L’assicurato non è tenuto a denunciare il sinistroalla sua compagnia di assicurazione quando ritiene di non essere responsabile del lo stesso, anche se l’art. 1913 c.c. prescrive che l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. L’assicurato è tenuto, invece, a norma dell’art. 2952 c.c., a comunicare alla sua compagnia di assicurazione la richiesta di risarcimento danni o l’avvenuta instaurazione di un procedimento nei suoi confronti da parte del danneggiato, entro un anno dalla richiesta o dalla notifica della citazione, se non vuole vedersi prescritto il suo diritto derivante dal contratto, ma comunque, entro tre giorni dalla richiesta o dalla notifica della citazione se non vuole vedersi addebitate le spese che l’assicuratore potrebbe pagare a causa della ritardata comunicazione.
Assicurazione- mancato avviso ex. art 1913 c.c. - 08.05.2006
Giudice di pace di Pozzuoli- Quand’anche l’art. 1913 c.c. prescrive che l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, egli non è tenuto a denunciare lo stesso alla sua compagnia di assicurazione quando ritiene di non essere responsabile del sinistro. L’assicurato è tenuto, invece, a norma dell’art. 2952 c.c. a comunicare alla sua compagnia di assicurazione, la richiesta di risarcimento danni o l’avvenuta instaurazione di un procedimento nei suoi confronti da parte del danneggiato, entro un anno dalla richiesta o dalla notifica della citazione, se non vuole vedersi prescritto il suo diritto derivante dal contratto, ma comunque, entro tre giorni dalla richiesta o dalla notifica della citazione se non vuole vedersi addebitate le spese che l’assicuratore potrebbe pagare a causa della ritardata comunicazione.
Assicurazioni - " mala gestio" - 29.01.07
L’assicuratore che agisce in base al patto di gestione della vertenza del danno, si trova a rivestire nei confronti dell’assicurato il ruolo di mandatario in rem propria e, pertanto, non può perseguire solo il proprio interesse, ma deve curare anche quello dell’assicurato, rendendosi responsabile contrattualmente se cura soltanto il proprio interesse a scapito di quello dell’assicurato. -- Il dover agire in giudizio per la tutela giuridica di un diritto non integra la fattispecie del danno esistenziale. Ilrisarcimento per “danno esistenziale” si riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, an che se non sempre definitivi” delle stesse.Il risarcimento del danno non patrimoniale, con il solo riferimento al “danno ingiusto”, – “danno esistenziale” – (ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, della quale lesione conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica), trova la sua tutela nell’art. 2059 c.c. e non nell’art. 2043 c.c.
Consumatori - Disapplicazione della limitazione al risarcimento dei danni - 24.05.2006
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Bari, ai fini della tutela dei consumatori. In particolare, nel caso di specie,il Giudice adito decide per ladisapplicazione della limitazione del risarcimento dei danni nei confronti del consumatore
Contratto di fornitura di energia elettrica – onere probatorio su rilevamento del consumo effettivo – risarcimento danni – 12.07.07. -
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, il quale ha, tra l’altro, ribadito: “la giurisprudenza ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), principio che appare, nel caso di specie, anche piuttosto ovvio, non avendo il consumatore, in mancanza del contatore, alcun mezzo per misurare e quantificare il proprio pregresso consumo energetico. Pertanto, la società elettrica, che non ha permesso all’attrice-utente di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, - senza il suo consenso e senza la sua presenza, - al momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore”…..
