Corte di Cassazione n° 5189/2010 – pacchetto turistico - viaggio “tutto compreso”– responsabilità contrattuale del tour operator - 04.03.2010. -
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito che: “Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalita' di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. articolo 1176 c.c., comma 1 (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilita' contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile”.
Corte di Cassazione n° 5531/08 – pacchetto turistico – responsabilità del tour operetor - 29.02.2008
“l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. La sentenza impugnata ha, dunque, violato siffatta disposizione laddove ha assolto da responsabilità le società convenute, affermando che “se eventuale responsabilità potesse essere individuata, la stessa sarebbe imputabile al vettore alfa, non chiamato in giudizio …”, senza tener conto che, in via di principio, l’organizzazione o il venditore del pacchetto sono tenuti a risarcire il danno, benché la responsabilità possa essere fatta risalire al vettore del quale si sono avvalsi.”
Corte di Cassazione n° 5732/2011 – acquisto auto – vizi della cosa venduta – legittimazione ad agire -10.03.2011. -
“la normativa di cui agli artt. 1490-1492 cod. civ. prevede l’obbligo del venditore a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo appezzabile il valore. Ad un tempo, quella normativa, attribuisce al compratore il diritto di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto, ovvero, la riduzione del prezzo salvo che per determinati vizi, gli usi escludono la risoluzione. .. Tuttavia, l’art. 1492 cod. civ. prevede nel secondo comma, tra l’altro, un’ipotesi particolare e articolata e, cioè, quella in cui il compratore abbia alienatola cosa ... In queste ipotesi, la norma citata stabilisce che il compratore può chiedere al venditore solo una riduzione del prezzo. Ora avuto riguardo all’ipotesi del compratore che aliena il bene va chiarito che vi sono due compratori e due venditori. Il primo acquirente potrà agire nei confronti del suo immediato venditore, con la limitazione di cui all’art. 1492 secondo comma cod. civ., mentre il secondo acquirente potrà agire nei confronti del secondo venditore, ovvero, primo acquirente, senza alcuna limitazione, purché ricorrano le condizioni volute dagli art. 1493 e segg. cod. civ.. ..”
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una controversia tra un un professionista ed un consumatore, ha precisato: "Il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista deve essere valutato sia alla luce del principio generale di cui al primo comma del citato art. 1469 bis, per cui vanno ritenute abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia con riferimento alla presunzione di vessatorietà di cui alle fattispecie tipizzate nel terzo comma della citata norma, ed in particolare (per quanto concerne il caso di specie) nei nn. 5, 6 e 7 dell'art. 1469 bis, richiamati dalla ricorrente."
Corte di Cassazione n° 6481/2010 -contratti – clausole vessatorie - recesso del consumatore -17.03.2010. -
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto un contratto tra un professionista ed un consumatore ha precisato: "Il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista deve essere valutato sia alla luce del principio generale di cui al primo comma del citato art. 1469 bis, per cui vanno ritenute abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; sia con riferimento alla presunzione di vessatorietà di cui alle fattispecie tipizzate nel terzo comma della citata norma, ed in particolare (per quanto concerne il caso di specie) nei nn. 5, 6 e 7 dell'art. 1469 bis, richiamati dalla ricorrente”.
Corte di Cassazione n° 7997/2010 –telefonia – perfezionamento del contratto – 01.04.2010. -
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che il contratto di attivazione della linea telefonica è a forma libera e si perfeziona nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione del destinatario. Infatti, secondo la Corte non è applicabile l’art. 3 del d.m. 8 settembre 1988, n. 484, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico che dispone che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della polizza ovvero a seguito dell'attivazione dell'impianto. Tale norma, in quanto contraria alla regola codicistica per cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede espressamente una forma determinata, nonchè al generale principio consensualistico che presidia la materia contrattuale, per cui il contratto si perfeziona con l'accordo delle parti legittimamente manifestato, non può apportare deroghe alla norma codicistica trattandosi di una norma di rango inferiore.
Corte di Cassazione n° 8093/09 – normativa sui consumatori non si applica nel rapporto tra cittadino e struttura sanitaria pubblica – 02.04.09.-
Interessante Ordinanza della Corte di Cassazione. La Suprema Corte, ha precisato che nel giudizio avente ad oggetto un rapporto tra cittadino e struttura sanitaria pubblica non si applica la normativa sui consumatori: "Ebbene, poiche' il rapporto fra il cittadino-utente che si rivolga alla struttura sanitaria pubblica per ottenere una prestazione, se del caso ospedaliera, o ad una struttura convenzionata in totale esenzione o previo pagamento di ticket non si puo' qualificare come contratto, trattandosi soltanto dell’adempimento di un dovere di prestazione direttamente discendente dalla leggi e, automaticamente attivato dalla richiesta del cittadino-utente, manca il presupposto per l’applicabilita' della lett u). Questa sembra essere la ragione determinante dell’esclusione di tale applicabilita'."
Corte di Cassazione n° 9422/2011 - perdita del tempo libero non risarcibile -27.04.2011. -
“i diritti inviolabili dalla valenza costituzionale sono quelli non solo positivizzati, ma anche che emergono dai documenti sovranazionali, quali interpretati dai giudici nella loro attività ermeneutica. Si tratta di diritti o interessi che l’ordinamento non solo riconosce, ma garantisce e tutela con efficacia erga omnes, proprio perché fondanti la persona umana, che presenta una sua dignità, la quale fa da presupposto ineludibile per il loro esercizio e la loro attuazione. Ciò posto, la normativa costituzionale... da un lato, le norme della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, la Carta sociale Europea, dall’altro, non consentono di ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell’uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, come diritto costituzionalmente protetto e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione
”.
