Condominio - competenza per materia del Giudice di Pace - 29.05.06
In base all'art. 7 c.p.c., introdotto dall'art. 17 L. 374/91, il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case. In linea generale, si intendono per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, nelle quali si controverte sul "modo" -"come", più conveniente ed opportuno, in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 ed 1118 c. c. ed in conformità della volontà della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale, mentre le cause relative alla misura di detti servizi,si identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto di godimento dei singoli condomini (Cass. 7888/94, 8431/94, 25/00, 6642/00, 5449/02).
Condominio - decreto ingiuntivo - competenza per valore - 12.12.06
La Corte di Cassazione, nel giudizio in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il ricorrente, nel giudizio di primo grado, nel formulare le proprie domande, aveva superato il limite entro il quale il giudice di pace giudica secondo equità, sicché contro la sentenza era proponibile l'appello e non il ricorso per cassazione. Infatti: “colui che propone opposizione al decreto ingiuntivo assume la veste di attore; pertanto, qualora egli aggiunga alla domanda di revoca del decreto quella di risarcimento del danno,ai fini della determinazione della competenza i valori di ciascuna delle due domande debbono essere sommati". Il principio, che trova fondamento nell'art. 10, e. 2, c.p.c, è stato ribadito, anche di recente da Cass. 8 aprile 2002, n. 4994.
Condominio - spese condominiali - 18.07.2006
Il Giudice di Pace di Benevento, nella sentenza in oggetto, esamina la questione relativa al pagamento delle spese condominiali, qualificandolo tale obbligazione, così come giurisprudenza costante, una obbligazione propter rem. Inolte, il Giudice adito decide sulla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da un condomino, nei confronti del condominio.
Condominio - spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio – prescrizione -07.10.2010. -
“La Suprema Corte appare chiara nell’affermare che “l’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio, qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135 n. 3 cod. civ., sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Ne consegue che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione della ripartizione delle spese e non dall'esercizio di bilancio “ ( cosi’, cass. Civ.11981/92 )”.
Condominio – controversie tra condomini - competenza del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c. – 24.07.08. –
Il Giudice di Pace di Martina Franca, nella sentenza in oggetto, relativa ad una controversia tra condomini, ha ribadito quanto precisato dalla Corte di Cassazione sulla competenza del Giudice di Pace: “In tema di controversie tra condomini, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, c.p.c., devono intendersi per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, mentre per cause relative alla misura dei servizi in condominio debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Sussiste, invece, la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso”.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Proprieta' - Immissioni acustiche - Accertamento della normale tollerabilita' ai sensi dell'art. 844 cod. civ. - Prevista salvezza in ogni caso delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorita' di un determinato uso - Lamentata violazione del diritto alla salute nonche' irragionevole discriminazione degli atti di immissione o emissione acustica da quelli di altra natura - Astrattezza della questione nonche' carente descrizione della fattispecie - Omessa esplorazione di altre possibilita' interpretative - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.l. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 6-ter, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13. - Costituzione, artt. 3 e 32. (GU n. 14 del 30-3-2011 )
Corte Costituzionale Ordinanza n°110 - contratti di locazione non registrati - 09.04.09. –
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contratto, atto e negozio giuridico - Contratti di locazione di beni immobili - Nullita' in caso di omessa registrazione - Denunciata limitazione dell'autonomia contrattuale nonche' violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346. - Costituzione, artt. 3 e 41. Contratto, atto e negozio giuridico - Contratti di locazione di beni immobili - Nullita' in caso di omessa registrazione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Questione identica ad altra gia' dichiarata manifestamente infondata - Inconferenza del parametro costituzionale invocato - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346. - Costituzione, art. 24. (GU n. 15 del 15-4-2009 )
Contratto, atto e negozio giuridico - Contratti di locazione di beni immobili - Nullita' in caso di omessa registrazione - Denunciata lesione dei principi della liberta' della iniziativa economica privata e di uguaglianza - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346. - Costituzione, artt. 3, 41. Contratto, atto e negozio giuridico - Contratti di locazione di beni immobili - Nullita' in caso di omessa registrazione - Lamentata violazione del diritto di difesa - Questione identica ad altra gia' dichiarata manifestamente infondata - Inconferenza del parametro costituzionale invocato - Manifesta infondatezza. - (GU n. 50 del 3-12-2008 )
Corte di Cassazione n° 18492/2012 - notifiche al portiere – 26.10.2012. -
“Nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 cod. proc. civ..Nella specie dunque la qualifica di custode (e non portiere) incaricato al ritiro induce a ritenere, in difetto di prova contraria, che il ricevente si sia qualificato come addetto all'ufficio del condominio e non come portiere dell'intero stabile”.
Corte di Cassazione Sentenza n° 11857/2011 - Condomino – distacco del proprio impianto di riscaldamento dall’impianto centralizzato - legittimità -27.05.2011.-
La Corte di Cassazione, ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, con la quale aveva dichiarato illegittimo il distacco dall'impianto centralizzato di un condomino, in quanto lo stesso avrebbe creato squilibrio termico ed il connesso aggravio di spesa per gli altri condomini. La Suprema Corte, ribadendo il proprio consolidato orientamento, ha accolto il ricorso del condomino, precisando che anche in un fabbricato con unità immobiliari attigue ( cioè nella maggior parte dei casi) il distacco dall'impianto di riscaldamento di un condomino non crea un rilevante squilibrio termico, risultando pertanto legittimo.
