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Articoli: Risarcimento Danni
Assicurazioni - " mala gestio" - 29.01.07
L’assicuratore che agisce in base al patto di gestione della vertenza del danno, si trova a rivestire nei confronti dell’assicurato il ruolo di mandatario in rem propria e, pertanto, non può perseguire solo il proprio interesse, ma deve curare anche quello dell’assicurato, rendendosi responsabile contrattualmente se cura soltanto il proprio interesse a scapito di quello dell’assicurato. -- Il dover agire in giudizio per la tutela giuridica di un diritto non integra la fattispecie del danno esistenziale. Il risarcimento per “danno esistenziale” si riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, an che se non sempre definitivi” delle stesse.Il risarcimento del danno non patrimoniale, con il solo riferimento al “danno ingiusto”, – “danno esistenziale” – (ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, della quale lesione conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica), trova la sua tutela nell’art. 2059 c.c. e non nell’art. 2043 c.c.   



Contratto di fornitura di energia elettrica – onere probatorio su rilevamento del consumo effettivo – risarcimento danni – 12.07.07. -
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, il quale ha, tra l’altro, ribadito: “la giurisprudenza ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), principio che appare, nel caso di specie, anche piuttosto ovvio, non avendo il consumatore, in mancanza del contatore, alcun mezzo per misurare e quantificare il proprio pregresso consumo energetico. Pertanto, la società elettrica, che non ha permesso all’attrice-utente di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, - senza il suo consenso e senza la sua presenza, - al momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore”….. 


Corte Costituzionale Sentenza n° 296 –Trasporto persone ferrovie dello Stato - Azioni giudiziarie - Proponibilita' condizionata al reclamo in via amministrativa - Illegittimita' costituzionale
Images: corte costituzionale.jpgGiudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, promosso con ordinanza del 31 luglio 2007 dal Giudice di Pace di Roma - Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto - Proponibilita' condizionata alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore - Indebita deroga al principio generale dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa -Illegittimita' costituzionale. - (GU n. 32 del 30-7-2008 )


Corte di Cassazione n° 15884/2010 – insidia stradale - appello - produzione di nuovi documenti - 06.07.2010 -
Images: cassazione sito.jpg“è regola di diritto, ormai pacifica a seguito della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 8203/2005, quella secondo cui nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che esso fissa, sul piano generale, il principio dell’inammissibilità di mezzi di prova nuovi - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - a meno che la loro formazione non sia successiva; la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; le parti abbiano dimostrato di non averli potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile; il giudice li abbia ritenuti indispensabili per la decisione”.


Corte di Cassazione - Giudice di Pace - competenza - limiti di valore - 19.12.06
La competenza dei Giudici di Pace subisce, in base all'articolo 7 del codice di procedura civile, una limitazione radicale solo con riguardo ai beni immobili e non alle azioni di risarcimento del danno rispetto alle quali si applicano due diversi limiti di valore, quello generale di euro 2. 582,28 e quello speciale di euro 15. 493,71, se i danni sono provocati dalla circolazione di veicoli e natanti. A tale pacifica interpretazione conduce in primo luogo il testo della norma che istituisce una competenza generale per le cause relative a beni mobili, e quindi anche per le cause di risarcimento del danno che comportano potenzialmente la condanna del danneggiante al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento. In secondo luogo, per quanto riguarda la ratio sottostante a tale riparto di competenza, la norma ha voluto riprodurre uno storico limite funzionale alla competenza del conciliatore (quello relativo ai beni immobili) e fissare per le cause risarcitorie connesse alla circolazione di veicoli e natanti un limite di valore più elevato.                          


corte di Cassazione - omessa manutenzione stradale - art. 2051 c.c. -02.02.07 n° 2308

La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cassazione 3651/06) ha chiarito che la disciplina di cui all’articolo 2051 Cc si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dell’autostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell’ interruzione del nesso di causalitá determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche nella dimostrazione ‑in applicazione del principio di cd. vicinanza alla prova‑ di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e gia del principio generale del neminem laedere, di modo che. pertanto, il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa”.



