all'art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 (Cass., 9 dicembre 2005, n. 27283). Tale principio opera anche in caso di opposizione proposta avverso cartella esattoriale per riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, nei casi in cui sia mancata la notifica del verbale di accertamento, essendo questo rimedio concesso all'interessato per recuperare le difese che non ha potuto far valere avverso il provvedimento sanzionatorio, in difetto di notifica-dello-stesso.