Corte di Cassazione n. 3064 – Condominio- amministratore, capacità processuale- nullità della notifica – 13.02.07
Nella sentenza in esame la Suprema Corte affronta diverse questioni giuridiche. La prima riguarda la capacità di stare in giudizio dell’Amministratore del Condominio. In tal senso:”La Corte….., ritiene di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’ amministratore, che può essere convenuto in giudizio per qualunque controversia concernente le parti comuni, rappresenta in giudizio il condominio senza necessità di autorizzazione dell’assemblea con l’inerente legittimazione a proporre impugnazione (Cassazione 3773/01; 7256/86)”. Nella stessa sentenza viene affrontato il problema della validità della notifica degli atti all’amministratore, presso il condominio.La notificazione fatta al condominio nel luogo dove ha sede l’edificio condominiale, invece che all’amministratore, non è in sé nulla, lo è solo quando il condominio non abbia designato nell’edificio condominiale un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione della gestione condominiale. In ogni caso, per la validità della notifica è necessario che dall’avviso di ricevimento risulti che siano state eseguite quelle ricerche che, nell’ambito del procedimento descritto dall’articolo 8 della legge 890/82, consentono di passare allo stadio del deposito del plico nella casa comunale. Nel caso di specie, nell’avviso di ricevimento è stato annotata dall’ufficiale postale la temporanea assenza del destinatario, ma nessuna annotazione vi è a proposito della contemporanea assenza, mancanza od inidoneità di altre persone abilitate a ricevere consegna in luogo del destinatario.
Corte di Cassazione n° 10639/2012 – locazione di immobili – autoriduzione del canone – arbitraria ed illegittima -
“In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, primo comma, cod. civ., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma, infatti, non da facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti”.
Corte di Cassazione n° 11841/2012 – amministratore condominio – costituzione in giudizio senza preventiva autorizzazione dell’assemblea – 12.07.2012. -
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito il principio secondo cui: “l’amministratore condominiale, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 secondo e terzo comma c.c., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, che è suo onere richiedere poi in ratifica del suo operato per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
Corte di Cassazione n° 12485/2012 – Condominio – parcheggio – turnazione - condomino ha sempre diritto ad assegnazione posto auto anche se decide di non usarlo -19.07.2012. -
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che, una volta stabilita la turnazione in assemblea condominiale dei posti auto, un condomino ha sempre diritto a vedersi assegnato il posto macchina anche se poi decide di non usarlo. Infatti: "se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento. Pertanto, l'Assemblea al fine della migliore e più razionale utilizzazione, ben può stabilire, con deliberazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa comune, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, non sia possibile l'uso simultaneo da parte di tutti i condomini a causa del numero insufficiente dei posti auto condominiali". In questo caso,"non si tratta di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di evitare che, attraverso un uso più intenso da parte dei singoli condomini, venga meno per gli altri la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa comune durante i loro turni senza subire alcuna interferenza esterna".
In materia di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti dell'alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l'obbligo di pagamento dì questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, con la conseguente legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio nei confronti del subentrato acquirente diventato effettivo condomino (salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del dante causa).
Non sei ancora un membro? Clicca qui per registrarti.
Dimenticata la password? Richiedine una nuova qui.
Social Network
Sociale Personale Tecnici News Blog Misto
Servizi Giudice Di Pace
Servizi Giudice di Pace
Domiciliazione Legale
Ricerca Nel Sito Veloce
Sondaggi
Foto Dei Tribunali
Nuova pagina 1
Contatore
Shoutbox
Devi loggarti per scrivere un messaggio
rlum 05/10/2011 17:38 posso rivolgermi al gdpace per urla e bestemmie notturne da parte di persona anziana con badante?
Grazie
rlum 05/10/2011 17:31 Vivo in condominio con mia moglie e mia figlia di 8 anni.
Abbiamo un vicino di casa anziano che vive con una badante(non ha parenti vicini) e negli ultimi mesi ha cominciato ad avere dei problemi di
Astrid 09/07/2011 11:31 ho una casetta a schiera con un cortile fronte strada. ho comperato un barbecue di 50x60 cm che è posto a 7m dal confine con uno dei vicini (l'altro mi ha dato il consenso per usarlo senza problem
dinomid 21/04/2011 13:56 nel 2003 ho acquistato un'auto rivenduta sempre nello stesso anno, dal 2003 al 2006 l'auto ha fatto altri 2 passaggi di proprieta' nel 2006 il conducente che aveva in mano l'auto è sta
sgramignoli 07/03/2011 19:49 Ho acquistato un motociclo d'epoca da un commerciante, corredato da tutti i documenti tranne che dal foglio complementare attestante la proprietà. Dalla visura emerge che il motociclo è a tutt'