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Articoli: Sanzioni Amministrative
Cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. –opposizione -27.05.09. -
Images: gestline.jpg“Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori e va proposta entro sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale; b)l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora;Continua..


Cartelle esattoriali – notifica - perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti giudiziari – 08.10.07. -
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli, il quale accogliel’opposizione di un ricorrente avverso una cartella esattoriale, per la mancanza di una regolare notifica del verbale prodromico alla stessa. Il Giudice, dopo aver citato i principi generali in materia di notificazione degli atti giudiziari, nonché le recenti sentenze dela Corte Costituzionale ha ribadito: “La notificazione di un atto giudiziario si perfeziona per il notificante alla data del deposito presso l’ufficio postale e per il destinatario al momento del ritiro o alla scadenza del termine di compiuta giacenza….. In definitiva, il consolidamento della notifica da parte del notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, perfezionamento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità”  .


Cartelle esattoriali – termine per impugnare di 60 giorni se non notificati gli atti pregressi – 15.05.09. -
Images: gestline.jpgInteressante sentenza del Giudice di Pace di Palermo, il quale ha ribadito  che:”Ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/81, contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento, a pena di inammissibilita’ del ricorso. Del pari, è possibile proporre ricorso – sempre entro il termine perentorio di trenta giorni - avverso la cartella di pagamento, ma ove si eccepisca la mancata notificazione degli atti pregressi ( accertamento di violazione, ordinanza-ingiunzione di pagamento, etc. ) il termine di legge risulta essere si sessanta giorni “ essendo a tal fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell'opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata “.Questo l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte.


Cassazione Civile- Sanzioni amministrative - mancata indicazione del termine di impugnazione - 19.10.06
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione  è consolidato il principio per il quale la mancata indicazione o l'erroneità del termine per proporre ricorso avverso il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada o il provvedimento sanzionatorio emesso all'esito del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 non comporta nullità del procedimento stesso, ma mera irregolarità, la quale impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto da parte dell'interessato del termine di cui all'art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 (Cass., 9 dicembre 2005, n. 27283). Tale principio opera anche in caso di opposizione proposta avverso cartella esattoriale per riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, nei casi in cui sia mancata la notifica del verbale di accertamento, essendo questo rimedio concesso all'interessato per recuperare le difese che non ha potuto far valere avverso il provvedimento sanzionatorio, in difetto di notifica-dello-stesso.


Confisca motoveicoli – esclusa quando motoveicolo appartiene a persona estranea alla violazione-30.09.08 -
Images: confisca moto.jpg“La giurisprudenza di merito  esprime il concetto giuridico secondo cui “  il conducente del motociclo pone in essere il comportamento antigiuridico contestato non a mezzo del motociclo ( la cui responsabilità potrebbe addebitarsi al proprietario ) ma a mezzo di una sua omissione ( quella di non avere indossato il casco protettivo ) che non può essere addebitato al proprietario del motociclo “, individuando la stessa ratio normativa nell’ambito della disposizione contestata ( quella della confisca ) nella massima seguente :“ al sesto comma del citato articolo ( 213 C.d.s., n.d.r. ), ispirandosi alla ratio del principio della responsabilità personale innanzi enunciati, ( il codice della strada ) precisa che la confisca è esclusa quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, in ossequio anche al principio che nel nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente disposte dalla legge e che, per comune sentire di consolidata Giurisprudenza opera solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni”.


Consiglio di Stato n° 3497/2010 - sanzioni amministrative – non si applica il principio della retroattiva della disposizione più favorevole – 03.06.2010. -
Images: codici 2.jpgIl Consiglio di Stato, nella senenza in esame, ha precisato che: “In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui (art. 1 l. 689/1981) nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione; tuttavia nella materia delle sanzioni amministrative non trova applicazione il principio di retroattività della disposizione più favorevole, previsto in materia penale dall'art. 2 cod. penale. La Corte costituzionale (cfr. tra le altre, ordinanza n. 140/2002) ha ritenuto tale sistema conforme ai principi dell'ordinamento costituzionale, in quanto in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell'applicazione della legge posteriore più favorevole”


Corte Cassazione n° 16185/2009 - per il proprietario del veicolo è sufficiente comunicare all’anagrafe comunale la variazione di residenza senza obbligo di comunicazione al PRA -09.07.09. -
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione ad una cartella di pagamento, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ha accolto il ricorso nel merito, annullando la cartella esattoriale, per difetto di notifica dei verbali pregressi, precisando che per il proprietario del veicolo è sufficiente comunicare la variazione della propria residenza tempestivamente unicamente all'anagrafe comunale, senza alcun obbligo di ulteriore comunicazione al P.R.A..


