Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - il Giudice di pace di Scicli, con sei ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione - degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di proprieta' privata e con altri parametri numericamente indicati - Omessa descrizione della fattispecie oggetto di giudizio con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta fondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2 del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168). - Costituzione, artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111. (GU n. 11 del 14-3-2007 )