Contratto di viaggio – viaggio annullato per cause eccezionali – richiesta di rimborso – clausole vessatorie -
Importante sentenza del Giudice di Pace di Napoli in materia di viaggi e turismo. Nel caso in esame, due turisti agiscono in giudizio per ottenere dall’organizzatore del viaggio il rimborso della somma relativa ad un soggiorno annullato per cause eccezionali. Il Giudicante, dopo aver precisato che le clausole contrattuali sono nulle, se non sottoscritte singolarmente, dichiara la vessatorietà delle stesse per i seguenti motivi: “ciò che non si riscontra, da una attenta lettura del contratto, è un equo contemperamento degli interessi delle due categorie di contraenti: in pratica a fronte della clausola di cui al punto 6, non si rinviene analoga clausola,che preveda –in caso di recesso dell’organizzatore- che questi versi il doppio di quanto pagato dal viaggiatore. Questi elementi –anche in considerazione che nelle condizioni generali del contratto de quovi sono altre clausoledubbie (punti 13 e 16) in rapporto alla normativa in materia - fanno ritenere che la clausola di cuial punto 6 ,rubricato come “rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore” è in aperto contrasto con la previsione di cui all’art. 1469 bis, 3° comma, n. 5) C. C.,che statuisce la presunzione di vessatorietà, stante il sostanziale squilibrio fra l’ipotesi del recesso del viaggiatore e quello dell’organizzatore”.
Corte Costituzionale n° 96 Ordinanza – Responsabilita' del gestore per danni causati all'utenza - Prevista esclusione della responsabilita' per i servizi postali - 02.04. 09.
legittimita' costituzionale in via incidentale. Poste - Responsabilita' del gestore per danni causati all'utenza - Prevista esclusione della responsabilita' per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e limiti stabiliti dalla legge - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento fra operatori commerciali e contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della liberta' e dell'eguaglianza dei cittadini - Ordinanza priva di adeguata descrizione della fattispecie; omessa motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione, avente ad oggetto norma abrogata - Manifesta inammissibilita'. - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6. - Costituzione, artt. 2 e 3. (GU n. 14 del 8-4-2009 )
Corte Costituzionale Ordinanza n° 139 – Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari - 14.05.08. –
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari - Giudizio di equita' nelle cause di valore non eccedente i millecento euro - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza nonche' incidenza sul regolare svolgimento dell'iniziativa economica privata - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - D.L. 8 febbraio 2003, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63), art. 1, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. - Costituzione, artt. 3 e 41. (GU n. 22 del 21-5-2008 )
Corte Costituzionale Ordinanza n° 351 - Azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali fra imprese assicurative - 26.10.07. –
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Identificazione in base alla sola ordinanza di rimessione - Impossibilita' di prendere in considerazione le censure svolte dalle parti del giudizio principale. Procedimento civile - Competenza e giurisdizione - Azioni di risarcimento del danno prodotto da intese anticoncorrenziali fra imprese assicurative - Devoluzione alla competenza della Corte di appello competente per territorio - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento ai danni dei cittadini meno abbienti e lesione del diritto di agire in giudizio - Questione meramente ipotetica ed eventuale - Manifesta inammissibilita'. - Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. - Denunciata irragionevole violazione del diritto al doppio grado di giudizio di merito - Diritto non garantito costituzionalmente - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 42 del 31-10-2007 )
Corte Costituzionale Sentenza n° 296 –Trasporto persone ferrovie dello Stato - Azioni giudiziarie - Proponibilita' condizionata al reclamo in via amministrativa - Illegittimita' costituzionale
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, promosso con ordinanza del 31 luglio 2007 dal Giudice di Pace di Roma - Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto - Proponibilita' condizionata alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore - Indebita deroga al principio generale dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa -Illegittimita' costituzionale. - (GU n. 32 del 30-7-2008 )
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Telecomunicazioni - Controversie fra utenti, o categorie di utenti, e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Previsione dell'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di proponibilitaà dell'azione in sede giurisdizionale - Asserita estensione dell'obbligo anche in caso di azioni cautelari - Denunciata lesione del diritto di agire in giudizio - Premessa interpretativa non pacifica in giurisprudenza - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. - Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11. - Costituzione, art. 24, primo comma. (GU n. 47 del 5-12-2007 )
Corte di Cassazione - S.S.U. - fermo amministrativo - giurisdizione del giudice ordinario - 17.01.2007
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 875 del 17 gennaio 2007, ha ribadito quanto già affermato con due recenti sentenze. In particolare è stato confermato che il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto funzionale all'espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell'amministrazione. Pertanto, avverso tale provvedimento amministrativo si può adire il giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione n° 10142 – assicurazione – diniego di rinnovo – obbligo dell’assicuratore di indicare nuove tariffe – 3.05.07. -
All'assicurato, anche quando gli è comunicato la disdetta della polizza in scadenza, deve essere comunicata dall'assicuratore a quale diversa tariffa quel contratto può essere rinnovato. Nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, in cui le imprese debbono accettare le proposte per l'assicurazione che sono loro presentate ed il contratto va concluso in base alle condizioni dì polizza ed alle tariffe che le stesse imprese hanno l'obbligo di stabilire preventivamente (art. 11. L. della legge 990 del 1969), non appare in contrasto con i principi informatori della materia la regola di equità formulata dal giudice di pace nella sentenza impugnata, regola in base alla quale l'assicuratore non già avrebbe dovuto soggiacere ad un rinnovo del contratto alla stessa tariffa pur in presenza di un mutato indice di sinistrosità, ma avrebbe dovuto rappresentare all'assicurato che il contratto non avrebbe potuto essere rinnovato allo stesso premio, essendo lui incorso in un incidente, ma avrebbe potuto esserlo per il diverso premio a lui indicato, conforme alla tariffa prestabilita.