Corte Cassazione n° 180/2010 – sanzioni amministrative–termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace – 08.01.2010. -
Images: cassazione sito.jpg
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha precisato che per il giudizio di appello avverso le sentenze in materia di opposizione a sanzione amministrativa, emesse dal Giudice di Pace,  si applicano le ordinarie disposizioni dettate dal codice di rito in materia di impugnazione e di appello e, specificamente, quanto ai termini, degli artt. 325 e 327 c.p.c., in mancanza di notifica della sentenza di primo grado, l'atto di appello  è sottoposto al termine lungo stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ.


Corte Cassazione Sezioni Unite n° 16276/2010 – possibile l'opposizione ex art. 22 e 23 L. 689/81 avverso il provvedimento sanzionatorio della decurtazione dei punti dalla patente – 12.07.2010
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza in esame, ha definitivamente stabilito che :”L’ opposizione giurisdizionale prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; l'esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccando l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada”.


Corte Costituzionale Ordinanza n° 267 – violazioni al codice della strada - superamento dei limiti massimi di velocita' – sospensione patente -23.10.09.
Images: corte costituzionale.jpgGiudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. di oltre 40 e non piu' di 60 Km/h - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente ed inibizione alla guida del veicolo dalle ore 22 alle ore 7 del mattino - Mancata previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato a favore di chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione del principio di solidarieta' sociale, del divieto di trattamenti contrari al senso di umanita' e della tutela del lavoro - Formulazione di petitum indeterminato in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilita' della questione. - (GU n. 43 del 28-10-2009 )


Corte Costituzionale - giudizio di legittimità - confisca motoveicoli - 03.01.07
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazione del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione nonche' lamentato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto alla proprieta' privata e disparita' di trattamento tra conducenti di veicoli a due ruote e di altri veicoli - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111. (GU n. 1 del 3-1-2007 )


Corte Costituzionale - giudizio di legittimità costituzionale - art. 126 bis C.d.S - 09.03.07
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata disparita' di trattamento fra cittadini che commettono la stessa infrazione nonche' lamentata violazione del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione. Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata violazione del diritto di difesa - Omessa motivazione in ordine al parametro costituzionale evocato - Manifesta inammissibilita' della questione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, art. 24. Circolazione stradale - Codice della strada - Patente a punti - Violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio della patente - Raddoppio del punteggio da decurtare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, art. 3. (GU n. 11 del 14-3-2007 )


Corte Costituzionale - Ordinanza n° 72 - 09.03.07 - obbligo di indossare il casco protettivo - trattamento sanzionatorio per l'inosservanza -
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -  il Giudice di pace di Scicli, con sei ordinanze di contenuto   sostanzialmente   identico,  ha  sollevato  questione  di legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento, nel complesso, agli artt. 3,  23,  24, 27, 42 e 111 della Costituzione - degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies del decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  - Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di proprieta' privata e con altri parametri numericamente indicati - Omessa descrizione della fattispecie oggetto di giudizio con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta fondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2 del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168). - Costituzione, artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111. (GU n. 11 del 14-3-2007 ) 


Corte Costituzionale - Sanzionei amministrative - più infrazioni della stessa disposizione - applicazione unica sanzione -26.01.07
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Infrazione del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio In caso di più violazioni della stessa disposizione vi è la possibilità per il giudice, di applicare un'unica sanzione, sia pure aumentata fino al triplo - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 198, comma 2. - Costituzione, art. 3. (GU n. 5 del 31-1-2007 ) 


Corte Costituzionale - sanzioni amministrative - comunicazione dati conducente - 02.02.07
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, a seguito di  ordinanza del Giudice di Pace di Pisa. Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilita' della mancata comunicazione - Asserita irragionevolezza - Sopravvenienza normativa - Necessita' di nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici a quibus. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), artt. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e 180, comma 8, modificato dall'art. 3, comma 17, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 6 del 7-2-2007 ) 
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vallitech
02/09/2010 08:39
buongiorno, sono in affitto dal primo maggio in un appartamento con contratto 4+4. all'inizio di agosto si è rotto lo scaldabagno che aveva minimo vent'anni e la proprietaria ha provveduto a

Alice
02/08/2010 16:44
Salve,ho preso una multa perchè ho parcheggiato in ZTL. Il mio permesso di circolazione temporaneo era scaduto il giorno prima ed aspettavo il permesso definitivo che è arrivato 5 giorni dopo. Fra l&#

Samin
27/07/2010 19:56
Vorrei sapere se si deve pagare la tarsu di una casa in campagna non servita dal servizio, e certificato dal comune con uno sconto in bolletta quasi del 50%, con la dicitura perchè non servito. Altra

Neo821
13/07/2010 18:46
Salve, vi espongo il mio caso. Circa sei mesi fa mi è stata notificata una multa per divieto di sosta a Milano. La cosa anormale è che io vivo a Catania e non sono mai stato a Milano, anche se la targ

sbenkhettache
09/07/2010 15:49
Buongiorno, affitiamo un appartamento da 4 anni per un contratto di 8 anni, i mobili e impianto hidraulico erano gia vecchi al nostrao arrivo in 2005, vorrei fare presso un giudice di pace un offerta

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