Corte Costituzionale - 5 - 20.02.07, n° 43 -
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Possibilita' di ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa alla mancata previsione dell'incompatibilita' a celebrare il dibattimento del giudice che ha adottato il decreto di convocazione delle parti - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e dei principi del giusto processo e di terzieta' del giudice - Mancata sperimentazione di interpretazione secundum Constitutionem - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, commi 1 e 3, lettera d). - Costituzione, artt. 3 e 111, primo e secondo comma. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Ritenuta incongruita' del termine di venti giorni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo, nonche' del diritto di difesa - Questione priva di motivazione in ordine all'applicabilita' della norma impugnata nel giudizio principale - Manifesta inammissibilita'. - D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, primo e terzo comma. (GU n. 9 del 28-2-2007 )
Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - processo penale - procedimento davanti al Giudice di Pace - 08.01.07
Con ordinanza del 26 aprile 2004, il Giudice di Pace di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevede che nel procedimento davanti al Giudice di Pace "il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva",per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 32, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. (GU n. 4 del 24-1-2007)
Corte Costituzionale - Ordinanza - 2 marzo 2007 n° 63 -
Corte Costituzionale, Ordinanza depositata in data 02.03.07 n° 63 - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento dinanzi al Giudice di Pace - Dibattimento - Pronuncia di esclusione della procedibilita' nei casi di particolare tenuita' del fatto - Consenso dell'imputato e della parte offesa - Necessita' - Lamentata lesione del principio di soggezione del giudice solo alla legge ed eccesso di delega - Dedotta ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati maggiorenni e imputati minorenni, con violazione del diritto di difesa nonche' dei principi del giusto processo e dei principi della meritevolezza e proporzionalita' della pena - Erroneita' del presupposto interpretativo e conseguente inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 27, 76, 101 e 111. (GU n. 10 del 7-3-2007 )
Corte Costituzionale - Ordinanza n° 84 - 16.03.07. -
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale- il Giudice di pace di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, -Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7. - Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo. Straniero - Espulsione - Nomina di un difensore d'ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e dedotta disparita' di trattamento rispetto ai destinatari di atti aventi natura penale - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7. - Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo. (GU n. 12 del 21-3-2007 )
Corte Costituzionale - processo penale - procedimento dinanzi al Giudice di Pace - possibilità del ricorso ai riti alternativi - 06.02.07 -
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Possibilita' del ricorso ai riti alternativi - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilita' per carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2. - Costituzione, artt. 3 e 24. e 111, terzo comma: “questa Corte ha gia' reiteratamente escluso - con specifico riferimento al patteggiamento - che la mancata previsione dei riti alternativi nel procedimento davanti al giudice di pace, risultante dal disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 274 del 2000, possa reputarsi in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale al riguardo sollevate (ordinanze n. 228 e n. 312 del 2005); che, in proposito, questa Corte ha rimarcato come il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale”; (GU n. 6 del 7-2-2007 )
Corte Costituzionale -disciplina sull'immigrazione - decreto di espulsione - 22.12.06. -
Il Giudice di pace di Genova, con ordinanza depositata il 12 ottobre 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da vincolo affettivo con una donna in stato di gravidanza.La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ribadendo che la Costituzione salvaguarda la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e che la previsione della temporanea sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376 del 2000 di questa Corte, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza dei rapporti familiari, non riscontrabile nel caso di specie.