Corte di Cassazione n° 10651/08 – viaggi “tutto compreso” – responsabilità del tour operetor – 24.04.08.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, rigettando il ricorso presentato da un tour operetor, ha confermato le sentenza di accoglimento emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Roma e ribadita in appello dal Tribunale, in materia di viaggi cd. “tutto compreso” e risarcimento del “danno da vacanza rovinata”. La Suprema Corte ha, tra l’altro, affrontato la problematica relativa all'esonero del professionista dalla responsabilità, nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore ovvero dipende da fatto imprevedibile o inevitabile del terzo o da forza maggiore o caso fortuito.
Corte di Cassazione n° 11452 – controversie tra utente ed erogatore servizio energia elettrica e gas – non obbligatorio tentativo di conciliazione – 17.05.07. -
«Per il settore della regolazione del servizio di pubblica utilità per l'energia elettrica ed il gas, nella situazione di mancata emanazione del regolamento previsto dall'art. 2, comma 24, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della l. n. 400 del 1988, le controversie fra l'utente ed il soggetto esercente il servizio non sono soggette alla condizione di procedibilità dell'esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio avanti alle commissioni di conciliazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in quanto tale tentativo è stato previsto dal suddetto art. 2, comma 24, ma con attribuzione all'indicato regolamento della sua disciplina e, quindi, con procrastinazione della effettività della previsione al momento di emanazione ed entrata in vigore dello stesso, anteriormente al quale il tentativo di conciliazione avanti a dette commissioni è, quindi, quello dei tutto facoltativo, esperibile secondo le previsioni della citata legge del 1993».
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vallitech 02/09/2010 08:39 buongiorno,
sono in affitto dal primo maggio in un appartamento con contratto 4+4. all'inizio di agosto si è rotto lo scaldabagno che aveva minimo vent'anni e la proprietaria ha provveduto a
Alice 02/08/2010 16:44 Salve,ho preso una multa perchè ho parcheggiato in ZTL. Il mio permesso di circolazione temporaneo era scaduto il giorno prima ed aspettavo il permesso definitivo che è arrivato 5 giorni dopo. Fra l
Samin 27/07/2010 19:56 Vorrei sapere se si deve pagare la tarsu di una casa in campagna non servita dal servizio, e certificato dal comune con uno sconto in bolletta quasi del 50%, con la dicitura perchè non servito. Altra
Neo821 13/07/2010 18:46 Salve, vi espongo il mio caso. Circa sei mesi fa mi è stata notificata una multa per divieto di sosta a Milano. La cosa anormale è che io vivo a Catania e non sono mai stato a Milano, anche se la targ
sbenkhettache 09/07/2010 15:49 Buongiorno, affitiamo un appartamento da 4 anni per un contratto di 8 anni, i mobili e impianto hidraulico erano gia vecchi al nostrao arrivo in 2005, vorrei fare presso un giudice di pace un offerta