Corte di Cassazione n° 10651/08 – viaggi “tutto compreso” – responsabilità del tour operetor – 24.04.08.
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, rigettando il ricorso presentato da un tour operetor, ha confermato la sentenza di accoglimento emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Roma e ribadita in appello dal Tribunale, in materia di viaggi cd. “tutto compreso” e risarcimento del “danno da vacanza rovinata”. La Suprema Corte ha, tra l’altro, affrontato la problematica relativa all'esonero del professionista dalla responsabilità, nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore ovvero dipende da fatto imprevedibile o inevitabile del terzo o da forza maggiore o caso fortuito.  


Corte di Cassazione n° 1335/09 – inadempimento contrattuale –obbligo di fare –risarcimento danni –debito di valore -20.01.09. -
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, in un procedimento avente ad oggetto un inadempimento contrattuale ed in particolare l’inadempimento di una specifica obbligazione di fare,  ha ribadito : “il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 9517/2002), l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta"


Corte di Cassazione n° 14551/09 – il danno non patrimoniale – 22.06.09. -
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, si è espressa, ancora una volta, sul danno non patrimoniale e, richiamando gli ultimi orientamenti giurisprudenziale, ha precisato: “Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.”.


Corte di Cassazione n° 15042/08 – insidia stradale – beni demaniali – responsabilità ex art. 2051 c.c. – 06.06.08.-
Images: cassazione sito.jpgLa responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. - pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su si esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno”.


Corte di Cassazione n° 15131 – sigarette lights – ingannevole la dicitura lights – va provata l’esistenza del danno – 04.07.07. -
Osserva questa Corte che, anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 ce, e non coincide con l'evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno. Invero il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso. La linea logica che sostenesse il contrario ed a cui pare ispirarsi la sentenza impugnata, si fonderebbe essenzialmente sul presupposto che, una volta verificatosi il fatto dannoso, la dimostrazione del danno ingiusto risarcibile sarebbe "in re ipsa", per cui non ricadrebbe sull'attore originario l'onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili. Questa impostazione non è accettabile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno ingiusto oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale”. 


Corte di Cassazione n° 16261/2012 – risarcimento danni –infortunio subito da studente in struttura scolastica – quando si configura la “ culpa in vigilando” -25.09.2012. -
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito che: “In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad infortunio subito da studente all'interno di struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di calcio (o, come nella specie, di calcetto), ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto”.


Corte di Cassazione n° 16424/2011 – risarcimento danni -danno esistenziale - Inammissibile quale categoria autonoma di danno -27.07.2011. -
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, ha precisato che “Non è infatti ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona atteso che, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria. Ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ. (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 18 gennaio 2011, n. 1072)”.


Corte di Cassazione n° 16607/08 – insidia e trabocchetto – comportamento colposo del danneggiato – non trova applicazione art. 2051 c.c. – 19.06.08. -
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni a seguito di una caduta, ha precisato che il  Condominio non risponde del danno se la caduta, causata dal pavimento scivoloso per la cera, sia da imputare al comportamento del danneggiato che, prima di attraversare l’atrio, avrebbe dovuto prestare la normale diligenza. La Corte di merito, nel caso di specie,  ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 c.c., che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dalla cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi. 


Corte di Cassazione n° 1691/09 – omessa manutenzione stradale – responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. – 23.01.09. -
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto ha stabilito :“la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodi, stabilita dall’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi”. “il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, ... ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo.
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rlum
05/10/2011 17:38
posso rivolgermi al gdpace per urla e bestemmie notturne da parte di persona anziana con badante? Grazie

rlum
05/10/2011 17:31
Vivo in condominio con mia moglie e mia figlia di 8 anni. Abbiamo un vicino di casa anziano che vive con una badante(non ha parenti vicini) e negli ultimi mesi ha cominciato ad avere dei problemi di

Astrid
09/07/2011 11:31
ho una casetta a schiera con un cortile fronte strada. ho comperato un barbecue di 50x60 cm che è posto a 7m dal confine con uno dei vicini (l'altro mi ha dato il consenso per usarlo senza problem

dinomid
21/04/2011 13:56
nel 2003 ho acquistato un'auto rivenduta sempre nello stesso anno, dal 2003 al 2006 l'auto ha fatto altri 2 passaggi di proprieta' nel 2006 il conducente che aveva in mano l'auto è sta

sgramignoli
07/03/2011 19:49
Ho acquistato un motociclo d'epoca da un commerciante, corredato da tutti i documenti tranne che dal foglio complementare attestante la proprietà. Dalla visura emerge che il motociclo è a tutt'

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