Corte Costituzionale n° 127 - condanna di precedenti reati quale elemento ostativo al rilascio ed al rinnovo del permesso di sogiorno - 19.04.07. -
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Il Giudice di Pace di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, "applicato in correlazione" con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per se ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno e come causa di revoca del permesso gia' precedentemente rilasciato, senza imporre il requisito ulteriore di una verifica della pericolosita' sociale dello straniero condannato - Omessa motivazione sulla rilevanza e mancata descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 3, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, "applicato in correlazione" con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b). - Costituzione, artt. 3 e 13. (GU ed. str. del 26-4-2007 )
Corte Costituzionale Ordinanza n. 397 – straniero e apolide – espulsione – 23.11.07. -
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale promosso con ordinanza dal Giudice di pace di Catania - Straniero e apolide - Espulsione - Divieto di espulsione del convivente more-uxorio di donna in stato di gravidanza o con prole di età inferiore a sei mesi - Mancata previsione - Lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona, del dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, nonchè dei principi di uguaglianza e di tutela della famiglia naturale - Mancata indicazione di un elemento essenziale della fattispecie (cittadinanza del ricorrente nel giudizio a quo) - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera d). - Costituzione, artt. 2, 3, 29, 30 e 31. (GU n. 46 del 28-11-2007 )
Corte Costituzionale Ordinanza n° 294 - straniero e apolide – espulsione amministrativa- 17.07.07. -
La Corte Costituzionale ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale dell'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - promosso con ordinanza del 5 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Bari. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Automaticita' del provvedimento senza previa valutazione della pericolosita' sociale, in conseguenza della mancata richiesta del permesso di soggiorno entro il termine prescritto, pur in ipotesi di legittimo ingresso in Italia - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e incidenza sul principio di inviolabilita' personale - Erronea individuazione della disposizione applicabile nel giudizio principale - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lettera b). - Costituzione, artt. 3 e 13. (GU n. 29 del 25-7-2007)
Corte Costituzionale Ordinanza n° 109 – Straniero - espulsione amministrativa -19.03.2010 .
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione amministrativa - Udienza di convalida del provvedimento - Previsione che il procedimento abbia luogo con il supporto delle questure ed in locali idonei da queste messi a disposizione del giudice di pace - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Questione formulata in maniera ipotetica ed astratta nonche' censure fondate su meri inconvenienti di fatto, estranei in quanto tali al controllo di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita'. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-ter, come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271. - Costituzione, artt. 13, 24, 97 e 111. (GU n. 12 del 24-3-2010 )
Corte Costituzionale Ordinanza n° 113 – straniero e apolide – espulsione amministrativa – 24.04.08. -
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Ordine di allontanamento dal territorio dello Stato - Sospensione in caso di pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente. (GU n. 19 del 30-4-2008 )
Corte Costituzionale Ordinanza n° 114 – processo penale – procedimento innanzi al Giudice di Pace -24.04.08. -
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Ricorso immediato della persona offesa - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza, nonche' violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Eccezione di inammissibilita' per non avere il rimettente utilizzato tutti i poteri interpretativi che gli competono - Reiezione. (GU n. 19 del 30-4-2008 )
Corte Costituzionale Ordinanza n° 133 - guida in stato di ebbrezza - guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - diversa attribuzione di competenza - 19.04.07. -
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Reato di guida in stato di ebbrezza - Attribuzione della competenza al Tribunale in composizione monocratica - Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto al piu' grave reato della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di competenza del giudice di pace, e lamentato contrasto con la finalita' rieducativa della pena - Omessa considerazione di interpretazione alternativa fornita dalla Cassazione con conseguente mancata sperimentazione di interpretazione secundum constitutionem - Manifesta inammissibilita' della questione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, sostituito dall'art. 5 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 27. (GU ed. str. del 26-4-2007 )
Corte Costituzionale Ordinanza n° 146 - Termine per proporre la querela - previsione del termine perentorio di tre mesi, anziche' di novanta giorni – 23.04.2010.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Termine per proporre la querela Previsione del termine perentorio di tre mesi, anziche' di novanta giorni - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, con conseguente impossibilita' di verificare la rilevanza della questione, e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Omessa motivazione in ordine alla violazione dei parametri costituzionali invocati - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 124. - Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 17 del 28-4-2010 )
Corte Costituzionale Ordinanza n° 15 – Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di Pace - 23.01.09. –
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avvertimento circa la possibilita' di estinguere il reato mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio della tempestiva informazione sull'accusa - Incompleta descrizione della fattispecie concreta nonche' difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma. (GU n. 4 del 28-1-2009 )
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