Corte di Cassazione S.U. n° 794/09 – dicitura “light” sul pacchetto di sigarette non è di per se ingannevole- onere della prova spetta al consumatre -15.01.09. -
La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto ha stabilito che la dicitura “Light” sui pacchetti di sigarette non è di per sé ingannevole:” Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca, in base all’art. 2043 del codice civile, per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose”
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili n° 4464/09 – registro protesti – il debitore che paga ha diritto alla cancellazione dal registro -25.02.09.
Importante sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale dopo aver confermato la giurisdizione del Giudice ordinario, nel procedimento introitato per ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti, in caso di mancato provvedimento da parte dell’Autorità Amministrativa, ha precisato che “per effetto dell'art. 2 della l. 235/2000, il soggetto che ha provveduto al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati è titolare di un diritto soggettivo pieno ed incondizionato - azionabile dinanzi al giudice ordinario - ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti” La Corte ha, inoltre, specificato che chi richiede la cancellazione deve necessariamente fornire prova del pagamento con l’esibizione del titolo quietanzato entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto.
Corte di Cassazione Sezioni Unite n° 15647/2010 - diniego della rateizzazione – giurisdizione del giudice tributario – 01.07.2010. -
Le Sezioni Unite dellaCorte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una impugnazione del provvedimento di diniego di rateizzazione da parte della società di riscossione,intervenendo a seguito di regolamento di giurisdizione promosso dalla stessa società, la quale sosteneva sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, ha ribadito che spetta al Giudice Tributario la giurisdizione in materia, precisando, inoltre, che a seguito della riforma ex articolo 12 della Legge n. 448/2001, la giurisdizione tributaria si applica a “qualsiasi controversia in materia di imposte e tasse, e, pertanto, anche alla concessione di agevolazioni, quali, appunto, la rateizzazione.
Corte di Giustizia Europea - sentenza 16.06.2011. -Direttiva 1999/44/CE - tutela del consumatore – 16.06.2011. -
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza in esame, ha stabilito che quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell'uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l'installazione del bene sostitutivo; e ciò, a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato.
Corte di Giustizia Europea - telecomunicazioni -tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale - -18.03.2010. -
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza in esame, avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Giudice di pace di Ischia sull'obbligatorietà o meno del tentativo di conciliazione in materia di telecomunicazioni, ha ribadito che la normativa nazionale può imporre per siffatte controversie il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone.
Corte di Giustizia Europea n° C-243/08 - "clausole abusive” - Il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva - 04.06.09. -
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il Giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra consumatore e professionista, decidendo di non applicare clausole di siffatta natura, salvo che il consumatore si opponga. La natura abusiva di una clausola contrattuale deriva, a norma dell’art. 3 della predetta direttiva CE, dal fatto che una clausola predisposta dal professionista, che comporti un significativo squilibrio degli obblighi e dei diritti derivanti per le parti dal contratto, non sia stata oggetto di una specifica trattativa individuale ed il consumatore non abbia potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. La Corte di Giustizia Europea ha precisato che l’art. 6 della direttiva 93/13/CEE va interpretato nel senso che “una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore e che non è necessario, in proposito, che egli abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola”. Inoltre, Il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga.
Corte di Giustizia Europea n° C-40707 – i passeggeri di voli,in caso di ritardo, possono avere diritto ad una compensazione pecuniaria – 19.11.09. -
La Corte di Giustizia, nella sentenza in esame, ha precisato i diritti di cui dispongono i passeggeri d'un volo partito con ritardo nei confronti della compagnia aerea secondo il Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In sostanza, i passeggeri di voli in ritardo, quando giungono alla destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo previsto possono richiedere, allo stesso modo dei passeggeri di voli cancellati, una compensazione pecuniaria forfetaria alla compagnia aerea, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.
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rlum 05/10/2011 17:38 posso rivolgermi al gdpace per urla e bestemmie notturne da parte di persona anziana con badante?
Grazie
rlum 05/10/2011 17:31 Vivo in condominio con mia moglie e mia figlia di 8 anni.
Abbiamo un vicino di casa anziano che vive con una badante(non ha parenti vicini) e negli ultimi mesi ha cominciato ad avere dei problemi di
Astrid 09/07/2011 11:31 ho una casetta a schiera con un cortile fronte strada. ho comperato un barbecue di 50x60 cm che è posto a 7m dal confine con uno dei vicini (l'altro mi ha dato il consenso per usarlo senza problem
dinomid 21/04/2011 13:56 nel 2003 ho acquistato un'auto rivenduta sempre nello stesso anno, dal 2003 al 2006 l'auto ha fatto altri 2 passaggi di proprieta' nel 2006 il conducente che aveva in mano l'auto è sta
sgramignoli 07/03/2011 19:49 Ho acquistato un motociclo d'epoca da un commerciante, corredato da tutti i documenti tranne che dal foglio complementare attestante la proprietà. Dalla visura emerge che il motociclo è a tutt'